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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 17100/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo e al quarto motivo, con assorbimento del quinto, e il rigetto nel resto, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 02/12/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 14/12/2017 con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 420-ter cod. proc. pen.

A fronte della rappresentazione del difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'omessa traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari, il Tribunale ha erroneamente respinto la richiesta di rinvio del processo, disponendo procedersi oltre e pronunciando la sentenza di primo grado.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla modalità dell'identificazione dell'imputato.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla confermata recidiva.

Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 99 cod. pen., 445, cod. proc. pen. in quanto per la condanna del 02/04/1996 è intervenuta cessazione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai presupposti della recidiva.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo e al quarto motivo, con assorbimento del quinto, e il rigetto nel resto, mentre, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo.2.

In premessa, mette conto rilevare che dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato dichiarò che lo stesso era stato trasferito agli arresti domiciliari e non aveva ricevuto notizie per l'odierna udienza; il Tribunale osservò che non spettava allo stesso giudicante disporre la traduzione, in quanto l'istanza andava rivolta al giudice che aveva disposto la misura; sulla base di questo rilievo, il giudice di primo grado dispose procedersi oltre e, raccolte le conclusioni delle parti, diede lettura della sentenza.

Investita con il gravame dell'eccezione formulata dalla difesa e della relativa richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del giudice di primo grado, aderendo all'indirizzo secondo cui l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.

3. I giudici di merito hanno orientato le loro conformi decisioni a un orientamento della giurisprudenza di legittimità controverso; ad esso, infatti, si contrapponeva l'indirizzo che, ricollegandosi all'insegnamento di Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600 e di Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837, affermava il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado, così come nel caso oggi in esame), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (ex plurimis, Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139; Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113).

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite che, aderendo a questo secondo orientamento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «la restrizione dell'imputato agli arresti domicillari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione» (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino).4.

Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata devono essere annullate, senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 17/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] yto G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo e al quarto motivo, con assorbimento del quinto, e il rigetto nel resto, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 02/12/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 14/12/2017 con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 420-ter cod. proc. pen. A fronte della rappresentazione del difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'omessa traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari, il Tribunale ha erroneamente respinto la richiesta di rinvio del processo, disponendo procedersi oltre e pronunciando la sentenza di primo grado. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla modalità dell'identificazione dell'imputato. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla confermata recidiva. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 99 cod. pen., 445, cod. proc. pen. in quanto per la condanna del 02/04/1996 è intervenuta cessazione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai presupposti della recidiva. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo e al quarto motivo, con assorbimento del quinto, e il rigetto nel resto, mentre, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo.2. In premessa, mette conto rilevare che dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato dichiarò che lo stesso era stato trasferito agli arresti domiciliari e non aveva ricevuto notizie per l'odierna udienza; il Tribunale osservò che non spettava allo stesso giudicante disporre la traduzione, in quanto l'istanza andava rivolta al giudice che aveva disposto la misura; sulla base di questo rilievo, il giudice di primo grado dispose procedersi oltre e, raccolte le conclusioni delle parti, diede lettura della sentenza. Investita con il gravame dell'eccezione formulata dalla difesa e della relativa richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del giudice di primo grado, aderendo all'indirizzo secondo cui l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. 3. I giudici di merito hanno orientato le loro conformi decisioni a un orientamento della giurisprudenza di legittimità controverso; ad esso, infatti, si contrapponeva l'indirizzo che, ricollegandosi all'insegnamento di Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600 e di Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837, affermava il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado, così come nel caso oggi in esame), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (ex plurimis, Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139; Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113). Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite che, aderendo a questo secondo orientamento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «la restrizione dell'imputato agli arresti domicillari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino).4. Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata devono essere annullate, senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, per l'ulteriore corso. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] yto G
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