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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04305/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato in parte il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PISANO dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data 24 gennaio 2019 n. 30.233/2018 R.E.S., ordinando la rimozione dallo stesso del riferimento alle sentenze del GUP del Tribunale di Palmi in data 23 gennaio 2008, irrevocabile 1'8 luglio 2008, e della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 settembre 2007, irrevocabile il 27 maggio 2008, perché il rapporto esecutivo si era già esaurito.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi che denuncia la violazione di legge poiché l'inserimento delle indicate sentenze nel provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell'art. 663 cod. proc. pen., in considerazione della sopravvenuta revoca dell'indulto concesso anche in relazione alle indicate sentenze.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 30233 del 2018 R.E.S. della Procura di Palmi è fondato sul principio dell'unità del rapporto esecutivo che si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197).

Detto provvedimento, infatti, tiene conto, per espressa previsione di legge, del provvedimento di revoca dell'indulto emesso in data 17 maggio 2018 dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione.

L'indulto, effettivamente, era stato considerato nel provvedimento di cumulo n. 372/2008 che riguarda le due sentenze oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di Palmi, sicché è dei tutto legittimo che le sentenze in questione siano nuovamente poste in esecuzione.

3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché emessa in violazione di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

C) Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore -_ generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato in parte il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PISANO dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data 24 gennaio 2019 n. 30.233/2018 R.E.S., ordinando la rimozione dallo stesso del riferimento alle sentenze del GUP del Tribunale di Palmi in data 23 gennaio 2008, irrevocabile 1'8 luglio 2008, e della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 settembre 2007, irrevocabile il 27 maggio 2008, perché il rapporto esecutivo si era già esaurito. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi che denuncia la violazione di legge poiché l'inserimento delle indicate sentenze nel provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell'art. 663 cod. proc. pen., in considerazione della sopravvenuta revoca dell'indulto concesso anche in relazione alle indicate sentenze. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 30233 del 2018 R.E.S. della Procura di Palmi è fondato sul principio dell'unità del rapporto esecutivo che si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197). Detto provvedimento, infatti, tiene conto, per espressa previsione di legge, del provvedimento di revoca dell'indulto emesso in data 17 maggio 2018 dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione. L'indulto, effettivamente, era stato considerato nel provvedimento di cumulo n. 372/2008 che riguarda le due sentenze oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di Palmi, sicché è dei tutto legittimo che le sentenze in questione siano nuovamente poste in esecuzione. 3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché emessa in violazione di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. C) Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore -_ generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso
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