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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31400/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. per mancata partecipazione a distanza dell'imputato che, durante il processo di primo grado, si trovava in stato di detenzione; che il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato come nei confronti dell'imputato era stata disposta dal Tribunale la traduzione in aula per la partecipazione fisica alle udienze del giudizio di primo grado e che a ciò [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente rinunziato, sicchè non doveva essere disposto alcun collegamento a distanza, previsto solo in determinati casi, non ricorrenti nella specie; che, tale statuizione è corretta in quanto la disposizione invocata dal ricorrente presuppone l'interesse dell'imputato detenuto a presenziare, ancorché da remoto, alla celebrazione dell'udienza, con la conseguenza che una rinuncia espressa in tal senso, quale quella esplicitata dall'odierno ricorrente, ne esclude l'applicazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. per mancata partecipazione a distanza dell'imputato che, durante il processo di primo grado, si trovava in stato di detenzione; che il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato come nei confronti dell'imputato era stata disposta dal Tribunale la traduzione in aula per la partecipazione fisica alle udienze del giudizio di primo grado e che a ciò [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente rinunziato, sicchè non doveva essere disposto alcun collegamento a distanza, previsto solo in determinati casi, non ricorrenti nella specie; che, tale statuizione è corretta in quanto la disposizione invocata dal ricorrente presuppone l'interesse dell'imputato detenuto a presenziare, ancorché da remoto, alla celebrazione dell'udienza, con la conseguenza che una rinuncia espressa in tal senso, quale quella esplicitata dall'odierno ricorrente, ne esclude l'applicazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20
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