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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17937/2026

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ula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ed EleonoraCarpentieri, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamentedomiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’Avv.Leone;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 428/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, sez. 17, in data 13/1/2023 e nonnotificata;Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria diII grado della Campania in data 13 gennaio 2023, n. 428/2023, la quale,in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso diaccertamento per parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2017 conriguardo alla proprietà di vari immobili ubicati nel Comune di Napoli, haaccolto in parte il suo appello, reputando illegittimo l’accertamentorelativamente alla tassazione IMU dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] 89/A econfermando nel resto l’impugnata sentenza dalla Commissione tributariaprovinciale di Napoli n. 11534/2021, che aveva rigettato il ricorso inrelazione a tutti gli immobili di proprietà del contribuente.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure conriguardo all’unità immobiliare ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A,relativamente alla quale ha ritenuto decisiva la sentenza della CorteCostituzionale n. 209/2022, e dimostrati i requisiti previsti dall’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011, confermando per il resto il decisum dellaCommissione tributaria provinciale e, per quanto di interesse, nonriconoscendo al contribuente l’esenzione da IMU per l’immobile costituitodalla cappella gentilizia ubicata in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] e censita incatasto alla categoria B/7, in difetto di prova in ordine all’utilizzo esclusivoquale luogo di culto.3.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con il primo motivo, il contribuente denuncia «violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.» per non avere laCorte regionale esaminato la censura relativa all’omessa motivazionedell’avviso di accertamento in rettifica.1.1.

Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.Pronunziandosi nel merito dell’appello con decisione sfavorevole alcontribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso lospecifico motivo di gravame sulla questione preliminare della carenza diadeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento.

Si può, quindi,ritenere che vi sia stato un rigetto implicito della censura in questione daparte del giudice di appello, secondo il principio per cui, in tema dicontenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezionedi nullità dell'avviso di accertamento, sia pervenuto all'esame del rapportosostanziale, deve considerarsi, per come è strutturato il giudizio di frontealle commissioni tributarie, che abbia ritenuto tale eccezioneimplicitamente infondata.

Il giudizio tributario, infatti, ancorché avente adoggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruitocome giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il“veicolo di accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramitedi tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano viziformali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice devearrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente ecorrettamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez.

Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez.Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n.22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).2.

Con il secondo motivo, il contribuente denuncia «violazionenonché erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.3, legge n. 241/1990 e 7, legge n. 212/2000 per omessa motivazionedell’atto impugnato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. »,censurando la carente motivazione del provvedimento impugnato eriproponendo i motivi formulati innanzi ai giudici di merito, concernenti ildifetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementi di fatto edelle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.2.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nelgiudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso percassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrentecensuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruitàdel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso neriporti testualmente il contenuto rilevante (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass.,Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass.,Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022,Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12marzo 2024, n. 6501).

Nel caso di specie, in mancanza di trascrizionedell'impugnato avviso di accertamento o del relativo contenuto essenzialenel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità diverificare la corrispondenza del contenuto dell'atto impositivo rispetto aquanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento diogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certaconoscenza del tenore dell'atto impositivo.2.3.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteriferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., cheriguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e non può invocarsi rispettoalla violazione o alla falsa applicazione di norme di diritto.3.

Con il terzo motivo, il contribuente deduce la violazione nonchéerronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, 5° periodo, del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente ratione temporis, in relazioneall’art. 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissionetributaria regionale fondato il riconoscimento dell’esenzione IMU perl’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 89/A, interno 22, sulla sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022, non conferente rispetto al caso di specie, anziché sulla correttainterpretazione dell’art. 13 cit..3.1.

Il motivo è inammissibile.Il contribuente deduce l’erroneità della sentenza perché fondata suuna pronunzia di illegittimità costituzionale non conferente al caso dispecie, senza averne alcun interesse, essendo stata riconosciutal’esenzione IMU per l’abitazione principale, in relazione all’immobilerichiesto.Deve ribadirsi in proposito che: «L'interesse all'impugnazione, ilquale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse adNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed allacontraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato inrelazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventualeaccoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesseastratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difettod'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindiall'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico» (ex plurimis Cass,Sez.

L, Sent. n. 13373 del 2008; Cass., Sez.

II, n. 32705/2023).4.

Con il quarto motivo, il contribuente prospetta la violazionenonché erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011 e 7, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la statuizione dellasentenza che ha escluso l’esenzione IMU relativamente all’unitàimmobiliare, censita nella categoria B/7, per mancanza di prova in ordinealla destinazione esclusiva ad edificio di culto, in palese violazione dell’art.2697 c.c., essendo ai fini dell’agevolazione sufficiente l’iscrizione incatasto del cespite nella categoria B/7, salvo prova contraria a caricodell’ente impositore, ove interessato a far valere dati in contrasto rispettoa quelle risultanze.4.1.

Il motivo è fondato.In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta: (...)d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzoNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/20262011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992».

Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.4.2.

Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).4.3.

Nella specie, quindi, la Commissione tributaria regionale haerrato ad escludere l’esenzione, esigendo una prova specifica in ordinealla destinazione esclusiva a edificio di culto, dovendosi a tal fine riteneresufficiente, secondo i principi richiamati, la classificazione catastale incategoria B/7.

La sentenza, censurata anche sotto il profilodell’osservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. si è discostatadal principio sopra enunciato per aver ritenuto necessario “un onere diallegazione a carico del possessore, in grado di caratterizzare in modopreciso la destinazione esclusiva del cespite a finalità di culto”.5.

Con il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 92 del codiceNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026di procedura civile, in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. », ilcontribuente censura la statuizione relativa alla compensazione dellespese processuali, “In considerazione del parziale accoglimento e del pesodecisivo, rispetto alla questione dell’ immobile di [OSCURATO:PERSONA], assuntodalla recentissima decisione della Corte Costituzionale”, ribadendol’irrilevanza della sentenza n. 209/2022 nel presente giudizio econseguentemente l’errata pronunzia di compensazione siccome fondatasulla stessa.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese dilite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n.10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., n. 24502/2017; nello stessosenso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese infavore della parte vittoriosa (così Cass., n. 21400/2021, che richiamaCorte cost., sent. n. 157/2014).5.3.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza ela razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma)della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto lacompensazione, risultando suscettibile di cassazioneNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamenteerronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).5.4.

Nel caso di specie, tale evenienza non può ritenersi verificata.5.5.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che - essendostato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 13.4.2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992 (che trova corrispondenza nell'art. 92 c.p.c. come modificatodall'art. 13, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" inforza della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018,n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è prevista solo "qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".5.6.

Questa Corte ha, poi, statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenzareciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020).5.7.

Deve, allora, osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazionedelle spese di lite (“In considerazione del parziale accoglimento e del pesodecisivo, rispetto alla questione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], assuntodalla recentissima decisione della Corte Costituzionale, appare giustificatala compensazione delle spese di giudizio.”) integra le “gravi ed eccezionaliNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026ragioni” che valgono a giustificare la compensazione delle spese di lite,alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13 D.L. n. 201/2011,in tal modo allineandosi pienamente al disposto di cui all’art. 92, IIcomma, c.p.c..6.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del quarto motivo di ricorso, rigettati i residui motivi, ilricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nelmerito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso del contribuente ericonoscendo per l’immobile, di cui all’impugnato avviso di accertamento,ubicato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto alla categoria B/7 oveinsiste la cappella privata, l’esenzione prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n.504/1992.In ragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito auna pluralità di immobili), sono compensate le spese dei giudizi di meritoe del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente con riferimentoall’unità immobiliare censita in catasto alla categoria B/7, ove insiste lacappella privata.Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado dimerito e del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ed EleonoraCarpentieri, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamentedomiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’Avv.Leone;- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 428/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, sez. 17, in data 13/1/2023 e nonnotificata;Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria diII grado della Campania in data 13 gennaio 2023, n. 428/2023, la quale,in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso diaccertamento per parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2017 conriguardo alla proprietà di vari immobili ubicati nel Comune di Napoli, haaccolto in parte il suo appello, reputando illegittimo l’accertamentorelativamente alla tassazione IMU dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] 89/A econfermando nel resto l’impugnata sentenza dalla Commissione tributariaprovinciale di Napoli n. 11534/2021, che aveva rigettato il ricorso inrelazione a tutti gli immobili di proprietà del contribuente.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure conriguardo all’unità immobiliare ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A,relativamente alla quale ha ritenuto decisiva la sentenza della CorteCostituzionale n. 209/2022, e dimostrati i requisiti previsti dall’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011, confermando per il resto il decisum dellaCommissione tributaria provinciale e, per quanto di interesse, nonriconoscendo al contribuente l’esenzione da IMU per l’immobile costituitodalla cappella gentilizia ubicata in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] e censita incatasto alla categoria B/7, in difetto di prova in ordine all’utilizzo esclusivoquale luogo di culto.3. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con il primo motivo, il contribuente denuncia «violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.» per non avere laCorte regionale esaminato la censura relativa all’omessa motivazionedell’avviso di accertamento in rettifica.1.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.Pronunziandosi nel merito dell’appello con decisione sfavorevole alcontribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso lospecifico motivo di gravame sulla questione preliminare della carenza diadeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento. Si può, quindi,ritenere che vi sia stato un rigetto implicito della censura in questione daparte del giudice di appello, secondo il principio per cui, in tema dicontenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezionedi nullità dell'avviso di accertamento, sia pervenuto all'esame del rapportosostanziale, deve considerarsi, per come è strutturato il giudizio di frontealle commissioni tributarie, che abbia ritenuto tale eccezioneimplicitamente infondata. Il giudizio tributario, infatti, ancorché avente adoggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruitocome giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il“veicolo di accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramitedi tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano viziformali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice devearrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente ecorrettamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez.Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n.22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).2. Con il secondo motivo, il contribuente denuncia «violazionenonché erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.3, legge n. 241/1990 e 7, legge n. 212/2000 per omessa motivazionedell’atto impugnato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. »,censurando la carente motivazione del provvedimento impugnato eriproponendo i motivi formulati innanzi ai giudici di merito, concernenti ildifetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementi di fatto edelle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nelgiudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso percassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrentecensuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruitàdel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso neriporti testualmente il contenuto rilevante (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass.,Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass.,Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022,Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12marzo 2024, n. 6501). Nel caso di specie, in mancanza di trascrizionedell'impugnato avviso di accertamento o del relativo contenuto essenzialenel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità diverificare la corrispondenza del contenuto dell'atto impositivo rispetto aquanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento diogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certaconoscenza del tenore dell'atto impositivo.2.3. Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteriferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., cheriguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e non può invocarsi rispettoalla violazione o alla falsa applicazione di norme di diritto.3. Con il terzo motivo, il contribuente deduce la violazione nonchéerronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, 5° periodo, del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente ratione temporis, in relazioneall’art. 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissionetributaria regionale fondato il riconoscimento dell’esenzione IMU perl’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 89/A, interno 22, sulla sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022, non conferente rispetto al caso di specie, anziché sulla correttainterpretazione dell’art. 13 cit..3.1. Il motivo è inammissibile.Il contribuente deduce l’erroneità della sentenza perché fondata suuna pronunzia di illegittimità costituzionale non conferente al caso dispecie, senza averne alcun interesse, essendo stata riconosciutal’esenzione IMU per l’abitazione principale, in relazione all’immobilerichiesto.Deve ribadirsi in proposito che: «L'interesse all'impugnazione, ilquale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse adNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed allacontraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato inrelazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventualeaccoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesseastratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difettod'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindiall'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico» (ex plurimis Cass,Sez. L, Sent. n. 13373 del 2008; Cass., Sez. II, n. 32705/2023).4. Con il quarto motivo, il contribuente prospetta la violazionenonché erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011 e 7, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la statuizione dellasentenza che ha escluso l’esenzione IMU relativamente all’unitàimmobiliare, censita nella categoria B/7, per mancanza di prova in ordinealla destinazione esclusiva ad edificio di culto, in palese violazione dell’art.2697 c.c., essendo ai fini dell’agevolazione sufficiente l’iscrizione incatasto del cespite nella categoria B/7, salvo prova contraria a caricodell’ente impositore, ove interessato a far valere dati in contrasto rispettoa quelle risultanze.4.1. Il motivo è fondato.In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta: (...)d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzoNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/20262011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992». Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.4.2. Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).4.3. Nella specie, quindi, la Commissione tributaria regionale haerrato ad escludere l’esenzione, esigendo una prova specifica in ordinealla destinazione esclusiva a edificio di culto, dovendosi a tal fine riteneresufficiente, secondo i principi richiamati, la classificazione catastale incategoria B/7. La sentenza, censurata anche sotto il profilodell’osservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. si è discostatadal principio sopra enunciato per aver ritenuto necessario “un onere diallegazione a carico del possessore, in grado di caratterizzare in modopreciso la destinazione esclusiva del cespite a finalità di culto”.5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione delcombinato disposto di cui agli artt. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e 92 del codiceNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026di procedura civile, in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. », ilcontribuente censura la statuizione relativa alla compensazione dellespese processuali, “In considerazione del parziale accoglimento e del pesodecisivo, rispetto alla questione dell’ immobile di [OSCURATO:PERSONA], assuntodalla recentissima decisione della Corte Costituzionale”, ribadendol’irrilevanza della sentenza n. 209/2022 nel presente giudizio econseguentemente l’errata pronunzia di compensazione siccome fondatasulla stessa.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese dilite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n.10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., n. 24502/2017; nello stessosenso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmentecoessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese infavore della parte vittoriosa (così Cass., n. 21400/2021, che richiamaCorte cost., sent. n. 157/2014).5.3. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza ela razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma)della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto lacompensazione, risultando suscettibile di cassazioneNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamenteerronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).5.4. Nel caso di specie, tale evenienza non può ritenersi verificata.5.5. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che - essendostato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 13.4.2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992 (che trova corrispondenza nell'art. 92 c.p.c. come modificatodall'art. 13, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato" inforza della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018,n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è prevista solo "qualora sussistano gravi edeccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".5.6. Questa Corte ha, poi, statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenzareciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e diassoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020).5.7. Deve, allora, osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazionedelle spese di lite (“In considerazione del parziale accoglimento e del pesodecisivo, rispetto alla questione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], assuntodalla recentissima decisione della Corte Costituzionale, appare giustificatala compensazione delle spese di giudizio.”) integra le “gravi ed eccezionaliNumero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026ragioni” che valgono a giustificare la compensazione delle spese di lite,alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13 D.L. n. 201/2011,in tal modo allineandosi pienamente al disposto di cui all’art. 92, IIcomma, c.p.c..6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del quarto motivo di ricorso, rigettati i residui motivi, ilricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nelmerito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso del contribuente ericonoscendo per l’immobile, di cui all’impugnato avviso di accertamento,ubicato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto alla categoria B/7 oveinsiste la cappella privata, l’esenzione prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n.504/1992.In ragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito auna pluralità di immobili), sono compensate le spese dei giudizi di meritoe del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente con riferimentoall’unità immobiliare censita in catasto alla categoria B/7, ove insiste lacappella privata.Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado dimerito e del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15683/2023Numero sezionale 4124/2026Numero di raccolta generale 17937/2026Data pubblicazione 04/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 17937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris