CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione in data 19 maggio 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Pisa - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando pure che la condotta illecita dell'imputato ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., con un apprezzamento di merito, qui non sindacabile e non utilmente censurato dal ricorso che non ha puntualmente dedotto un travisamento della prova sul punto (anzi affermando che il fatto ha riguardato la contabilità dell'anno 2013 e di parte del 2014; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso