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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42110/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi de la decisione Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità cx art. 131-his cod. oen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità• di cui all'art 131-his cod. oen. è stata vaiidarnE.-.-nte esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ridetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede, avendo là corte di merito ; sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, rirnarcato come detta sanzione, alla luce della negativa personalità dell'imputato, risultante dalle modalità della condotta e dal precedente annoverato, non soddisfi le esigenze retributive e specialpreventive del caso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi de la decisione Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità cx art. 131-his cod. oen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità• di cui all'art 131-his cod. oen. è stata vaiidarnE.-.-nte esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ridetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede, avendo là corte di merito ; sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, rirnarcato come detta sanzione, alla luce della negativa personalità dell'imputato, risultante dalle modalità della condotta e dal precedente annoverato, non soddisfi le esigenze retributive e specialpreventive del caso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris