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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 34279/2026

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entenza del 13/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto, con due motivi, la violazione dilegge, lamentando, con un primo motivo, che il percorso commisurativo dellapena fosse errato perché in parte difforme rispetto all’accordo e, con un secondomotivo, che la pena complessiva superasse i limiti edittali stabiliti dagli artt. 81 e628 cod. pen.2.

Il ricorso è inammissibile perché dedotto per un motivo (il primo) nonconsentito e comunque manifestamente infondato ed un altro (il secondo)manifestamente infondato, oltre che generico.Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc.pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità delricorso.

Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro lasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenzapronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

In applicazione del suddetto principiola Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso percassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato inappello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio.

Alproposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento;difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previstoper il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazionestabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché, inparticolare, non sono ipotizzabili e proponibili nemmeno analogie argomentativetra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e pronuncia ex art. 599 bis cod. proc.pen.. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01).Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essereammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati.

Del resto, deve ancoraessere rammentato che la giurisprudenza precedente l'abrogazione del primoconcordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiamento inappello, il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non è tenuto amotivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità della prova in quanto, a causa dell'effetto devolutivo,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizionedel giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicalediversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quellodisciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003,Rv. 226707).3.

Ciò premesso in linea di principio, l’esame degli atti (consentito nelpresente caso per la natura dell’eccezione formulata - Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di rilevare che la Corte dimerito ha pronunciato la sentenza recependo il calcolo sanzionatorio negli esattitermini indicati dalle parti all’udienza del 13 gennaio 2026, con allegato che recail timbro di deposito in udienza, ciò che porta ad escludere l’eventuale ipotesi diun errore da parte della Corte d’appello.

Non essendo stata travisata la volontàdelle parti, non vi è alcuno spazio per un motivo di ricorso sul punto che, quindi,non è consentito.Anche il secondo motivo di ricorso è destinato all’inammissibilità, permanifesta infondatezza dell’asserita esorbitanza della pena irrogata rispetto ailimiti edittali per il reato in contestazione.

La contestazione, essa stessa in formaapprossimativa (non identificando precisamente i parametri di riferimento – silamenta l’esorbitanza tanto della pena base che di quella per la continuazione) edubitativa, è, pertanto, altresì generica.4.

In conclusione, l’impugnazione è inammissibile (ex art. 606 co.3 cod.proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassadelle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dalricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 13/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto, con due motivi, la violazione dilegge, lamentando, con un primo motivo, che il percorso commisurativo dellapena fosse errato perché in parte difforme rispetto all’accordo e, con un secondomotivo, che la pena complessiva superasse i limiti edittali stabiliti dagli artt. 81 e628 cod. pen.2. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per un motivo (il primo) nonconsentito e comunque manifestamente infondato ed un altro (il secondo)manifestamente infondato, oltre che generico.Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc.pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità delricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro lasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenzapronunciata a norma dell'articolo 599 bis". In applicazione del suddetto principiola Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso percassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato inappello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio. Alproposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento;difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previstoper il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazionestabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché, inparticolare, non sono ipotizzabili e proponibili nemmeno analogie argomentativetra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e pronuncia ex art. 599 bis cod. proc.pen.. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01).Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essereammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati. Del resto, deve ancoraessere rammentato che la giurisprudenza precedente l'abrogazione del primoconcordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiamento inappello, il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non è tenuto amotivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità della prova in quanto, a causa dell'effetto devolutivo,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizionedel giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicalediversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quellodisciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003,Rv. 226707).3. Ciò premesso in linea di principio, l’esame degli atti (consentito nelpresente caso per la natura dell’eccezione formulata - Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di rilevare che la Corte dimerito ha pronunciato la sentenza recependo il calcolo sanzionatorio negli esattitermini indicati dalle parti all’udienza del 13 gennaio 2026, con allegato che recail timbro di deposito in udienza, ciò che porta ad escludere l’eventuale ipotesi diun errore da parte della Corte d’appello. Non essendo stata travisata la volontàdelle parti, non vi è alcuno spazio per un motivo di ricorso sul punto che, quindi,non è consentito.Anche il secondo motivo di ricorso è destinato all’inammissibilità, permanifesta infondatezza dell’asserita esorbitanza della pena irrogata rispetto ailimiti edittali per il reato in contestazione. La contestazione, essa stessa in formaapprossimativa (non identificando precisamente i parametri di riferimento – silamenta l’esorbitanza tanto della pena base che di quella per la continuazione) edubitativa, è, pertanto, altresì generica.4. In conclusione, l’impugnazione è inammissibile (ex art. 606 co.3 cod.proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassadelle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dalricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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