CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17258-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5697, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Chioggia via [OSCURATO:PERSONA] 180/a; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 69/2017 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 12/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno domandato al Numero sezionale 230/2022Numero di raccolta generale 18530/2022 tribunale di Venezia- sezione distaccata di Chioggia di accertare che Data pubblicazione 08/06/2022 la somma di euro 9696,33 richiesta loro dal Comune a titolo di integrazione degli oneri urbanistici era stata indebitamente pagata, dovendo la stessa essere imputata ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -a tal fine avevano esposto di avere acquistato dai convenuti con contratto del 20 aprile 2004 un suolo con sovrastante fabbricato in corso di costruzione; i venditori avevano dichiarato che il manufatto era oggetto di concessioni edilizie nn. 62/1997 del 22/1/1007, n. 451/1998 del 17/4/1998 e n.247/2001 del 6/6/2001 e di avere presentato una denuncia di nuova opera al Comune di Chioggia in data 3/6/2002 in forza della quale avevano demolito un rudere preesistente e realizzato le fondamenta del nuovo fabbricato in corso di costruzione; -dopo la stipula della vendita il Comune, in data 14/6/2005, aveva chiesto agli attori il pagamento di euro 9.696,22 a seguito di riconteggio del contributo dovuto in considerazione del fatto che sia i nuovi acquirenti che i venditori non rivestivano la qualifica di imprenditori agricoli come, invece, l’originario concessionario; inoltre la richiesta era giustificata dalla presentazione di permesso a costruire n.98/2005 con cui era sta richiesta variante alla precedente concessione edilizia n. 247/2001; -si costituivano i convenuti che contestavano la domanda attorea inizialmente introdotta a titolo di ripetizione di somme di danaro e in sede di comparsa conclusionale mutata in inadempimento contrattuale e risarcimento del danno; nel merito, allegavano che l’atto di vendita nulla prevedeva in ordine ad asseriti impegni assunti per comune volontà delle parti in relazione a quanto domandato dagli attori; -all’esito dell’istruttoria il tribunale respingeva le domande attoree evidenziando che il contratto non prevedeva obbligazioni in materia F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 Numero sezionale 230/2022 di oneri di urbanizzazione collegati al rilascio della concessione né Numero di raccolta generale 18530/2022Data pubblicazione 08/06/2022 esse potevano trarsi dall’integrazione tecnica del progetto edificatorio; - proposto appello da parte dei soccombenti che insistevano per l’accertamento dell’inadempimento degli appellati, i quali a loro volta insistevano per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, la corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame; -in particolare, la corte territoriale ha confermato che il mancato riferimento nell’atto di vendita del 2004 all’integrazione di oneri concessori, questione sorta solo in seguito alla richiesta di pagamento dell’Amministrazione comunale e risalente al giugno 2005, consente di escludere una possibile carenza informativa o un mancato onere informativo a carico della parte venditrice; -aggiunge la corte territoriale che era onere degli appellanti informarsi sulle concessioni rilasciate sino al tempo dell’acquisto; -la cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 12/1/2017 è chiesta da Moira “Bacheto” Boscolo e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso avviato per la notifica il 30/6/2017 e ricevuto il 6/7/2017 affidato a tre motivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 15/9/2017; considerato che: -con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda sub b) dell’atto di citazione in appello, riguardante l’inadempimento degli appellati per la carenza della documentazione tecnica relativa al calcolo delle fondazioni dell’immobile compravenduto con condanna degli stessi al pagamento della somma necessaria all’approntamento della predetta documentazione, quantificata in euro 3915,96 quale importo corrisposto allo studio tecnico a ciò incaricato; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 Numero sezionale 230/2022 -la censura è infondata; Numero di raccolta generale 18530/2022Data pubblicazione 08/06/2022 -il vizio di omessa pronuncia è, infatti, configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto cosicchè non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata è in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne comporti il rigetto (cfr. Cass. 407/2006); -nel caso di specie la corte d’appello ha dato atto che il gravame si articolava in due distinte censure della sentenza di prime cure, una riguardante la valutazione della volontà delle parti in relazione alle qualità urbanistiche dell’oggetto della compravendita e l’altra la carenza