CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 23 giugno 2020, ha ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno la pena comples- siva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. (capo A) e 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (capo B). 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello i che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte dì ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'insussi- stenza di elementi valutabili favorevolmente e disattendendo le censure difensive per le seguenti ragioni: A) Per il Luongo: a) il precedente penale, seppur non specifico; b) la perpetra- zione, medio tempore, del reato di tentato furto in abitazione, vicenda per la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa; c) l'irrilevanza dell'ammissione dell'addebito, in quanto intervenuta in pre- senza di un quadro probatorio chiaro e finalizzata ad escludere la responsabilità della Cavorsi; d) la mancanza di indicazioni circa l'identità del terzo correo e la destinazione dell'autovettura sottratta. B) Per la Cavorsi: a) i due precedenti penali per reati di invasione di edifici; b) il ruolo di primo piano ricoperto nell'esecuzione del reato; c) mancanza di contributi collaborativi nel post factum e di iniziative di riparazione del non lieve danno arrecato. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non si è basato esclusivamente sul dato della mancanza di collaborazione degli imputati, bensì sul ben più ampio ed articolato apparato argomentativo sopra sintetizzato. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Cos