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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12213/2026

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n persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orsini unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1161/2021depositata il 20/04/2021.Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA] di CaldartLucia C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] spa, proponendo opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/1/2013- con il quale veniva loroingiunto, quale debitrice principale e fideiussori, l’importo di € 76.707,02,quale saldo finale al 21/5/2012 del conto corrente n. 12068, acceso il9/11/1990-, sostenendo l’illegittima applicazione di interessi anatocisticied usurari nonché di commissioni di massimo scoperto e spese fisse nonpattuite e lamentando, altresì, la nullità dei contratti in strumenti derivatie dei contratti di fideiussione.[OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione ha affermato di averprodotto gli estratti conto dal 31/1/2011, che recavano un saldo inizialeintermedio di €-70.003,45 al 31/12/2010; con la memoria istruttoria gliopponenti hanno prodotto gli estratti conto dal marzo 2001 al dicembre2009.Assunte le prove orali e disposta CTU, il Tribunale di Belluno, consentenza n. 397 del 20/3/2017, ha accolto l’opposizione e revocato ildecreto ingiuntivo.In particolare, circa la mancata produzione integrale degli e/c (dallaCTU era emerso che il rapporto di c/c era documentato nel periodo tra il2001 e il 2009) il giudice ha ritenuto che fosse la Banca ad essere oneratadi dare piena prova del credito; circa la capitalizzazione, ha ritenuto chefosse illegittima la relativa clausola stipulata prima della delibera CICR del9/2/2000; ha ritenuto legittima la CMS e infondate le contestazionirelative al contratto derivato, ha riscontrato che i maggiori interessiaddebitati ammontavano ad € 25.006,01 e ha pertanto accertato che talecredito fosse da computare sul nuovo saldo corretto del conto corrente.Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026Gli opponenti hanno proposto appello, articolando diversi motivi digravame, tutti riferiti al rigetto delle domande svolte in relazione alcontratto derivato.Con appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA] ha lamentato l’omessapronuncia di condanna degli opponenti alla minor somma accertata qualesaldo del c/c una volta scomputato l’importo addebitato a titolo dianatocismo, ha sostenuto l’erroneità della esclusione della capitalizzazioneper il periodo successivo alla delibera CICR del 9/2/2000 e l’erroneità delricalcolo degli interessi con i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 Tub.La Corte d’Appello di Venezia, da un lato, ha accolto l’appelloprincipale, rilevando la nullità del contatto derivato e il fatto che gliappellanti non potessero essere tenuti al pagamento dei differenzialinegativi calcolati (di €. 32.402,71).Ritenuto poi ammissibile l’appello incidentale (in quanto l’appelloprincipale aveva comunque messo in discussione l’intero assetto diinteressi derivanti dalla sentenza impugnata), ha rilevato che il CTU avevaconcentrato la sua indagine sul periodo 2001-2009 (che era il periodo cheera stato oggetto di doglianza da parte degli opponenti in primo grado),che non poteva essere esclusa la capitalizzazione per il periodo dal 2007 al2009, considerata la stipulazione di nuovo contratto in data 31/1/2007(contenente la clausola sulla capitalizzazione trimestrale a condizione direciprocità), che, dunque, gli interessi anatocistici riscontrati dal CTU (per€. 10.659,60) dovevano essere detratti dal saldo del c/c nella minoremisura di €. 7.778,09 (esclusa la somma di €. 2.9881,51 riferita agli anni2007-2009), e che non dovevano essere applicati gli interessi sostitutiviex art. 117 TUB (essendo stata sottoscritta valida clausola sugli interessiultralegali nel contratto 20/3/2000).In conclusione, la Corte ha rilevato che dalla somma oggetto deldecreto ingiuntivo dovevano essere detratte le somme di €. 32.041,76(somma addebitata per il contratto derivato) e di €. 7.778,09 (per gliNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026interessi anatocistici illeciti) e ha condannato gli appellanti a pagare allaBanca la residua somma di €. 