informativa che gli appellanti imputavano ai venditori quale causa dei maggiori oneri finanziari sostenuti per la realizzazione del fabbricato in costruzione sovrastante l’immobile oggetto di compravendita; -il rigetto dell’appello ha comportato la reiezione di entrambe le censure quale effetto della complessiva ricostruzione dell’accordo fra le parti, atteso che i venditori avevano dato atto di tutte le concessioni edilizie riguardanti il fabbricato in costruzione nonchè della Dia presentata ed ha ritenuto che a fronte di ciò entrambe le parti erano tenute ad effettuare le verifiche rilevanti ai fini della conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell’immobile compravenduto; nè il tenore degli accordi comprovava che eventuali costi integrative fossero a carico dei venditori; -tale statuizione ha certamente ricadute, seppure implicite, sulla specifica domanda riguardante il pagamento di quanto asseritamente versato allo studio VDV per la documentazione tecnica necessaria e pertanto, non è ravvisabile la denunciata omessa pronuncia; -inoltre, l’integrazione degli oneri era intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, a seguito della richiesta di variante fatta dagli acquirenti; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’arti Numero sezionale 230/2022Numero di raccolta generale 18530/2022colo 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 08/06/2022 dell’articolo 16, commi 1 e 2 della legge 380/2001; nonché dell’articolo 1175 cod. civ., dell’articolo 1203, n.3 cod. civ., dell’articolo 1218 cod. civ., dell’articolo 1273 cod. civ. e dell’art.1337 cod. civ., nonché del principio di personalità delle obbligazioni giuridiche; -assumono i ricorrenti che la somma di euro 6928,79 costituisce un conguaglio relativo alla concessione edilizia n.62/97 il cui debito era sorto in capo ai venditori in forza dell’art. 16 legge n. 380 del 2001; il suddetto debito era quindi personale e dei venditori e non avrebbe potuto essere trasferito a carico degli acquirenti come, invece, ritenuto dalla corte territoriale che ha rigettato la domanda degli acquirenti tesa a ripetere ai sensi dell’art. 1203 cod. civ. le somme degli stessi versati al Comune di Chioggia; viceversa, continuano i ricorrenti, non vi era stato alcun accollo da parte degli acquirenti e la parte venditrice, secondo i principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto informare gli acquirenti di tutti i vincoli non apparenti gravanti sull’immobile; -la censura è infondata in quanto meritale perché contesta la ricostruzione dell’interpretazione dell’accordo tra le parti come motivatamente fornita dal giudice del merito sulla scorta del programma contrattuale e sopra già richiamata; -né la tesi dei ricorrenti si fonda su puntuali principi interpretativi asseritamente violati dalla corte d’appello così come richiesto per la deduzione del vizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un.23745/2020); -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, e 1367 cod. civ., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che “tutte le parti hanno taciuto senza alcun accenno ad oneri concessori, il silenzio sul punto non ha consentito al giudice di primo grado e non consente alla corte di derivare per F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 Numero sezionale 230/2022 via interpretativa una diversa volontà contrattuale per la quale gli Numero di raccolta generale 18530/2022Data pubblicazione 08/06/2022 appellati dovrebbero farsi carico di ulteriori oneri accessori” (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza); -al contrario, secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe dovuto indagare la comune volontà delle parti non solo sulla base del testo negoziale ma anche dal complesso dei patti contrattuali considerando le singole clausole come quella generale di garanzia secondo il canone della buona fede (art. 1366 cod. civ.)e quella della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.); -la censura è, come la precedente, destinata al rigetto perché la corte ha correttamente applicato i criteri ermeneutici secondo la rilevanza ad essi attribuita dal codice civile indagando la comune volontà delle parti in relazione al tenore letterale dell’accordo (riferimento alle concessioni e mancata previsioni di specifiche obbligazioni in capo ad una di esse) ed avuto riguardo al loro complessivo comportamento anche successivo ( richiesta di variante avanzata dagli acquirenti); -la critica non censura il ricorso ai criteri ma il risultato della loro applicazione in quanto sfavorevole alla tesi sostenuta in giudizio; -il ricorso è quindi rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 2300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17258/2017 Numero sezionale 230/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà Numero di raccolta generale 18530/2022Data pubblicazione 08/06/2022 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :