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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi sono manifestamente infondati in quanto i profili di doglianza diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto ( il dato ponderale della sostanza, l'incapienza reddituale dell'imputato rispetto alla formazione di una provvista, la mai addotta destinazione ad uso personale e la disponibilità di una somma in contanti e suddivisa in banconote di piccolo taglio) che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta mettendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede; parimenti è a dirsi in relazione alla censura legata alla qualificazione, avendo la Corte del merito negato la riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'uopo muovendo da una valutazione complessiva degli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, per poi ascrivere, del tutto coerentemente, concreto valore assorbente al dato ponderale che per la sua intrinseca espressività, è stato ritenuto tale da neutralizzare quella di segno eventualmente opposto offerta da uno o più degli altri indici rassegnati dalla citata disposizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi sono manifestamente infondati in quanto i profili di doglianza diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto ( il dato ponderale della sostanza, l'incapienza reddituale dell'imputato rispetto alla formazione di una provvista, la mai addotta destinazione ad uso personale e la disponibilità di una somma in contanti e suddivisa in banconote di piccolo taglio) che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta mettendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede; parimenti è a dirsi in relazione alla censura legata alla qualificazione, avendo la Corte del merito negato la riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'uopo muovendo da una valutazione complessiva degli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, per poi ascrivere, del tutto coerentemente, concreto valore assorbente al dato ponderale che per la sua intrinseca espressività, è stato ritenuto tale da neutralizzare quella di segno eventualmente opposto offerta da uno o più degli altri indici rassegnati dalla citata disposizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 otto
Sentenza Cassazione n. 48448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris