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Cassazione n. 04210/2023

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lla retribuzione ORDINANZA sul ricorso 18283-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3 del 2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 12 gennaio 2021 e pubblicata il 25 gennaio 2021 (R.G.N. 345/2018).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA], operaia agricola a tempo determinato, ha chiesto al Tribunale di Palmi di rideterminare l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2013, sulla base del salario minimo previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, integrato con la voce del "terzo elemento".

Tale voce rappresenta il corrispettivo, riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato nella percentuale del 30,44% del salario definito dal contratto provinciale, di istituti previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità) 2.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso della lavoratrice, che ha proposto gravame, rigettato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2021 con il numero 3/2021.

Il giudizio verte sulla pretesa d'incrementare il salario contrattuale del 30,44% a titolo di "terzo elemento".

La Corte territoriale evidenzia che la paga indicata nel contratto «è in re ipsa, e senza alcuna necessità di esplicita previsione, già comprensiva» del "terzo elemento".

A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla scorta di una interpretazione sistematica delle clausole negoziali (art. 1363 cod. civ.) e individua quale ulteriore argomento di supporto la quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem nella percentuale dell'1,50% della retribuzione effettivamente corrisposta: la quantificazione contenuta nel contratto si giustificherebbe solo considerando la retribuzione come già comprensiva del "terzo elemento".

Né si potrebbero trarre argomenti di segno contrario dalla rilevazione del salario medio convenzionale, rilevazione che è il frutto di un'operazione complessa e non si risolve in «un'operazione automatica di riversannento della contrattazione collettiva»: il comportamento delle parti contraenti, che dischiude «un campo di indagine nuovo rispetto a quello delimitato nel ricorso di primo grado», non potrebbe vincolare l'INPS, estraneo agli accordi, e comunque non potrebbe sovvertire il loro univoco tenore letterale.

Va respinta anche la domanda consequenziale di accredito della contribuzione figurativa.

Inammissibili sono le considerazioni, svolte soltanto nelle comparse conclusionali, sulla possibilità di parametrare l'indennità di disoccupazione agricola al salario medio convenzionale e sulla questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo a tale domanda, del tutto nuova.

Le spese del grado devono essere compensate, in considerazione delle peculiari «asperità interpretative» delle questioni dibattute e dei ragionevoli dubbi generati dalla documentazione prodotta dall'INPS.

Quanto alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, dev'essere confermata «in assenza di specifico motivo». 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2 luglio 2021 e affidato a quattro motivi. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.l. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, in relazione alla tabella allegata allo stesso contratto.

In spregio alle indicazioni testuali contenute nella tabella allegata al contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, la sentenza impugnata avrebbe reputato la paga base comprensiva del "terzo elemento".

Quando hanno scelto d'inglobare nell'ammontare del salario il "terzo elemento", le parti del contratto lo hanno espressamente pattuito.

La paga base, maggiorata del "terzo elemento", verrebbe in rilievo ai fini della determinazione del salario agricolo medio, parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta.

Per la liquidazione delle prestazioni temporanee, invece, si terrebbe conto della sola paga base: ne deriverebbe una discrasia irragionevole.

Anche il comportamento delle parti contraenti (rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) confermerebbe l'interpretazione proposta, condivisa dalla stessa Commissione centrale che provvede alla rilevazione dei salari medi provinciali, con l'apporto del Direttore generale dell'INPS. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 4 _ La Corte territoriale avrebbe errato nel negare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa parametrata al salario contrattuale provinciale, maggiorato del "terzo elemento". 1.3.- Con la terza doglianza, la parte ricorrente allega violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e osserva che l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. 1.4.- Con la quarta censura, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e rileva che «la presenza in secondo grado della dichiarazione di mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge...» avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2.- Con il primo motivo, la ricorrente chiede che la paga base sia incrementata del "terzo elemento" e contesta l'interpretazione del contratto da parte dei giudici d'appello.

È su tale questione che verte il giudizio di merito, come la sentenza d'appello ha affermato nel delimitare il tema del decidere ai profili ritualmente introdotti in causa. 3.- Il motivo è infondato. 4.- L'interpretazione dell'art. 14 del contratto per gli operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013 è stata in più occasioni scandagliata da questa Corte (cfr., sul punto, già la richiamata sentenza n. 40400 del 2021), in controversie affini a quella odierna.

Anche nella fattispecie oggi scrutinata, tali enunciazioni di principio devono essere ribadite, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarle. 5.- Anche nel presente giudizio, si deve rilevare che «La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" "debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.).

All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato.

La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art. 1363 cod. civ., e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.

In tal senso militano "la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni, industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (fra le molte, Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31500, punto 2.2.).

La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, si cimenta con la disamina del contratto collettivo provinciale e della particolarità del "terzo elemento", alla luce delle indicazioni racchiuse nelle tabelle e del raffronto con il contratto collettivo nazionale.

Un ulteriore elemento di supporto si rinviene nella precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem, che si giustifica soltanto assumendo come premessa una retribuzione già comprensiva del "terzo elemento".

A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la ricorrente tende a desumere dal comportamento tenuto dalle parti nella complessa e diversa fase di rilevazione dei salari medi convenzionali, che non si esaurisce in una «operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva».

La Corte territoriale, con argomento che la parte ricorrente non scalfisce in alcun modo, osserva che si tratta di deduzioni nuove e inammissibili (punto All).

Il contratto, peraltro, è scevro da incertezze, che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali.

Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole negoziali, «s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali» (ordinanze n. 31505, n. 31504, n. 31503, n. 31502 e n. 31501 del 2022).

Come si è affermato da ultimo in una controversia sovrapponibile a quella odierna, è irrilevante la «plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35546 e n. 35542). 6.- Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza della prima censura.

Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent. 7.- Anche il terzo motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei due gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.). 8.- Infondata, infine, è l'ultima censura. 8.1.- La parte ricorrente assume che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., presentata in appello, avrebbe dovuto indurre i giudici d'appello a compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento.

La "compensazione", evocata nel quarto motivo, sottende il richiamo all'irripetibilità che consegue all'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. 8.2.- Nella disamina di censure formulate in termini identici, questa Corte ha affermato che «in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dal d.l. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, come convertito nella legge n. 326 del 2003), va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero si deve dar conto nell'atto introduttivo del giudizio.

Ne discende che la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: la legge, invero, riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni di autocertificazione per il passato (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (Cass., 25 ottobre 2022, n. 31505, punto 5.2.; nello stesso senso, di recente, anche Cass., 2 dicembre 2022, n. 35546).

La dichiarazione di esonero presentata, per ammissione della stessa parte ricorrente, nel giudizio d'appello (pagina 17 del ricorso) non implica dunque l'irripetibilità delle spese del primo grado.

Non merita censure, pertanto, la decisione della Corte d'appello che si è conformata a tali principi di diritto e non ha riconosciuto l'efficacia, per il primo grado, d'una dichiarazione resa solo in fase di gravame e ha confermato, in mancanza di specifiche censure, la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite. 9.- Il ricorso, nel suo complesso, dev'essere rigettato.

Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in presenza di dichiarazione sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e allegata al ricorso per cassazione. 10.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla retribuzione ORDINANZA sul ricorso 18283-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3 del 2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 12 gennaio 2021 e pubblicata il 25 gennaio 2021 (R.G.N. 345/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA], operaia agricola a tempo determinato, ha chiesto al Tribunale di Palmi di rideterminare l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2013, sulla base del salario minimo previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, integrato con la voce del "terzo elemento". Tale voce rappresenta il corrispettivo, riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato nella percentuale del 30,44% del salario definito dal contratto provinciale, di istituti previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità) 2.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso della lavoratrice, che ha proposto gravame, rigettato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2021 con il numero 3/2021. Il giudizio verte sulla pretesa d'incrementare il salario contrattuale del 30,44% a titolo di "terzo elemento". La Corte territoriale evidenzia che la paga indicata nel contratto «è in re ipsa, e senza alcuna necessità di esplicita previsione, già comprensiva» del "terzo elemento". A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla scorta di una interpretazione sistematica delle clausole negoziali (art. 1363 cod. civ.) e individua quale ulteriore argomento di supporto la quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem nella percentuale dell'1,50% della retribuzione effettivamente corrisposta: la quantificazione contenuta nel contratto si giustificherebbe solo considerando la retribuzione come già comprensiva del "terzo elemento". Né si potrebbero trarre argomenti di segno contrario dalla rilevazione del salario medio convenzionale, rilevazione che è il frutto di un'operazione complessa e non si risolve in «un'operazione automatica di riversannento della contrattazione collettiva»: il comportamento delle parti contraenti, che dischiude «un campo di indagine nuovo rispetto a quello delimitato nel ricorso di primo grado», non potrebbe vincolare l'INPS, estraneo agli accordi, e comunque non potrebbe sovvertire il loro univoco tenore letterale. Va respinta anche la domanda consequenziale di accredito della contribuzione figurativa. Inammissibili sono le considerazioni, svolte soltanto nelle comparse conclusionali, sulla possibilità di parametrare l'indennità di disoccupazione agricola al salario medio convenzionale e sulla questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo a tale domanda, del tutto nuova. Le spese del grado devono essere compensate, in considerazione delle peculiari «asperità interpretative» delle questioni dibattute e dei ragionevoli dubbi generati dalla documentazione prodotta dall'INPS. Quanto alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, dev'essere confermata «in assenza di specifico motivo». 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2 luglio 2021 e affidato a quattro motivi. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.l. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, in relazione alla tabella allegata allo stesso contratto. In spregio alle indicazioni testuali contenute nella tabella allegata al contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, la sentenza impugnata avrebbe reputato la paga base comprensiva del "terzo elemento". Quando hanno scelto d'inglobare nell'ammontare del salario il "terzo elemento", le parti del contratto lo hanno espressamente pattuito. La paga base, maggiorata del "terzo elemento", verrebbe in rilievo ai fini della determinazione del salario agricolo medio, parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta. Per la liquidazione delle prestazioni temporanee, invece, si terrebbe conto della sola paga base: ne deriverebbe una discrasia irragionevole. Anche il comportamento delle parti contraenti (rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) confermerebbe l'interpretazione proposta, condivisa dalla stessa Commissione centrale che provvede alla rilevazione dei salari medi provinciali, con l'apporto del Direttore generale dell'INPS. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 4 _ La Corte territoriale avrebbe errato nel negare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa parametrata al salario contrattuale provinciale, maggiorato del "terzo elemento". 1.3.- Con la terza doglianza, la parte ricorrente allega violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e osserva che l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. 1.4.- Con la quarta censura, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e rileva che «la presenza in secondo grado della dichiarazione di mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge...» avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2.- Con il primo motivo, la ricorrente chiede che la paga base sia incrementata del "terzo elemento" e contesta l'interpretazione del contratto da parte dei giudici d'appello. È su tale questione che verte il giudizio di merito, come la sentenza d'appello ha affermato nel delimitare il tema del decidere ai profili ritualmente introdotti in causa. 3.- Il motivo è infondato. 4.- L'interpretazione dell'art. 14 del contratto per gli operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013 è stata in più occasioni scandagliata da questa Corte (cfr., sul punto, già la richiamata sentenza n. 40400 del 2021), in controversie affini a quella odierna. Anche nella fattispecie oggi scrutinata, tali enunciazioni di principio devono essere ribadite, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarle. 5.- Anche nel presente giudizio, si deve rilevare che «La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" "debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.). All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato. La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art. 1363 cod. civ., e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune. In tal senso militano "la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni, industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale" (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (fra le molte, Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31500, punto 2.2.). La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, si cimenta con la disamina del contratto collettivo provinciale e della particolarità del "terzo elemento", alla luce delle indicazioni racchiuse nelle tabelle e del raffronto con il contratto collettivo nazionale. Un ulteriore elemento di supporto si rinviene nella precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem, che si giustifica soltanto assumendo come premessa una retribuzione già comprensiva del "terzo elemento". A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la ricorrente tende a desumere dal comportamento tenuto dalle parti nella complessa e diversa fase di rilevazione dei salari medi convenzionali, che non si esaurisce in una «operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva». La Corte territoriale, con argomento che la parte ricorrente non scalfisce in alcun modo, osserva che si tratta di deduzioni nuove e inammissibili (punto All). Il contratto, peraltro, è scevro da incertezze, che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali. Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole negoziali, «s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali» (ordinanze n. 31505, n. 31504, n. 31503, n. 31502 e n. 31501 del 2022). Come si è affermato da ultimo in una controversia sovrapponibile a quella odierna, è irrilevante la «plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35546 e n. 35542). 6.- Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza della prima censura. Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent. 7.- Anche il terzo motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei due gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.). 8.- Infondata, infine, è l'ultima censura. 8.1.- La parte ricorrente assume che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., presentata in appello, avrebbe dovuto indurre i giudici d'appello a compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento. La "compensazione", evocata nel quarto motivo, sottende il richiamo all'irripetibilità che consegue all'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. 8.2.- Nella disamina di censure formulate in termini identici, questa Corte ha affermato che «in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dal d.l. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, come convertito nella legge n. 326 del 2003), va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero si deve dar conto nell'atto introduttivo del giudizio. Ne discende che la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: la legge, invero, riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni di autocertificazione per il passato (sentenza n. 40400 del 2021, cit.)» (Cass., 25 ottobre 2022, n. 31505, punto 5.2.; nello stesso senso, di recente, anche Cass., 2 dicembre 2022, n. 35546). La dichiarazione di esonero presentata, per ammissione della stessa parte ricorrente, nel giudizio d'appello (pagina 17 del ricorso) non implica dunque l'irripetibilità delle spese del primo grado. Non merita censure, pertanto, la decisione della Corte d'appello che si è conformata a tali principi di diritto e non ha riconosciuto l'efficacia, per il primo grado, d'una dichiarazione resa solo in fase di gravame e ha confermato, in mancanza di specifiche censure, la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite. 9.- Il ricorso, nel suo complesso, dev'essere rigettato. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in presenza di dichiarazione sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e allegata al ricorso per cassazione. 10.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 04210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris