CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Palermo il 16 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il G.U.P. del Tribunale di Palermo il 13 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato e detenuto illecitamente a fini di spaccio stupefacente del tipo cocaina, con recidiva reiterata e specifica, fatto commesso il 23 luglio 2021. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni in fatto e in diritto, nella sentenza impugnata (alla p. 5). In particolare, i giudici territoriali hanno illustrato, in maniera ampia e ben argomentata, le ragioni per cui è stata confermata l'applicazione della contestata recidiva. In particolare, si è tenuto conto della pluralità dei precedenti ascritti al ricorrente, sia specifici che non, trattandosi di imputato da anni dedito al traffico di stupefacenti, nonché a rapine e a furti, fatti che - hanno spiegato i Giudici di merito - confermano la spiccata capacità a delinquere del reo e la sua propensione per la commissione di reati anche, e non solo, della stessa specie, trattandosi di elementi che denotano quell'aggravio di pericolosità richiesto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Si tratta di motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica, ergo: insindacabile in sede di legittimità. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il