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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39402/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN R.g. 16469-2024 - Rei.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era _ stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta documentale e bancarotta impropria di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato nonostante l'incompletezza della istruttoria dibattimentale e alla mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave delitto di bancarotta semplice, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, in particolare, che il paragrafo I del ricorso si sostanzia in mere argomentazioni teoriche, prive del benché minimo affiato critico specifico rispetto all'articolata motivazione della Corte territoriale; che il paragrafo II del medesimo motivo contiene una mera richiesta di derubricazione, priva di qualsivoglia argomentazione critica rispetto al ragionamento sviluppato a pag. 8 della sentenza impugnata; che il medesimo par.

II, quando lamenta la mancanza di motivazione della decisione avversata circa l'acquisizione del documento classificato come allegato 2 del ricorso, si risolve in una critica generica, in quanto non chiarisce come l'omissione motivazionale possa disarticolare il ragionamento svolto nella sentenza impugnata circa l'attribuibilità soggettiva dei fatti al prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN R.g. 16469-2024 - Rei. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era _ stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta documentale e bancarotta impropria di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato nonostante l'incompletezza della istruttoria dibattimentale e alla mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave delitto di bancarotta semplice, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, in particolare, che il paragrafo I del ricorso si sostanzia in mere argomentazioni teoriche, prive del benché minimo affiato critico specifico rispetto all'articolata motivazione della Corte territoriale; che il paragrafo II del medesimo motivo contiene una mera richiesta di derubricazione, priva di qualsivoglia argomentazione critica rispetto al ragionamento sviluppato a pag. 8 della sentenza impugnata; che il medesimo par. II, quando lamenta la mancanza di motivazione della decisione avversata circa l'acquisizione del documento classificato come allegato 2 del ricorso, si risolve in una critica generica, in quanto non chiarisce come l'omissione motivazionale possa disarticolare il ragionamento svolto nella sentenza impugnata circa l'attribuibilità soggettiva dei fatti al prevenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris