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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 01464/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16118/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei suoi dirigenti e procuratori ad negotia aventi poteri di legale rappresentanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domicili ata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la 64/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 12/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai procuratori ad negotiae l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal procuratore speciale e l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione della controparte; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il 12/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16118/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei suoi dirigenti e procuratori ad negotia aventi poteri di legale rappresentanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domicili ata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la 64/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 12/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai procuratori ad negotiae l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal procuratore speciale e l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione della controparte; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 12/01/2024
Decreto Cassazione n. 01464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris