CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06538/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 22236del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Agenzia del demanio([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvoca- tura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e PEC [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in per- sona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tem- pore sig. [OSCURATO:PERSONA], con sede (25126) Brescia, via Milano n. 2, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 16 (pec: mario.gorlani @ brescia.pecavvocati.it). nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Milano, piazza Città di [OSCURATO:PERSONA], 1, 20124, pec: . intimata Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n° 658 deposi- tata il 26 giugno 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore indeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; ritenuto, infine, che a carico del ricorrente non va posto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012, in quanto il ricorrente è esente dal versamento del contributo predetto; p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto prev