CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12867/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità (avendo la Corte territoriale fondato tale giudizio su elementi meramente indiziari non rispondenti ai canoni di gravità, precisione e concordanza), è formulato in termini non deducibili in questa sede risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e nella prospettazione di una diversa lettura e valutazione del materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità; che, nel caso in esame, il giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza) ha sviluppato un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, come avvenuto nella specie, procedere ad un esame globale per accertare se la - astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato " al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321- 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così delineando un quadro indiziario non scalfito dalla pronuncia assolutoria richiamata nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M