CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 16 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del giorno 25 settembre 2019 con cui il Tribunale di Vercelli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale, aveva condannato MechMech Nabil alla pena di anni 2 di reclusione ed € 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; il ricorrente in particolare censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la sussistenza di precedenti gravanti in capo all'imputato era stata presa in considerazione dai Giudici del merito sia per valutare la ricorrenza ed il peso delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione alla definitiva quantificazione della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che l'argomento addotto dal MechMech a sostegno del ricorso secondo cui uno stesso elemento non può essere valutato sia per negare la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche sia per quantificare la dosimetria della pena non ha alcun riscontro nella pratica; che da ciò deriva la manifesta infondatezza del ricorso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere esten