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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10382/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16179-2020 proposto da: COMUNE di CASALSERUGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] °NETTO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 1462/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La .soc. [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casalserugo per la maggiore imposta ICI, oltre interessi e sanzioni, relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, relativa all'area di metratura complessiva di 85.310 ricadente in zona produttiva D1 e D2, assoggettata ai piani attuativi già in essere.

In particolare il Comune applicava una valutazione di C 160,00 al mq, costituente il prezzo pagato dalla contribuente per l'acquisto dell'area avvenuto con atto del 24/7/2008, a fronte del valore di C 120,00 attribuito dalla contribuente nella dichiarazione ICI per gli anni in contestazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnilal Comune e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava l'appello confermando quanto affermato dal giudice di primo grado e dando atto, ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni, della crisi del settore immobiliare, delle risultanze della perizia di parte, della cessione al comune di aree verdi e dei danni geologici causati fa fenomeni naturali.

Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2-

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Casalserugo sulla base di due motivi.

Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene censurata la sentenza per violazione degli art. 132 cpc, 36 e 61 d.lvo 546/92 essendo la motivazione della sentenza carente o apparente. 1.1 Con il secondo motivo denuncia il comune ricorrente la violazione dell'art. 5 dPR 504/1992 per non essersi la CTR attenuta ai criteri per la determinazione del valore venale tassativamente stabiliti dalla norma di settore non tenendo conto non solo del prezzo al mq ( C 160,00) dell'atto di acquisto da parte del contribuente ma anche di quello (C 170,00) previsto dal contratto di compravendita stipulato verso la fine del 2009 ed avente ad oggetto un bene collocato nello stesso foglio catastale e nella medesima area avente destinazione urbanistica similare.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr. Cass n. 2876/2017 1461/2018). 2.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale. 2.3 La CTR, infatti, sia pur con una motivazione in diritto, che va tuttavia raccordata con le considerazioni in punto di fatto, estremamente stringata, ha spiegato le ragioni per le quali la stima al mq dell'area edificabile oggetto di dichiarazione del Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- contribuente cttattIMM15~ è stata ritenuta maggiormente aderente al valore di mercato rispetto a quella indicata dal Comune dell'avviso di accertamento ( crisi del mercato immobiliare, cessione delle aree verdi, danni geologici perizia di parte , valori espressi dallo stesso Comune ai sensi dell'ad 59 d.lvo 466/1997) 3.11 secondo motivo è, invece, fondato. 3.1 Ai sensi dell'ad 5 comma 5 0 d.lvo 504/1992 «per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». 3.2 Al riguardo la Corte di legittimità ha affermato il principio, secondo cui, <<ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass., 30 giugno 2006, n. 15165).

Tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi (Cass. n. 14385 del 15/06/2010; Cass., n. 19515 del 19/12/2003; Cass. n. 20256 del 23/7/2008) e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -5- basata su altri argomenti.

In altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede.» ( cfr. Cass. 13567/2017, 24309/2019). 3.3 Si è, tuttavia, precisato che «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente, nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perchè posto Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -6- in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, ditalchè la valutazione del giudice di merito che - investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile -, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità». ( cfr.Cass. 14118/2017 ,11445/ 2018 e da ultimo Cass. 40964/2021). 3.4 Orbene l'avviso di accertamento, relativo alle annualità 2010 e 2011, nell'attribuire il valore dell'immobile costituente la base imponibile dell'ICI fa riferimento proprio al valore di stima risultante dal prezzo pagato dal contribuente, acquirente nella compravendita del luglio 2008, in epoca vicina agli anni di imposta oggetto degli accertamenti. 3.5 Quanto alla rilevanza dei criteri di stima della delibera della Giunta ex art 59 d.lvo 466/97 va rilevato che, come affermato da questa Corte << ai sensi dell' art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 dello stesso decreto i Comuni possono "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 3 comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso" La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 59 cit. ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -7- fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale.

Rimane tuttavia ferma la regola, stabilita dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato» ( cfr. Cass.10308/2019) ed ancora « in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta» ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 4605 del 2018). 4 La CTR non si è, quindi, attenuta ai suesposti principi. 5 In accoglimento del secondo motivo di ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM Ric. 2020 n. 16179 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -8- La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo, cassa l'impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 il Presidente dr.

LUCi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16179-2020 proposto da: COMUNE di CASALSERUGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] °NETTO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 1462/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La .soc. [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casalserugo per la maggiore imposta ICI, oltre interessi e sanzioni, relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, relativa all'area di metratura complessiva di 85.310 ricadente in zona produttiva D1 e D2, assoggettata ai piani attuativi già in essere. In particolare il Comune applicava una valutazione di C 160,00 al mq, costituente il prezzo pagato dalla contribuente per l'acquisto dell'area avvenuto con atto del 24/7/2008, a fronte del valore di C 120,00 attribuito dalla contribuente nella dichiarazione ICI per gli anni in contestazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnilal Comune e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava l'appello confermando quanto affermato dal giudice di primo grado e dando atto, ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni, della crisi del settore immobiliare, delle risultanze della perizia di parte, della cessione al comune di aree verdi e dei danni geologici causati fa fenomeni naturali. Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Casalserugo sulla base di due motivi. Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene censurata la sentenza per violazione degli art. 132 cpc, 36 e 61 d.lvo 546/92 essendo la motivazione della sentenza carente o apparente. 1.1 Con il secondo motivo denuncia il comune ricorrente la violazione dell'art. 5 dPR 504/1992 per non essersi la CTR attenuta ai criteri per la determinazione del valore venale tassativamente stabiliti dalla norma di settore non tenendo conto non solo del prezzo al mq ( C 160,00) dell'atto di acquisto da parte del contribuente ma anche di quello (C 170,00) previsto dal contratto di compravendita stipulato verso la fine del 2009 ed avente ad oggetto un bene collocato nello stesso foglio catastale e nella medesima area avente destinazione urbanistica similare. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr. Cass n. 2876/2017 1461/2018). 2.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale. 2.3 La CTR, infatti, sia pur con una motivazione in diritto, che va tuttavia raccordata con le considerazioni in punto di fatto, estremamente stringata, ha spiegato le ragioni per le quali la stima al mq dell'area edificabile oggetto di dichiarazione del Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- contribuente cttattIMM15~ è stata ritenuta maggiormente aderente al valore di mercato rispetto a quella indicata dal Comune dell'avviso di accertamento ( crisi del mercato immobiliare, cessione delle aree verdi, danni geologici perizia di parte , valori espressi dallo stesso Comune ai sensi dell'ad 59 d.lvo 466/1997) 3.11 secondo motivo è, invece, fondato. 3.1 Ai sensi dell'ad 5 comma 5 0 d.lvo 504/1992 «per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». 3.2 Al riguardo la Corte di legittimità ha affermato il principio, secondo cui, <<ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass., 30 giugno 2006, n. 15165). Tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi (Cass. n. 14385 del 15/06/2010; Cass., n. 19515 del 19/12/2003; Cass. n. 20256 del 23/7/2008) e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- basata su altri argomenti. In altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede.» ( cfr. Cass. 13567/2017, 24309/2019). 3.3 Si è, tuttavia, precisato che «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente, nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perchè posto Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -6- in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, ditalchè la valutazione del giudice di merito che - investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile -, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità». ( cfr.Cass. 14118/2017 ,11445/ 2018 e da ultimo Cass. 40964/2021). 3.4 Orbene l'avviso di accertamento, relativo alle annualità 2010 e 2011, nell'attribuire il valore dell'immobile costituente la base imponibile dell'ICI fa riferimento proprio al valore di stima risultante dal prezzo pagato dal contribuente, acquirente nella compravendita del luglio 2008, in epoca vicina agli anni di imposta oggetto degli accertamenti. 3.5 Quanto alla rilevanza dei criteri di stima della delibera della Giunta ex art 59 d.lvo 466/97 va rilevato che, come affermato da questa Corte << ai sensi dell' art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 dello stesso decreto i Comuni possono "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 3 comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso" La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 59 cit. ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -7- fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Rimane tuttavia ferma la regola, stabilita dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato» ( cfr. Cass.10308/2019) ed ancora « in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta» ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 4605 del 2018). 4 La CTR non si è, quindi, attenuta ai suesposti principi. 5 In accoglimento del secondo motivo di ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. PQM Ric. 2020 n. 16179 sez. MT - ud. 08-02-2022 -8- La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo, cassa l'impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 il Presidente dr. LUCi
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