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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 27731/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18324/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAPOZZA, domiciliat o ex lege in Romapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1392/2021della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/1/2022; [OSCURATO:PERSONA] medici.

ASP Agrigento.

Mancata graduazione.

Risarcimento.

R.G.N.18324/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i l difensor e de l ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio , sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante della ASP Agrigento; rilevato che la rinuncia è stata accettata dalla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione.

P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18324/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAPOZZA, domiciliat o ex lege in Romapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1392/2021della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/1/2022; [OSCURATO:PERSONA] medici. ASP Agrigento. Mancata graduazione. Risarcimento. R.G.N.18324/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i l difensor e de l ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio , sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante della ASP Agrigento; rilevato che la rinuncia è stata accettata dalla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione. P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di le
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