36.887,17, oltre interessi.2) Con ricorso notificato il 22/11/2021la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo tremotivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito in esame) resiste oncontroricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Vizio della sentenza previstodall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in conseguenza della violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 325 c.p.c. e art. 334 c.p.c.,contenuto a pag. 17, ove si ritiene l’ammissibilità dell’appello incidentaletardivo spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] sul rapporto di conto corrente”.I ricorrenti sostengono l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo,rilevando che l’interesse a proporre l’appello incidentale sul capo dellasentenza relativo al conto corrente non poteva essere originatodall’appello degli opponenti sul capo relativo ai derivati, trattandosi di capiautonomi della sentenza di primo grado.Il motivo è infondato.1.1) Sul punto si fa espresso rinvio a Cass. sez.Un. n. 8486 del 2024.L'impugnazione incidentale tardiva è consentita alla parte contro la qualeè proposta impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnanteprincipale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile dipregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (Cass. civ.,sez.I, 4/10/2025 n. 26724; Cass., SU, 28/3/2024 n. 8486).Nel presente caso, la Corte d’Appello correttamente ha ritenutoammissibile l’appello incidentale tardivo, in quanto l’impugnazioneNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026principale ha rimesso in discussione l’intero assetto di interessi derivatidalla sentenza impugnata.Infatti, con il riconoscimento della richiesta degli appellanti di essereliberati dall’obbligo di pagare i differenziali negativi derivanti dal contrattoderivato, veniva a diminuire il credito della Banca e quindi questa avevainteresse ad agire (circa l’entità del saldo del c/c) per evitare l’ulterioremodifica al ribasso del suo credito.2) Secondo motivo di impugnazione: “Vizio della sentenza previstodall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in conseguenza della violazione e fasaapplicazione delle norme di diritto ex art. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contenutoalle pag. 17, 18, 20 nella parte in cui la Corte d’Appello, pur avendo presomancanza degli estratti conto per il periodo antecedente al marzo del2001 e successivamente al 2009, mancanza di tutto l’anno 2010- cheavrebbe dovuto far comprendere l’impossibilità di ricalcolare il saldo finaleal 21/5/2012, ha accolto l’appello incidentale e ritenuto di poterautonomamente determinare un saldo debitore”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, osservando che ilgiudice di primo grado aveva rilevato che dall’incompleta produzione degliestratti conto, da parte della Banca che ne era onerata, discendeva lamancata prova del credito- con conseguente revoca del decreto ingiuntivoopposto-, e contestando alla Corte d’Appello la valutazione giuridica sulriparto dell’onere probatorio e sulla dimostrazione del saldo finale delconto corrente.I ricorrenti, in particolare, rilevano l’assenza degli e/c anteriori dalmarzo 2001 e di quelli dell’anno 2010, osservano che dal saldo al31/12/2009, pari ad €. -45.099,18, si passa a quello al 31/12/2010 pariad €. – 70.003,45, che la mancanza degli e/c per l’anno 2010 comportal’impossibilità di comprendere come si sia passati da un saldo all’altro, chela Banca, per dimostrare il suo credito, avrebbe dovuto produrre tutti gliNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026e/c, che il saldo negativo al 31/12/2010 non è attendibile, per essere ilrisultato dell’indebita applicazione di interessi anatocistici e di differenzialidei derivati, che non è attendibile neppure l’estratto conto al marzo 2001(mancando gli e/c precedenti).Terzo motivo di impugnazione: “”Vizio della sentenza previstodall’art 360, co. 1, n. 3, c.p.c., di cui alle pag. 17, 18 e 20, in conseguenzadella violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 2697 c.c.e 116 c.p.c., poiché la Corte d’Appello ha rideterminato il saldo finale diconto corrente mediante una mera sottrazione delle somme indebitamenteapplicate per il derivato, pari ad €. 32.041,76, e di anatocismo, pari ad €.7.778,09, al saldaconto certificato ex art. 50 TUB pari ad €. 76.707,02”.I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d’Appello non abbiaproceduto alla rideterminazione del saldo finale mediante il ricalcolo deisingoli saldi affetti dall’applicazione di somme indebite (anatocismo edifferenziali dei derivati), ma abbia acriticamente (senza ausilio della CTUsul punto) preso per buono il dato del saldaconto certificato ex art. 50TUB, pari ad €. 76.707,02 al maggio del 2012, e abbia detratto le predettesomme per anatocismo e differenziali, mentre sarebbe dovuta partire dalgennaio del 2011 azzerando il saldo intermedio, inattendibile, al31/12/2010, e in generale rideterminando il saldo di ogni singola chiusuratrimestrale, ove erano applicate le somme indebite.I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.2.1) La Corte d’Appello afferma (pag. 17) che “va osservato che il CTUha concentrato la sua indagine nel periodo intercorrente dal 2001 al 2009così come [OSCURATO:SOCIETA] e i garanti avevano fatto oggetto di doglianza inprimo grado (v. pag. 18 atto di opposizione laddove è richiamata l’analisidel conto corrente effettuata dal consulente di parte); in realtà, l’importoingiunto di € 76.707,02 è riferito al 6/4/2012, data del passaggio asofferenza delle somme risultanti a debito dal conto n. 000000012068,Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026con la conseguenza che gli addebiti illegittimi accertati nel periodo oggettodi contestazione dovranno essere detratti da tale somma”.Va premesso che la regola dell’onere della prova non viene in rilievo sela circostanza rilevante risulta positivamente accertata in base al principiodi acquisizione probatoria delle risultanze presenti in atti.Si osserva che il rilievo della Corte d’Appello, circa il fatto che oggettodi contestazione dei ricorrenti, in primo grado, fosse solo il periodo 2001-2009, non è stato fatto oggetto di impugnazione.Pertanto, non sono ammissibili le contestazioni dei ricorrenti riguardoall’omessa produzione degli e/c relativi al periodo precedente al 2001 e diquelli relativi all’anno 2010 e all’omessa verifica dell’incidenza delle postecontestate nel periodo successivo all’anno 2009.Peraltro, la Corte d’Appello ha interamente calcolato l’importo deidifferenziali negativi collegati al contratto derivato e ha accertato che,successivamente alla pattuizione del 2007, la capitalizzazione applicata èstata legittima.Né i ricorrenti hanno specificamente contestato l’entità delle detrazionioperate dalla Corte d’Appello sul saldo del conto corrente (€. 32.041,76per il derivato ed €. 7.778,09 per anatocismo).2.2) Si osserva, inoltre, che la valutazione circa l’inattendibilità delsaldo a fine 2010 è una valutazione di fatto, insindacabile nella presentesede.con l’argomento che sarebbe il risultato dell’indebita applicazione diinteressi anatocistici e differenziali dei derivati (pag. 17 del ricorso); maqueste poste illegittime sono state detratte dalla Corte d’Appello (i flussidifferenziali per tutta la durata del contratto derivato; l’anatocismo fino al2007, dopo è cessata l’illegittimità dello stesso).Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/20263) Infine, si osserva che i ricorrenti, nella memoria del 2/1/2026,hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso per due ragioni,entrambe infondate.In particolare, contestano la mancata prova della cessione del credito(da [OSCURATO:PERSONA] spa- già [OSCURATO:SOCIETA]-,di cui [OSCURATO:SOCIETA] era procuratrice, a [OSCURATO:SOCIETA]).Tale eccezione è infondata, considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] haprodotto l’allegato n. 4, costituito da dichiarazione della cedente IntesaSanpaolo, che ha dato atto dell’intervenuta cessione del credito (si veda,per es.; Cass. civ., sez.

I, 24/12/2025, n. 33966: “…dalla comunicazionesopra trascritta risulta l'impegno anche della cedente di indicare gliestremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se nonin ragione dell'esistenza della cessione”).I ricorrenti eccepiscono anche la mancanza della procura alle liti di MB,affermando che quella ex adverso prodotta è firmata digitalmente dal soloAvv.

