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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 34869/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di correzione del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 9721 S.I.E.P., emesso il 16.3.2021 dalla Procura della Repubblica.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 76, 78 e 80 cod. pen., in relazione all'art. 663 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, pur muovendo da corrette premesse giuridiche, sarebbe pervenuto a conclusione errata; avrebbe dovuto, infatti, prendere atto che il Nunnari aveva iniziato a espiare la pena il 21.5.2001 e che tutti i reati accertati con le sentenze indicate nella "I [OSCURATO:PERSONA]; momento del cumulo [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e nella "II Serie; momento del cumulo 22.5.2001" erano stati commessi anteriormente a tale data; pertanto, il Nunnari quando era stato raggiunto dall'ordine di carcerazione del 22.5.2001 aveva iniziato a espiare la pena senza soluzione di continuità, in essa compresa quella di cui al primo cumulo, rispetto al quale aveva sofferto un periodo di custodia cautelare di anni due, mesi undici, giorni sette di reclusione, computata a titolo di presofferto; sulla pena detentiva determinata in seguito alla somma aritmetica delle pene concorsuali residue indicate nei cumuli parziali I e II doveva essere applicato il criterio moderatore e, per l'effetto, la pena andava ridotta ad anni trenta con decorrenza dal 22.5.2001; da tale pena, poi, andavano detratti i giorni di liberazione anticipata (giorni 1485, pari ad anni 4 e giorni 25) e sulla pena residua andava applicato l'indulto; infine, alla pena così determinata di anni ventidue, mesi undici di reclusione andava sommata quella di mesi sette, infitta al Nunnari con sentenza del Tribunale Padova del 6.10.2020; conseguentemente, la pena complessiva da espiare alla data di emissione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti avrebbe dovuto essere determinata in complessivi di anni ventitre, mesi sei, giorni venticinque di reclusione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.

Occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata ha richiamato, oltre a una serie di arresti giurisprudenziali, i tre provvedimenti di cumulo emessi dalla Procura della Repubblica, rispettivamente, in data 25.05.1993, 22.05.2001 e 16.03.2021, e ha ritenuto che i calcoli effettuati dall'Ufficio di Procura fossero stati correttamente effettuati, precisando che il beneficio dell'indulto deve essere applicato prima di operare il cumulo (e quindi di applicare il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che - come peraltro osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni difensive, secondo cui i reati in espiazione erano stati tutti commessi dal Nunnari anteriormente alla carcerazione sofferta in forza del secondo provvedimento di cumulo dal quale il condannato aveva iniziato a espiare la pena, mentre in riferimento al primo cumulo era stato sofferto solo un periodo di custodia cautelare.

Sulla formazione del primo cumulo parziale, l'ordinanza impugnata, infatti, è del tutto silente, essendosi limitata a richiamare i tre provvedimenti di cumulo parziale; non è stato chiarito se quel primo cumulo di pene concorrenti fosse stato o meno formato in modo corretto secondo i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Giova, al riguardo, evidenziare che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, [e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale. (Fattispecie relativa a condanna legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l'esecuzione della pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel 2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse sentenze]" (Cass. Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182 - 01; cfr. anche: Cass. Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Rv. 252078 - 01, che ha affermato che "in tema di esecuzione, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell'ultimo reato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione"; Cass. Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 - 01, secondo cui "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione").

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Padova che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando l'evidenziata lacunaVffaivazione e facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati.

Per completezza, ritiene il Collegio di dovere osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (La S.C. in motivazione ha precisato che il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico)" [Cass. Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016 (dep. 2017), Rv. 269410 -01; conformi n. 12709 del 2008 Rv. 239377 - 01; n. 32955 del 2008 Rv. 240610- 01; n. 8552 del 2013 Rv. 254929- 01; n. 32017 del 2013 Rv. 256296 - 01].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di correzione del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 9721 S.I.E.P., emesso il 16.3.2021 dalla Procura della Repubblica. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 76, 78 e 80 cod. pen., in relazione all'art. 663 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, pur muovendo da corrette premesse giuridiche, sarebbe pervenuto a conclusione errata; avrebbe dovuto, infatti, prendere atto che il Nunnari aveva iniziato a espiare la pena il 21.5.2001 e che tutti i reati accertati con le sentenze indicate nella "I [OSCURATO:PERSONA]; momento del cumulo [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e nella "II Serie; momento del cumulo 22.5.2001" erano stati commessi anteriormente a tale data; pertanto, il Nunnari quando era stato raggiunto dall'ordine di carcerazione del 22.5.2001 aveva iniziato a espiare la pena senza soluzione di continuità, in essa compresa quella di cui al primo cumulo, rispetto al quale aveva sofferto un periodo di custodia cautelare di anni due, mesi undici, giorni sette di reclusione, computata a titolo di presofferto; sulla pena detentiva determinata in seguito alla somma aritmetica delle pene concorsuali residue indicate nei cumuli parziali I e II doveva essere applicato il criterio moderatore e, per l'effetto, la pena andava ridotta ad anni trenta con decorrenza dal 22.5.2001; da tale pena, poi, andavano detratti i giorni di liberazione anticipata (giorni 1485, pari ad anni 4 e giorni 25) e sulla pena residua andava applicato l'indulto; infine, alla pena così determinata di anni ventidue, mesi undici di reclusione andava sommata quella di mesi sette, infitta al Nunnari con sentenza del Tribunale Padova del 6.10.2020; conseguentemente, la pena complessiva da espiare alla data di emissione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti avrebbe dovuto essere determinata in complessivi di anni ventitre, mesi sei, giorni venticinque di reclusione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata ha richiamato, oltre a una serie di arresti giurisprudenziali, i tre provvedimenti di cumulo emessi dalla Procura della Repubblica, rispettivamente, in data 25.05.1993, 22.05.2001 e 16.03.2021, e ha ritenuto che i calcoli effettuati dall'Ufficio di Procura fossero stati correttamente effettuati, precisando che il beneficio dell'indulto deve essere applicato prima di operare il cumulo (e quindi di applicare il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.). Tanto premesso, ritiene il Collegio che - come peraltro osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le deduzioni difensive, secondo cui i reati in espiazione erano stati tutti commessi dal Nunnari anteriormente alla carcerazione sofferta in forza del secondo provvedimento di cumulo dal quale il condannato aveva iniziato a espiare la pena, mentre in riferimento al primo cumulo era stato sofferto solo un periodo di custodia cautelare. Sulla formazione del primo cumulo parziale, l'ordinanza impugnata, infatti, è del tutto silente, essendosi limitata a richiamare i tre provvedimenti di cumulo parziale; non è stato chiarito se quel primo cumulo di pene concorrenti fosse stato o meno formato in modo corretto secondo i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2. Giova, al riguardo, evidenziare che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, [e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale. (Fattispecie relativa a condanna legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l'esecuzione della pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel 2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse sentenze]" (Cass. Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182 - 01; cfr. anche: Cass. Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Rv. 252078 - 01, che ha affermato che "in tema di esecuzione, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell'ultimo reato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione"; Cass. Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 - 01, secondo cui "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione"). 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Padova che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando l'evidenziata lacunaVffaivazione e facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati. Per completezza, ritiene il Collegio di dovere osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (La S.C. in motivazione ha precisato che il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico)" [Cass. Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016 (dep. 2017), Rv. 269410 -01; conformi n. 12709 del 2008 Rv. 239377 - 01; n. 32955 del 2008 Rv. 240610- 01; n. 8552 del 2013 Rv. 254929- 01; n. 32017 del 2013 Rv. 256296 - 01]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pad
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