CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/7/2019 del Tribunale di Viterbo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.000,00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con la circostanza attenuante della lieve entità, del reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello di uso proibito modello butterfly avente lama lunga circa 10,00 cm.; fatto accertato in Capodimonte in data 8/1/2015. Con la confisca e la distruzione del coltello in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza aveva proposto appello lo stesso Pignalberi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, essendo la sentenza inappellabile in quanto relativa a reato per il quale era stata inflitta la sola pena pecuniaria, la Corte di appello di Roma, cui l'impugnazione era stata inizialmente rivolta, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte. Tanto premesso, l'originario appello deve essere convertito in ricorso per cassazione, in ragione del principio del favor impugnationis ricavabile dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Con tale atto erano stati dedotti quattro distinti motivi di doglianza, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., con conseguente nullità della sentenza per violazione delle regole del contraddittorio sulla formazione della prova e del diritto alla prova contraria, per non avere il primo Giudice ammesso la lista testi presentata dalla difesa dell'imputato, pur presentata, in forma cartacea, prima della declaratoria di nullità della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura l'erroneo apprezzamento del compendio probatorio in relazione all'elemento oggettivo del reato. La sentenza avrebbe illegittimamente ritenuto che il coltello portato da Pignalberi non avesse altre funzioni che quella di offendere e che l'imputato non avrebbe fornito alcun elemento di segno contrario, non avendo il Giudice ammesso le relative prove. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 234 cod. proc. pen., con violazione delle regole del contraddittorio sulla formazione della prova e del diritto alla prova contraria, nonché la omessa motivazione su una circostanza fondamentale. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ammesso la produzione di documentazione, sempre possibile, e nella specie indispensabile per provare il legittimo possesso del coltello, con violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la cui mancata applicazione è stata motivata con il fatto che il coltello fosse detenuto da Pignalberi all'interno di un borsétto e non in qualche scompartimento dell'autoveicolo da lui condotto e, pertanto, che lo stesso fosse immediatamente pronto all'uso. In realtà, proprio il fatto che il coltello fosse custodito all'interno del borsetto, chiuso, starebbe a significare che non potesse costituire pericolo per l'incolumità di terze persone. In ogni caso, ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto, occorrerebbe compiere una valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Valutazione che, nella specie, sarebbe stata omessa. 3. In data 10/12/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati ribaditi e ulteriormente articolati i quattro motivi oggetto dell'originaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, non emergendo profili-di manifesta assenza di responsabilità dell'imputato. 2. Con il primo motivo di doglianza, il ricorso deduce che il primo Giudice non abbia ammesso i testimoni indicati dalla difesa in quanto la relativa lista sarebbe stata depositata a mezzo "posta elettronica certificata"; e in quanto, dopo la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in conseguenza della quale ne era stata disposta la rinnovazione, il difensore abbia omesso di depositare la lista testi nei 7 giorni precedenti alla nuova prima udienza. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe considerato che la lista in esame era stata depositata, in formato cartaceo, il 19/6/2019, contestualmente alla formulazione dell'eccezione di nullità della notifica prima menzionata. Per tale ragione, alla prima udienza, il Giudice non avrebbe potuto revocare, dopo aver sentito il teste dell'Accusa, la precedente ordinanza ammissiva delle prove orali richieste dalla difesa, ritenendo che la nullità rilevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] travolgesse anche gli atti processuali successivi. 2.1. La censura formulata con tale motivo è fondata. E' stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, condiviso e riaffermato da questo Collegio, secondo il quale la nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta, altresì, la nullità della lista testimoniale ritualmente depositata, non essendo quest'ultima in rapporto di dipendenza logico-giuridica con il decreto stesso (Sez. 2, n. 18681 del 28/4/2010, Spinelli, Rv. 246993-01). Pertanto, il deposito della lista effettuato dalla difesa all'udienza in cui era stata formulata l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione non avrebbe potuto essere considerato travolto dal successivo accoglimento della stessa e dalla conseguente rinnovazione della notifica stessa. Dall'accoglimento del primo motivo di doglianza deriva l'assorbimento degli ulteriori profili di censura.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché, nelle more, il relativo termine di prescrizione è spirato, essendo stato il reato commesso in data 8/1/2015. Restano ferme la confisca e la distruzione del coltello in sequestro ordinate dal Tribunale ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, dettato per tutti i reati concernenti le armi, nonché ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, essendosi al cospetto di un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di estinzione del reato e da escludere soltanto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/4/2016, Terranova, Rv. 266894-01; Sez. 1, n. 49969 del 9/10/2015, Costantini, Rv. 265409-01; Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213-01; Sez. 1, n. 11480 del 20/1/2010, Trisolino, Rv. 246532-01; Sez. 1, n. 38951 del 1/10/2008, Cattane, Rv. 241310-01; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, Pisciotta, Rv. 235854-01; Sez. 1, n. 34042 del 22/9/2006, Bardino, Rv. 234799- 01). 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca del co