Zeroli, ma non dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe essere la partemandante.L’eccezione è infondata perché la stampa del documento rendeevidente la firma digitale anche del mandante.4) Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Corte respinge il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500,oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orsini unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1161/2021depositata il 20/04/2021.Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA] di CaldartLucia C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] spa, proponendo opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/1/2013- con il quale veniva loroingiunto, quale debitrice principale e fideiussori, l’importo di € 76.707,02,quale saldo finale al 21/5/2012 del conto corrente n. 12068, acceso il9/11/1990-, sostenendo l’illegittima applicazione di interessi anatocisticied usurari nonché di commissioni di massimo scoperto e spese fisse nonpattuite e lamentando, altresì, la nullità dei contratti in strumenti derivatie dei contratti di fideiussione.[OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione ha affermato di averprodotto gli estratti conto dal 31/1/2011, che recavano un saldo inizialeintermedio di €-70.003,45 al 31/12/2010; con la memoria istruttoria gliopponenti hanno prodotto gli estratti conto dal marzo 2001 al dicembre2009.Assunte le prove orali e disposta CTU, il Tribunale di Belluno, consentenza n. 397 del 20/3/2017, ha accolto l’opposizione e revocato ildecreto ingiuntivo.In particolare, circa la mancata produzione integrale degli e/c (dallaCTU era emerso che il rapporto di c/c era documentato nel periodo tra il2001 e il 2009) il giudice ha ritenuto che fosse la Banca ad essere oneratadi dare piena prova del credito; circa la capitalizzazione, ha ritenuto chefosse illegittima la relativa clausola stipulata prima della delibera CICR del9/2/2000; ha ritenuto legittima la CMS e infondate le contestazionirelative al contratto derivato, ha riscontrato che i maggiori interessiaddebitati ammontavano ad € 25.006,01 e ha pertanto accertato che talecredito fosse da computare sul nuovo saldo corretto del conto corrente.Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026Gli opponenti hanno proposto appello, articolando diversi motivi digravame, tutti riferiti al rigetto delle domande svolte in relazione alcontratto derivato.Con appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA] ha lamentato l’omessapronuncia di condanna degli opponenti alla minor somma accertata qualesaldo del c/c una volta scomputato l’importo addebitato a titolo dianatocismo, ha sostenuto l’erroneità della esclusione della capitalizzazioneper il periodo successivo alla delibera CICR del 9/2/2000 e l’erroneità delricalcolo degli interessi con i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 Tub.La Corte d’Appello di Venezia, da un lato, ha accolto l’appelloprincipale, rilevando la nullità del contatto derivato e il fatto che gliappellanti non potessero essere tenuti al pagamento dei differenzialinegativi calcolati (di €. 32.402,71).Ritenuto poi ammissibile l’appello incidentale (in quanto l’appelloprincipale aveva comunque messo in discussione l’intero assetto diinteressi derivanti dalla sentenza impugnata), ha rilevato che il CTU avevaconcentrato la sua indagine sul periodo 2001-2009 (che era il periodo cheera stato oggetto di doglianza da parte degli opponenti in primo grado),che non poteva essere esclusa la capitalizzazione per il periodo dal 2007 al2009, considerata la stipulazione di nuovo contratto in data 31/1/2007(contenente la clausola sulla capitalizzazione trimestrale a condizione direciprocità), che, dunque, gli interessi anatocistici riscontrati dal CTU (per€. 10.659,60) dovevano essere detratti dal saldo del c/c nella minoremisura di €. 7.778,09 (esclusa la somma di €. 2.9881,51 riferita agli anni2007-2009), e che non dovevano essere applicati gli interessi sostitutiviex art. 117 TUB (essendo stata sottoscritta valida clausola sugli interessiultralegali nel contratto 20/3/2000).In conclusione, la Corte ha rilevato che dalla somma oggetto deldecreto ingiuntivo dovevano essere detratte le somme di €. 32.041,76(somma addebitata per il contratto derivato) e di €. 7.778,09 (per gliNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026interessi anatocistici illeciti) e ha condannato gli appellanti a pagare allaBanca la residua somma di €. 36.887,17, oltre interessi.2) Con ricorso notificato il 22/11/2021la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo tremotivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito in esame) resiste oncontroricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Vizio della sentenza previstodall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in conseguenza della violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 325 c.p.c. e art. 334 c.p.c.,contenuto a pag. 17, ove si ritiene l’ammissibilità dell’appello incidentaletardivo spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] sul rapporto di conto corrente”.I ricorrenti sostengono l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo,rilevando che l’interesse a proporre l’appello incidentale sul capo dellasentenza relativo al conto corrente non poteva essere originatodall’appello degli opponenti sul capo relativo ai derivati, trattandosi di capiautonomi della sentenza di primo grado.Il motivo è infondato.1.1) Sul punto si fa espresso rinvio a Cass. sez.Un. n. 8486 del 2024.L'impugnazione incidentale tardiva è consentita alla parte contro la qualeè proposta impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnanteprincipale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile dipregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (Cass. civ.,sez.I, 4/10/2025 n. 26724; Cass., SU, 28/3/2024 n. 8486).Nel presente caso, la Corte d’Appello correttamente ha ritenutoammissibile l’appello incidentale tardivo, in quanto l’impugnazioneNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026principale ha rimesso in discussione l’intero assetto di interessi derivatidalla sentenza impugnata.Infatti, con il riconoscimento della richiesta degli appellanti di essereliberati dall’obbligo di pagare i differenziali negativi derivanti dal contrattoderivato, veniva a diminuire il credito della Banca e quindi questa avevainteresse ad agire (circa l’entità del saldo del c/c) per evitare l’ulterioremodifica al ribasso del suo credito.2) Secondo motivo di impugnazione: “Vizio della sentenza previstodall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in conseguenza della violazione e fasaapplicazione delle norme di diritto ex art. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contenutoalle pag. 17, 18, 20 nella parte in cui la Corte d’Appello, pur avendo presomancanza degli estratti conto per il periodo antecedente al marzo del2001 e successivamente al 2009, mancanza di tutto l’anno 2010- cheavrebbe dovuto far comprendere l’impossibilità di ricalcolare il saldo finaleal 21/5/2012, ha accolto l’appello incidentale e ritenuto di poterautonomamente determinare un saldo debitore”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, osservando che ilgiudice di primo grado aveva rilevato che dall’incompleta produzione degliestratti conto, da parte della Banca che ne era onerata, discendeva lamancata prova del credito- con conseguente revoca del decreto ingiuntivoopposto-, e contestando alla Corte d’Appello la valutazione giuridica sulriparto dell’onere probatorio e sulla dimostrazione del saldo finale delconto corrente.I ricorrenti, in particolare, rilevano l’assenza degli e/c anteriori dalmarzo 2001 e di quelli dell’anno 2010, osservano che dal saldo al31/12/2009, pari ad €. -45.099,18, si passa a quello al 31/12/2010 pariad €. – 70.003,45, che la mancanza degli e/c per l’anno 2010 comportal’impossibilità di comprendere come si sia passati da un saldo all’altro, chela Banca, per dimostrare il suo credito, avrebbe dovuto produrre tutti gliNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026e/c, che il saldo negativo al 31/12/2010 non è attendibile, per essere ilrisultato dell’indebita applicazione di interessi anatocistici e di differenzialidei derivati, che non è attendibile neppure l’estratto conto al marzo 2001(mancando gli e/c precedenti).Terzo motivo di impugnazione: “”Vizio della sentenza previstodall’art 360, co. 1, n. 3, c.p.c., di cui alle pag. 17, 18 e 20, in conseguenzadella violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 2697 c.c.e 116 c.p.c., poiché la Corte d’Appello ha rideterminato il saldo finale diconto corrente mediante una mera sottrazione delle somme indebitamenteapplicate per il derivato, pari ad €. 32.041,76, e di anatocismo, pari ad €.7.778,09, al saldaconto certificato ex art. 50 TUB pari ad €. 76.707,02”.I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d’Appello non abbiaproceduto alla rideterminazione del saldo finale mediante il ricalcolo deisingoli saldi affetti dall’applicazione di somme indebite (anatocismo edifferenziali dei derivati), ma abbia acriticamente (senza ausilio della CTUsul punto) preso per buono il dato del saldaconto certificato ex art. 50TUB, pari ad €. 76.707,02 al maggio del 2012, e abbia detratto le predettesomme per anatocismo e differenziali, mentre sarebbe dovuta partire dalgennaio del 2011 azzerando il saldo intermedio, inattendibile, al31/12/2010, e in generale rideterminando il saldo di ogni singola chiusuratrimestrale, ove erano applicate le somme indebite.I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.2.1) La Corte d’Appello afferma (pag. 17) che “va osservato che il CTUha concentrato la sua indagine nel periodo intercorrente dal 2001 al 2009così come [OSCURATO:SOCIETA] e i garanti avevano fatto oggetto di doglianza inprimo grado (v. pag. 18 atto di opposizione laddove è richiamata l’analisidel conto corrente effettuata dal consulente di parte); in realtà, l’importoingiunto di € 76.707,02 è riferito al 6/4/2012, data del passaggio asofferenza delle somme risultanti a debito dal conto n. 000000012068,Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026con la conseguenza che gli addebiti illegittimi accertati nel periodo oggettodi contestazione dovranno essere detratti da tale somma”.Va premesso che la regola dell’onere della prova non viene in rilievo sela circostanza rilevante risulta positivamente accertata in base al principiodi acquisizione probatoria delle risultanze presenti in atti.Si osserva che il rilievo della Corte d’Appello, circa il fatto che oggettodi contestazione dei ricorrenti, in primo grado, fosse solo il periodo 2001-2009, non è stato fatto oggetto di impugnazione.Pertanto, non sono ammissibili le contestazioni dei ricorrenti riguardoall’omessa produzione degli e/c relativi al periodo precedente al 2001 e diquelli relativi all’anno 2010 e all’omessa verifica dell’incidenza delle postecontestate nel periodo successivo all’anno 2009.Peraltro, la Corte d’Appello ha interamente calcolato l’importo deidifferenziali negativi collegati al contratto derivato e ha accertato che,successivamente alla pattuizione del 2007, la capitalizzazione applicata èstata legittima.Né i ricorrenti hanno specificamente contestato l’entità delle detrazionioperate dalla Corte d’Appello sul saldo del conto corrente (€. 32.041,76per il derivato ed €. 7.778,09 per anatocismo).2.2) Si osserva, inoltre, che la valutazione circa l’inattendibilità delsaldo a fine 2010 è una valutazione di fatto, insindacabile nella presentesede.con l’argomento che sarebbe il risultato dell’indebita applicazione diinteressi anatocistici e differenziali dei derivati (pag. 17 del ricorso); maqueste poste illegittime sono state detratte dalla Corte d’Appello (i flussidifferenziali per tutta la durata del contratto derivato; l’anatocismo fino al2007, dopo è cessata l’illegittimità dello stesso).Numero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/20263) Infine, si osserva che i ricorrenti, nella memoria del 2/1/2026,hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso per due ragioni,entrambe infondate.In particolare, contestano la mancata prova della cessione del credito(da [OSCURATO:PERSONA] spa- già [OSCURATO:SOCIETA]-,di cui [OSCURATO:SOCIETA] era procuratrice, a [OSCURATO:SOCIETA]).Tale eccezione è infondata, considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] haprodotto l’allegato n. 4, costituito da dichiarazione della cedente IntesaSanpaolo, che ha dato atto dell’intervenuta cessione del credito (si veda,per es.; Cass. civ., sez. I, 24/12/2025, n. 33966: “…dalla comunicazionesopra trascritta risulta l'impegno anche della cedente di indicare gliestremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se nonin ragione dell'esistenza della cessione”).I ricorrenti eccepiscono anche la mancanza della procura alle liti di MB,affermando che quella ex adverso prodotta è firmata digitalmente dal soloAvv. Zeroli, ma non dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe essere la partemandante.L’eccezione è infondata perché la stampa del documento rendeevidente la firma digitale anche del mandante.4) Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MNumero registro generale 30162/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 12213/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Corte respinge il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500,oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 12213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris