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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 45429/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadite in memoria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe respinto con argomento censurabile l'eccezione di incompetenza per territorio derivante da connessione; come per un verso, infatti, avrebbe ritenuto necessario che i procedimenti interessati si trovino nella stessa fase e grado, quel che le Sezioni Unite di questa Corte avrebbero però escluso, così, per altro verso, avrebbe ritenuto non sufficientemente provata l'unicità del disegno criminoso a fondamento dei vari reati, sebbene chiaramente emersa.

A tale ultimo riguardo, in particolare, il ricorrente evidenzia che già la lettura dei vari capi di imputazione farebbe emergere con chiarezza l'identità delle condotte, l'identità del ruolo coperto dal ricorrente, la medesimezza del periodo interessato, la natura delle attività svolte dalle varie società; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., in relazione al reato contestato.

La sentenza, pur accertato che il Camerino fungeva da mero prestanome, lo avrebbe comunque riconosciuto responsabile, peraltro con argomento viziato, ossia senza verificare affatto l'incidenza causale delle condotte omissive sull'evento di reato.

La Corte di appello, dunque, avrebbe accertato che l'imputato non aveva svolto alcuna attività gestoria e che la tenuta della contabilità era interamente demandata al commercialista della società, ma ciononostante lo avrebbe riconosciuto colpevole, al riguardo valorizzando la sola posizione formale all'interno dell'ente, in assenza di circostanze ulteriori che provassero che lo stesso Camerino avesse agito perseguendo il fine specifico richiesto dalle norme o che fosse consapevole dello scopo criminoso che si era prefissato l'amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al motivo relativo all'eccezione di incompetenza territoriale per connessione, per essere competente il Tribunale di Bari, il Collegio osserva che il primo argomento impiegato dal Giudice di appello per respingere l'eccezione medesima è in effetti errato: le Sezioni Unite di questa Corte - con sentenza n. 27343 del 28/2/2013 - hanno infatti affermato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza degli stessi nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.

5. La seconda parte della stessa censura, poi, contesta l'argomento della Corte di appello secondo cui l'imputato non avrebbe adeguatamente provato l'unicità del disegno criminoso tra i vari reati (contestati a Milano e a Bari), essendosi limitato a dedurre di aver svolto il ruolo di amministratore di diritto in diverse società dedite alla lavorazione di carne; a giudizio del ricorrente, questa affermazione sarebbe viziata, perché non terrebbe conto di ulteriori indici in tal senso ricavabili dagli atti - identici nei due procedimenti - quali la tipologia di reato contestato, le modalità di esecuzione, il periodo di riferimento ed il ruolo svolto dal Camerino.

5.1. Questa censura è inammissibile.

Come appena richiamato, infatti, la Corte di appello ha risolto l'eccezione con adeguato e solido argomento in fatto, incensurabile da questo Collegio, evidenziando che il gravame non aveva indicato alcun elemento dal quale potere desumere l'unicità disegno criminoso che unirebbe i reati contestati a Milano e a Bari; la qualifica rivendicata dal Camerino con riguardo alle diverse società coinvolte nei procedimenti (amministratore di diritto) e l'identico oggetto sociale delle stesse (lavorazione delle carni), dunque, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che i reati "siano stati pensati tutti insieme in un programma unitario", dovendosi, allora, respingere l'eccezione.

Il motivo di ricorso, peraltro, non può essere accolto neppure laddove evidenzia ulteriori indici ex art. 81 cpv. cod. pen. (identica tipologia - tra i due procedimenti - di reato, di modalità di esecuzione e di periodo di interesse), in quanto non indicati nell'atto di appello, che si era limitato a richiamare gli indici poi esaminati dalla stessa Corte, con motivazione qui sottratta a censura.

6. Con riguardo, poi, all'ulteriore doglianza, in punto di dolo del reato, si osserva che la stessa muove da una petizione di principio, ossia che i Giudici di merito avrebbero riconosciuto nel Camerino un mero prestanome, privo di alcun effettivo potere gestorio, provvedendo, tuttavia, a condannarlo a titolo di responsabilità oggettiva, ossia in forza della sola posizione ricoperta.

6.1. Questa tesi è del tutto errata. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, ha confermato la condanna alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il ricorrente - quand'anche fosse stato soltanto una "testa di legno" - non avrebbe potuto comunque andare esente da responsabilità, perché pacificamente sottrattosi a quei doveri di vigilanza, controllo e verifica insiti nella carica ricoperta, per il sol fatto di averla accettata; con conseguente dolo del reato, anche nella forma eventuale.

Con tale argomento, peraltro, la sentenza ha anche superato - in termini logici e congrui - la tesi per la quale il ricorrente non avrebbe mai nutrito dubbi sulla correttezza dell'operato degli amministratori di fatto, dato il volume di affari, e mai si sarebbe occupato degli adempimenti fiscali, tutti nelle mani del commercialista, limitandosi a firmare quanto gli veniva sottoposto; queste circostanze - si ribadisce - quand'anche riscontrate non potrebbero escludere la responsabilità penale, dunque affermata in ragione non di una formale posizione ricoperta, ma di una sostanziale omissione ai doveri propri connessi alla carica coperta.

Con la precisazione, peraltro, che non appare conferente il richiamo (di cui al ricorso) alla giurisprudenza secondo la quale la responsabilità del prestanome sarebbe esclusa qualora a questi fosse impedito ogni potere di ingerenza nella gestione sociale e nell'adozione delle scelte aziendali, dato che simili circostanze non risultano - dall'atto di parte - essere mai state sottoposte al Giudice del merito e non valutate, o non adeguatamente valutate.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadite in memoria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe respinto con argomento censurabile l'eccezione di incompetenza per territorio derivante da connessione; come per un verso, infatti, avrebbe ritenuto necessario che i procedimenti interessati si trovino nella stessa fase e grado, quel che le Sezioni Unite di questa Corte avrebbero però escluso, così, per altro verso, avrebbe ritenuto non sufficientemente provata l'unicità del disegno criminoso a fondamento dei vari reati, sebbene chiaramente emersa. A tale ultimo riguardo, in particolare, il ricorrente evidenzia che già la lettura dei vari capi di imputazione farebbe emergere con chiarezza l'identità delle condotte, l'identità del ruolo coperto dal ricorrente, la medesimezza del periodo interessato, la natura delle attività svolte dalle varie società; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., in relazione al reato contestato. La sentenza, pur accertato che il Camerino fungeva da mero prestanome, lo avrebbe comunque riconosciuto responsabile, peraltro con argomento viziato, ossia senza verificare affatto l'incidenza causale delle condotte omissive sull'evento di reato. La Corte di appello, dunque, avrebbe accertato che l'imputato non aveva svolto alcuna attività gestoria e che la tenuta della contabilità era interamente demandata al commercialista della società, ma ciononostante lo avrebbe riconosciuto colpevole, al riguardo valorizzando la sola posizione formale all'interno dell'ente, in assenza di circostanze ulteriori che provassero che lo stesso Camerino avesse agito perseguendo il fine specifico richiesto dalle norme o che fosse consapevole dello scopo criminoso che si era prefissato l'amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al motivo relativo all'eccezione di incompetenza territoriale per connessione, per essere competente il Tribunale di Bari, il Collegio osserva che il primo argomento impiegato dal Giudice di appello per respingere l'eccezione medesima è in effetti errato: le Sezioni Unite di questa Corte - con sentenza n. 27343 del 28/2/2013 - hanno infatti affermato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza degli stessi nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza. 5. La seconda parte della stessa censura, poi, contesta l'argomento della Corte di appello secondo cui l'imputato non avrebbe adeguatamente provato l'unicità del disegno criminoso tra i vari reati (contestati a Milano e a Bari), essendosi limitato a dedurre di aver svolto il ruolo di amministratore di diritto in diverse società dedite alla lavorazione di carne; a giudizio del ricorrente, questa affermazione sarebbe viziata, perché non terrebbe conto di ulteriori indici in tal senso ricavabili dagli atti - identici nei due procedimenti - quali la tipologia di reato contestato, le modalità di esecuzione, il periodo di riferimento ed il ruolo svolto dal Camerino. 5.1. Questa censura è inammissibile. Come appena richiamato, infatti, la Corte di appello ha risolto l'eccezione con adeguato e solido argomento in fatto, incensurabile da questo Collegio, evidenziando che il gravame non aveva indicato alcun elemento dal quale potere desumere l'unicità disegno criminoso che unirebbe i reati contestati a Milano e a Bari; la qualifica rivendicata dal Camerino con riguardo alle diverse società coinvolte nei procedimenti (amministratore di diritto) e l'identico oggetto sociale delle stesse (lavorazione delle carni), dunque, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che i reati "siano stati pensati tutti insieme in un programma unitario", dovendosi, allora, respingere l'eccezione. Il motivo di ricorso, peraltro, non può essere accolto neppure laddove evidenzia ulteriori indici ex art. 81 cpv. cod. pen. (identica tipologia - tra i due procedimenti - di reato, di modalità di esecuzione e di periodo di interesse), in quanto non indicati nell'atto di appello, che si era limitato a richiamare gli indici poi esaminati dalla stessa Corte, con motivazione qui sottratta a censura. 6. Con riguardo, poi, all'ulteriore doglianza, in punto di dolo del reato, si osserva che la stessa muove da una petizione di principio, ossia che i Giudici di merito avrebbero riconosciuto nel Camerino un mero prestanome, privo di alcun effettivo potere gestorio, provvedendo, tuttavia, a condannarlo a titolo di responsabilità oggettiva, ossia in forza della sola posizione ricoperta. 6.1. Questa tesi è del tutto errata. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, ha confermato la condanna alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il ricorrente - quand'anche fosse stato soltanto una "testa di legno" - non avrebbe potuto comunque andare esente da responsabilità, perché pacificamente sottrattosi a quei doveri di vigilanza, controllo e verifica insiti nella carica ricoperta, per il sol fatto di averla accettata; con conseguente dolo del reato, anche nella forma eventuale. Con tale argomento, peraltro, la sentenza ha anche superato - in termini logici e congrui - la tesi per la quale il ricorrente non avrebbe mai nutrito dubbi sulla correttezza dell'operato degli amministratori di fatto, dato il volume di affari, e mai si sarebbe occupato degli adempimenti fiscali, tutti nelle mani del commercialista, limitandosi a firmare quanto gli veniva sottoposto; queste circostanze - si ribadisce - quand'anche riscontrate non potrebbero escludere la responsabilità penale, dunque affermata in ragione non di una formale posizione ricoperta, ma di una sostanziale omissione ai doveri propri connessi alla carica coperta. Con la precisazione, peraltro, che non appare conferente il richiamo (di cui al ricorso) alla giurisprudenza secondo la quale la responsabilità del prestanome sarebbe esclusa qualora a questi fosse impedito ogni potere di ingerenza nella gestione sociale e nell'adozione delle scelte aziendali, dato che simili circostanze non risultano - dall'atto di parte - essere mai state sottoposte al Giudice del merito e non valutate, o non adeguatamente valutate. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 45429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris