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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15961/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e del secondo anche per quello di cui all'art.612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di idonea motivazione sulla attendibilità della persona offesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di un vizio di motivazione, mentre il secondo motivo contesta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sicché le censure proposte non sono deducibili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] y67 ) Stefanò P AiP1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e del secondo anche per quello di cui all'art.612 cod. pen.; Ricordato che, a mente degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di idonea motivazione sulla attendibilità della persona offesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di un vizio di motivazione, mentre il secondo motivo contesta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sicché le censure proposte non sono deducibili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] y67 ) Stefanò P AiP1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris