CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 39143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, la sentenza impugnata il ricorso e la rinuncia del difensore alla trattazione orale del procedimento; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa il 15 maggio 2017 dal Tribunale di Palmi, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei per il reato di cui all'art.337 cod. pen. commesso il 3 novembre 2011. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte di appello territoriale. La sentenza impugnata ha ritenuto, erroneamente, applicata la recidiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato. Non corrisponde al vero la circostanza che l'imputato, non rispettando l'alt intimato dagli operanti, si sia dato alla fuga realizzando una manovra pericolosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, non sussistendo i presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Tenuto conto dei sessanta giorni di sospensione dei termini per legittimo impedimento del difensore, la prescrizione, avuto riguardo alla esclusione della recidiva da parte dei giudici di primo grado è maturata il 3 luglio 2019. La Corte ha, effettivamente, effettuato il computo dei termini ex art. 157 cod. pen. considerando erroneamente l'aumento per la recidiva. 2.1. Occorre evidenziare, a questo proposito, che in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U -, n. 20808 del 25/10/2018 -dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 - 01) P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA].ere estenso