CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 29826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza diMilano ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla penain esecuzione nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXdi anni due e mesi dieci direclusione, per reati di maltrattamenti e interruzione della gravidanza nonconsensuale commessi nei confronti della compagna.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a tre motivi (erroneità econtraddittorietà della motivazione quanto al contenuto della documentazioneproveniente dall’UEPE e dal Centro nonché in merito alla valenza dei fattidenunciati, mancata esposizione del nesso tra i fatti e la violazione commessa –primo motivo; inosservanza di legge penale in relazione alla valutazione dellacertificazione prodotta e mancata assunzione delle prove a discarico offerteall'udienza del 27 gennaio 2026 - secondo motivo; contraddittorietà dellamotivazione con riferimento alle prospettate esigenze lavorative sottoposteall'attenzione del Tribunale di sorveglianza, tenute in considerazione nellaordinanza che ha ammesso il condannato all'affidamento in prova in data 13febbraio 2025 – terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che tutti i motivi devoluti sono versati in fatto, riproduttivi diprofili di censura già esaminati dall'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova,tendenti alla rivalutazione di richieste svolte nel procedimento e, comunque, prividella puntuale illustrazione dei denunciati vizi di contraddittorietà o paleseillogicità della motivazione, tenuto conto, in particolare, della circostanza chesecondo la giurisprudenza di legittimità costante, nel procedimento disorveglianza possono essere esaminati fatti costituenti ipotesi di reato, senzanecessità di attendere l’esito del processo penale (tra le altre, Sez. 1, n. 42571del 19/04/2013, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedei titoli di reato per i quali è in esecuzione la pena (maltrattamenti). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.