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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07765/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflittagli dal Tribunale di Milano in data 14.10.2019, in esito a rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'aver commesso il fatto in più persone e con abuso di prestazione d'opera.

All'imputato è contestato di aver sottratto, insieme ad altri due complici, un tappeto di grandi dimensioni, utilizzato per installazioni fieristiche e del valore di 1.800 euro, dall'interno di un padiglione della Fiera di Rho-Salone del Mobile, in occasione dell'incarico di smantellamento dell'allestimento fieristico affidato alla ditta per cui lavorava.

Il tappeto era stato ritrovato a casa di uno dei complici del ricorrente, il quale si era difeso sostenendo di aver equivocato circa il fatto che si trattasse di un bene di cui disfarsi.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi di censura, che ripropongono ragioni esposte anche nell'atto di appello.

2.1. Il primo argomento difensivo è dedicato a sostenere la tesi dell'inconfigurabilità del concorso nel reato da parte del ricorrente, non avendo descritto la sentenza impugnata il contributo causale nel delitto da parte sua, né la sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio".

La condotta — si sostiene - è stata realizzata materialmente dagli altri due complici e Bantus si è limitato ad assistervi senza collaborarvi in alcun modo, sicchè non può ipotizzarsi neppure la "connivenza", sintomatica di concorso morale, ma soltanto una condotta penalmente irrilevante: egli si trovava nei luoghi del delitto insieme ai due colleghi operai che hanno posto in essere il furto del tappeto che egli credeva merce di scarto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce l'illogicità dell'esclusione della configurabilità della particolare tenuità del fatto per il superamento della soglia massima edittale di operatività della causa di esclusione della punibilità in esame, che, a giudizio del ricorrente, non sarebbe stata raggiunta in concreto.

Da un lato, il giudice d'appello ha errato nel ritenere che l'aggravante comune dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera rientrasse nell'area di punibilità dell'art. 625 cod. pen.; dall'altro, non sussisterebbe l'aggravante del concorso di tre o più persone nel reato, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., poiché detta disposizione si riferisce soltanto ai concorrenti materiali del reato e non può essere computato nel novero delle "tre o più persone" che abbiano commesso il fatto anche chi sia stato solo concorrente morale.

Ciò determina che soltanto due siano i complici e, pertanto, che l'aggravante non possa essere ritenuta sussistente, sicchè il reato rientra nei limiti edittali massimi prescritti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3.

La terza eccezione si incentra sulla contestazione della dosimetria sanzionatoria, ritenuta afflitta da vizio motivazionale di contraddittorietà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura si svela formulato "in fatto" - dunque di per sé inammissibile, poiché fuori dall'orizzonte del sindacato di legittimità - e comunque manifestamente infondato, a fronte di una sentenza che è molto ben strutturata nella ricostruzione puntuale di quanto accaduto e, in particolare, del contributo concorsuale del ricorrente.

Questi, a dispetto di quanto asserito dalla difesa, non si è limitato ad una concomitante presenza sui luoghi del delitto al momento del fatto ma ha contribuito materialmente al reato, come provano inequivoche immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, utilizzate in dibattimento e delle quali si dà conto ampiamente nella motivazione del provvedimento impugnato; immagini attraverso le quali si è risaliti all'identità degli autori del furto ed alla scoperta della dinamica del delitto.

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come dalle videoriprese si constati che il ricorrente, posto di fianco ai due complici - mentre costoro, autori materiali della condotta tipica vera e propria di sottrazione della res, trasportano insieme il pesante tappeto - compie una palese condotta materiale di ausilio, individuata, con ampia e logica motivazione, nel suo impegnarsi a controllare la situazione di sicurezza generale per sé ed i suoi complici, al fine di assicurarsi che fossero soli e che nessuno potesse vederli o sopraggiungere mentre stavano per compiere il delitto.

In altre parole, il ricorrente è stato indicato per essere colui il quale era intento a vigilare sull'andamento dell'azione furtiva, seguendola ed accompagnandola in tutto il suo dispiegarsi e fornendo, così, un contributo indispensabile di "scorta" ed ausilio ai complici, ben lontano dalla mera connivenza priva di rilievo penale.

Di nessun pregio, infine, è stata ritenuta l'eccezione di inconsapevolezza del ricorrente circa l'illiceità della condotta, nell'erroneo convincimento che il tappeto fosse una "merce di scarto" della quale disfarsi: le condizioni di conservazione e imballaggio del bene, infatti, sono state ritenute deporre inequivocabilmente nel senso opposto, poiché il tappeto era arrotolato con cura, etichettato e legato con un nastro, oltre che conservato - nel momento in cui è stato prelevato dai correi - lontano dai cassoni dei rifiuti.

2.1. Orbene, tenendo a mente la fattispecie concreta poco sopra delineata, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito come risponda di concorso nel reato anche colui il quale si renda autore di una porzione soltanto della condotta criminosa, ovvero non metta in atto la condotta "tipica", ma fornisca un qualche ausilio, pur atipico, ad essa, di ordine materiale o morale.

Si è, così, affermato, proprio distinguendo la mera connivenza non punibile, invocata dal ricorrente, che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/3/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 275465).

Evidente, per le ragioni concrete già esposte, l'applicabilità del principio alla fattispecie in esame e la configurabilità, nella condotta del ricorrente per come già delineata, di un contributo concorsuale rilevante per quanto atipico.

Il concorso dell'imputato è stato, poi, correttamente individuato come concorso materiale atipico nel reato, e non già concorso morale, poiché il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Raduano, Rv. 271755; vedi, altresì, avuto riguardo al concorso morale, da ultimo, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295, nonché Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

L'obbligo di motivazione, per quanto già esposto, è stato adeguatamente e convincentemente assolto dalla sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La ratio dell'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è duplice, radicata dalla Corte d'Appello non soltanto nel superamento del limite massimo edittale di applicabilità della disposizione normativa prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ma anche nella gravità stessa della condotta, rispetto anzitutto al valore del bene ed alle modalità di esecuzione del reato.

Il ricorrente si confronta realmente con tale assetto bifocale della motivata inconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, ma si rapporta in modo apodittico, quanto alla valenza della complessiva analisi del disvalore della condotta che è alla base della ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., sicchè il motivo per ciò solo è inammissibile in quanto generico.

Invero, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La giurisprudenza delle Sezioni semplice, nella scia di tale arresto del massimo collegio nomofilattico, ha precisato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678), fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2019, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).

Nel caso di specie, dunque, correttamente il giudice d'appello ha incentrato la sua motivazione sulla valenza negativa assorbente dei due fattori di verifica del disvalore della condotta, costituiti dall'entità dell'offesa arrecata, avuto riguardo al valore del bene sottratto, e dalle modalità della condotta, che denotano "organizzazione" e preordinazione.

Infine, il riferimento del ricorso al comportamento di restituzione del tappeto provento del furto successivamente ai fatti e prima del processo è irrilevante, dovendosi ribadire il condivisibile principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 2/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555).

Quanto all'impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità, in ragione del superamento dei limiti massimi di pena consentiti per la sua operatività, dovuto alla ritenuta sussistenza di due aggravanti che determinano l'innalzamento sanzionatorio ostativo, va evidenziato come il ricorrente, in relazione alla sussistenza dell'aggravante delle più persone autrici del reato, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., propone la singolare tesi secondo cui la circostanza si applica ai complici "presenti" fisicamente sul luogo del delitto solo se essi siano co-autori materiali e non meri complici morali.

L'eccezione è palesemente fuori fuoco, poiché dimentica che la sentenza impugnata - con argomentazioni logiche e corrette su di un piano interpretativo - ha ritenuto di individuare, nella condotta del ricorrente, un contributo concorsuale materiale e non già solo morale e, in ogni caso, il ricorso sembra rimuovere la circostanza di fatto, certa e incontestata, della presenza fisica in loco da parte dell'imputato.

Orbene, poiché è proprio la commissione della condotta materiale da parte di tre o più persone che determina la ragione di aggravamento legislativa, per la sua maggiore pericolosità ed insidiosità, non può esservi dubbio della sua sussistenza nella fattispecie in esame.

La sola sussistenza della circostanza prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen. è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di circostanza ad effetto speciale, che innalza la pena ad un massimo di sei anni, di cui è necessario tener conto ai fini della determinazione del limite edittale previsto per l'operatività della causa di esclusione della punibilità in esame (cfr. i commi primo e quarto della citata disposizione di cui all'art. 131-bis).

Ma non è tutto: manifestamente infondato è anche l'argomento difensivo, solo accennato - ed invero assorbito già da quanto appena evidenziato -, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. sarebbe al di fuori del richiamo dell'art. 625 cod. pen., tenuto conto della lettera del secondo comma di tale ultima disposizione, che prevede espressamente l'innalzamento di pena nel massimo edittale pari a dieci anni di reclusione nel caso in cui, ad una delle circostanze indicate nel primo comma, si aggiunga una delle aggravanti previste dall'art. 61 cod. pen. 4.

Infine, manifestamente infondato e generico è il motivo di censura proposto in tema di dosimetria sanzionatoria, adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità allarmanti della condotta ed al contributo concorsuale del ricorrente, ritenuto, diversamente che dalle prospettazioni difensive, tutt'altro che minimo e di pari rilievo di quello dei due complici.

Non si ravvisano ragioni distoniche nel richiamo motivazionale ad una sorta di organizzazione della condotta - sia pur non sfociata nella prova e nella contestazione della premeditazione - desunta dalle modalità di commissione del reato, ben eseguito, per velocità e determinazione.Del resto, la pena è stata contenuta in limiti comunque prossimi al minimo, sicchè la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito che può assolvere all'obbligo di motivazione, in tal caso, anche addirittura con una motivazione molto sintetica (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), sicchè certamente ha adeguatamente risposto all'onere suddetto l'ampia argomentazione del giudice d'appello.

In ogni caso, il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria è limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5# Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., fa condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflittagli dal Tribunale di Milano in data 14.10.2019, in esito a rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'aver commesso il fatto in più persone e con abuso di prestazione d'opera. All'imputato è contestato di aver sottratto, insieme ad altri due complici, un tappeto di grandi dimensioni, utilizzato per installazioni fieristiche e del valore di 1.800 euro, dall'interno di un padiglione della Fiera di Rho-Salone del Mobile, in occasione dell'incarico di smantellamento dell'allestimento fieristico affidato alla ditta per cui lavorava. Il tappeto era stato ritrovato a casa di uno dei complici del ricorrente, il quale si era difeso sostenendo di aver equivocato circa il fatto che si trattasse di un bene di cui disfarsi. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi di censura, che ripropongono ragioni esposte anche nell'atto di appello. 2.1. Il primo argomento difensivo è dedicato a sostenere la tesi dell'inconfigurabilità del concorso nel reato da parte del ricorrente, non avendo descritto la sentenza impugnata il contributo causale nel delitto da parte sua, né la sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". La condotta — si sostiene - è stata realizzata materialmente dagli altri due complici e Bantus si è limitato ad assistervi senza collaborarvi in alcun modo, sicchè non può ipotizzarsi neppure la "connivenza", sintomatica di concorso morale, ma soltanto una condotta penalmente irrilevante: egli si trovava nei luoghi del delitto insieme ai due colleghi operai che hanno posto in essere il furto del tappeto che egli credeva merce di scarto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce l'illogicità dell'esclusione della configurabilità della particolare tenuità del fatto per il superamento della soglia massima edittale di operatività della causa di esclusione della punibilità in esame, che, a giudizio del ricorrente, non sarebbe stata raggiunta in concreto. Da un lato, il giudice d'appello ha errato nel ritenere che l'aggravante comune dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera rientrasse nell'area di punibilità dell'art. 625 cod. pen.; dall'altro, non sussisterebbe l'aggravante del concorso di tre o più persone nel reato, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., poiché detta disposizione si riferisce soltanto ai concorrenti materiali del reato e non può essere computato nel novero delle "tre o più persone" che abbiano commesso il fatto anche chi sia stato solo concorrente morale. Ciò determina che soltanto due siano i complici e, pertanto, che l'aggravante non possa essere ritenuta sussistente, sicchè il reato rientra nei limiti edittali massimi prescritti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. La terza eccezione si incentra sulla contestazione della dosimetria sanzionatoria, ritenuta afflitta da vizio motivazionale di contraddittorietà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura si svela formulato "in fatto" - dunque di per sé inammissibile, poiché fuori dall'orizzonte del sindacato di legittimità - e comunque manifestamente infondato, a fronte di una sentenza che è molto ben strutturata nella ricostruzione puntuale di quanto accaduto e, in particolare, del contributo concorsuale del ricorrente. Questi, a dispetto di quanto asserito dalla difesa, non si è limitato ad una concomitante presenza sui luoghi del delitto al momento del fatto ma ha contribuito materialmente al reato, come provano inequivoche immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, utilizzate in dibattimento e delle quali si dà conto ampiamente nella motivazione del provvedimento impugnato; immagini attraverso le quali si è risaliti all'identità degli autori del furto ed alla scoperta della dinamica del delitto. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come dalle videoriprese si constati che il ricorrente, posto di fianco ai due complici - mentre costoro, autori materiali della condotta tipica vera e propria di sottrazione della res, trasportano insieme il pesante tappeto - compie una palese condotta materiale di ausilio, individuata, con ampia e logica motivazione, nel suo impegnarsi a controllare la situazione di sicurezza generale per sé ed i suoi complici, al fine di assicurarsi che fossero soli e che nessuno potesse vederli o sopraggiungere mentre stavano per compiere il delitto. In altre parole, il ricorrente è stato indicato per essere colui il quale era intento a vigilare sull'andamento dell'azione furtiva, seguendola ed accompagnandola in tutto il suo dispiegarsi e fornendo, così, un contributo indispensabile di "scorta" ed ausilio ai complici, ben lontano dalla mera connivenza priva di rilievo penale. Di nessun pregio, infine, è stata ritenuta l'eccezione di inconsapevolezza del ricorrente circa l'illiceità della condotta, nell'erroneo convincimento che il tappeto fosse una "merce di scarto" della quale disfarsi: le condizioni di conservazione e imballaggio del bene, infatti, sono state ritenute deporre inequivocabilmente nel senso opposto, poiché il tappeto era arrotolato con cura, etichettato e legato con un nastro, oltre che conservato - nel momento in cui è stato prelevato dai correi - lontano dai cassoni dei rifiuti. 2.1. Orbene, tenendo a mente la fattispecie concreta poco sopra delineata, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito come risponda di concorso nel reato anche colui il quale si renda autore di una porzione soltanto della condotta criminosa, ovvero non metta in atto la condotta "tipica", ma fornisca un qualche ausilio, pur atipico, ad essa, di ordine materiale o morale. Si è, così, affermato, proprio distinguendo la mera connivenza non punibile, invocata dal ricorrente, che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/3/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 275465). Evidente, per le ragioni concrete già esposte, l'applicabilità del principio alla fattispecie in esame e la configurabilità, nella condotta del ricorrente per come già delineata, di un contributo concorsuale rilevante per quanto atipico. Il concorso dell'imputato è stato, poi, correttamente individuato come concorso materiale atipico nel reato, e non già concorso morale, poiché il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Raduano, Rv. 271755; vedi, altresì, avuto riguardo al concorso morale, da ultimo, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295, nonché Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'obbligo di motivazione, per quanto già esposto, è stato adeguatamente e convincentemente assolto dalla sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La ratio dell'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è duplice, radicata dalla Corte d'Appello non soltanto nel superamento del limite massimo edittale di applicabilità della disposizione normativa prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ma anche nella gravità stessa della condotta, rispetto anzitutto al valore del bene ed alle modalità di esecuzione del reato. Il ricorrente si confronta realmente con tale assetto bifocale della motivata inconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, ma si rapporta in modo apodittico, quanto alla valenza della complessiva analisi del disvalore della condotta che è alla base della ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., sicchè il motivo per ciò solo è inammissibile in quanto generico. Invero, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). La giurisprudenza delle Sezioni semplice, nella scia di tale arresto del massimo collegio nomofilattico, ha precisato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678), fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2019, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Nel caso di specie, dunque, correttamente il giudice d'appello ha incentrato la sua motivazione sulla valenza negativa assorbente dei due fattori di verifica del disvalore della condotta, costituiti dall'entità dell'offesa arrecata, avuto riguardo al valore del bene sottratto, e dalle modalità della condotta, che denotano "organizzazione" e preordinazione. Infine, il riferimento del ricorso al comportamento di restituzione del tappeto provento del furto successivamente ai fatti e prima del processo è irrilevante, dovendosi ribadire il condivisibile principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 2/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555). Quanto all'impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità, in ragione del superamento dei limiti massimi di pena consentiti per la sua operatività, dovuto alla ritenuta sussistenza di due aggravanti che determinano l'innalzamento sanzionatorio ostativo, va evidenziato come il ricorrente, in relazione alla sussistenza dell'aggravante delle più persone autrici del reato, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., propone la singolare tesi secondo cui la circostanza si applica ai complici "presenti" fisicamente sul luogo del delitto solo se essi siano co-autori materiali e non meri complici morali. L'eccezione è palesemente fuori fuoco, poiché dimentica che la sentenza impugnata - con argomentazioni logiche e corrette su di un piano interpretativo - ha ritenuto di individuare, nella condotta del ricorrente, un contributo concorsuale materiale e non già solo morale e, in ogni caso, il ricorso sembra rimuovere la circostanza di fatto, certa e incontestata, della presenza fisica in loco da parte dell'imputato. Orbene, poiché è proprio la commissione della condotta materiale da parte di tre o più persone che determina la ragione di aggravamento legislativa, per la sua maggiore pericolosità ed insidiosità, non può esservi dubbio della sua sussistenza nella fattispecie in esame. La sola sussistenza della circostanza prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen. è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di circostanza ad effetto speciale, che innalza la pena ad un massimo di sei anni, di cui è necessario tener conto ai fini della determinazione del limite edittale previsto per l'operatività della causa di esclusione della punibilità in esame (cfr. i commi primo e quarto della citata disposizione di cui all'art. 131-bis). Ma non è tutto: manifestamente infondato è anche l'argomento difensivo, solo accennato - ed invero assorbito già da quanto appena evidenziato -, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. sarebbe al di fuori del richiamo dell'art. 625 cod. pen., tenuto conto della lettera del secondo comma di tale ultima disposizione, che prevede espressamente l'innalzamento di pena nel massimo edittale pari a dieci anni di reclusione nel caso in cui, ad una delle circostanze indicate nel primo comma, si aggiunga una delle aggravanti previste dall'art. 61 cod. pen. 4. Infine, manifestamente infondato e generico è il motivo di censura proposto in tema di dosimetria sanzionatoria, adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità allarmanti della condotta ed al contributo concorsuale del ricorrente, ritenuto, diversamente che dalle prospettazioni difensive, tutt'altro che minimo e di pari rilievo di quello dei due complici. Non si ravvisano ragioni distoniche nel richiamo motivazionale ad una sorta di organizzazione della condotta - sia pur non sfociata nella prova e nella contestazione della premeditazione - desunta dalle modalità di commissione del reato, ben eseguito, per velocità e determinazione.Del resto, la pena è stata contenuta in limiti comunque prossimi al minimo, sicchè la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito che può assolvere all'obbligo di motivazione, in tal caso, anche addirittura con una motivazione molto sintetica (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), sicchè certamente ha adeguatamente risposto all'onere suddetto l'ampia argomentazione del giudice d'appello. In ogni caso, il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria è limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5# Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., fa condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 07765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris