Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 41943/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati previsti dagli artt. 582 e 337 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere este sore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati previsti dagli artt. 582 e 337 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere este sore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris