CNELTesto definitivoSezione TessiliDecisione del 23 maggio 2024
CNEL n. D02C/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: D02C
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle Aziende Artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle Aziende Artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie - testo coordinato con le modifiche introdotte dall'accordo integrativo del 23/05/2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TESSILI
Sottosettori: industria delle calzature; industrie tessili e dell'abbigliamento; sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini (lavanderie industriali e sterilizzazione strumentario chirurgico)
Parti datoriali: UNILAVORO PMI; UNIPEL
Parti sindacali: FILP; CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2024-05-23
Scadenza: 2026-11-30
Stipula: 2024-05-23
Stato: Acquisito
Identificativo: 20365
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=192515
--- Testo contratto ---
UNILAVORO PMI, UNIPEL, F.I.L.P., CONFSAL FISALS
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro
per i dipendenti delle Aziende Artigiane
dei settori tessile, abbigliamento,
calzaturiero e pulitintolavanderie
Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo integrativo del 23/05/2024
(Validità dal 23/05/2024 al 30 novembre 2026)
Roma 23/05/2024
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Parti Sottoscrittici del presente CCNL:
UNILAVORO – PMI
UNIPEL
F.I.L.P.
CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica ai seguenti ambiti:
Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.; Alta moda; Lavorazione
o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da
cucina, tavola e letto; Lavorazione e confezione di calzature in tessuto o pantofole di qualsiasi tipo;
Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni; Lavorazione o confezione di pellicceria; Bottoni;
Lavorazione e confezione di guanti; Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di
abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero; Modisterie; Ricamo;
Rammendo; Merletti; Bomboniere in tessuto; Borse con lavorazione all'uncinetto; Retine per capelli; Fiori
artificiali; Lavorazione e confezione arredi sacri; Scialli in genere, ventagli; Modelli in carta; Oggetti di cucito
in genere; Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard; Spazzole,
pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche;
produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e
giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò
che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia
prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato; Lavanderia, puliture
a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere.
Le Parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano
in subfornitura.
Detto Accordo ha decorrenza a partire dal 23 maggio 2024 fino al 30 novembre 2026.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che
fanno parte:
- di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il
presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i
quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
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di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori
stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a
Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La
comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta
con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso anche
la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere
originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e
il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I permessi verranno concessi quando I' assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di
norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale
attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della
nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori
alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla azienda in cui il
lavoratore è in organico.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato,
a permessi retribuiti. Tali permessi confluiscono in un monte ore siffatto:
5 ore mensili, cumulabili per trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle
aziende con più di 8 dipendenti;
4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore, nelle aziende con 8 o meno
di 8 dipendenti.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata.
Articolo 3 - Assemblea
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Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di
lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali
stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si
terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a
disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente
retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in
locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì
essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale
servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella
convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte
del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del
contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali
dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
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trattamenti retributivi integrativi;
premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
- orario di lavoro;
- Flessibilità - Banca ore;
- tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
- pari opportunità;
- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- formazione professionale;
- determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica
dei percorsi formativi;
- determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e
sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70;
- disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
- specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al
rilancio ed alla competitività delle aziende;
- referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale
e o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
d) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
e) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
f) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
g) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai tele centri
per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al
telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
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Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII ( Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’italia )
costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il C.C.N.L. in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle
confederazioni firmatarie dal presente C.C.N.L.
a) L’ESBII è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite
con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa e in particolare:
b) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
c) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
d) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
e) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative
e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate
altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto
dalla legge n. 936/1986;
h) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8, 17 e 18 del
presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
i) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli
accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
k) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del
lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle
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società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di
apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi
della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
p) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo svolgimento di piani
formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di
formazione continua.
q) L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S., composte dai
rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla
esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo
determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la
gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione
collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, ALL’ESBII Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente
C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di
legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale
ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche
ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene
attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla
Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi L’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione DI ESBII Saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’ -ESBII -
nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 8 – Fondi Residuali
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Le aziende tenute al versamento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale di settore continueranno a finanziare tali
fondi come previsto dalla normativa di riferimento.
Articolo 9 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti
in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.SBII Nazionale e con la rete degli ESBII
Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo svolgimento di piani
formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo
da costituire o già costituito;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere attività di assistenza ai
lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
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k) L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
l) Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni
istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
m) L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In Particolare, svolge le
azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo
le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Articolo 10 - Organismo Paritetico Nazionale O.P
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P., iscritto al Repertorio degli
Organismi Paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento
necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come
previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha
competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie. A tal fine O.P
attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi
di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione
con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su
richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente
competente;
c) Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del
RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
d) Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
e) Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato
dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale qualora l ’azienda intenda avvalersi dei
servizi erogati da O. P è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per dipendente su base oraria di 160
ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità)
Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso uni emens EFEI con specifica causale indicata in
“servizi dell’organismo paritetico”.
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Articolo 11 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in conformità alle
norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il cui
importo sarà di euro 10.00 a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore in carico
all’azienda da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
• Versamento tramite F24 con codice “CLIS”
• Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL con
apposito accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento del
recepimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previ sto il versamento di una quota una
tantum di € 30,00 (trenta/00) , da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico bancario
contestualmente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è re sponsabile verso i lavoratori non
iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il
risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa
aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa,
negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario circa gli importi definiti dalla
contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'istituendo Fondo
Sanitario.
Articolo 12 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle aziende,
intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire
conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure
indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare con attività di
costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso
l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali
controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle OO. SS. e alle parti
interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della
controversia.
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Articolo 13 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale richiesta
presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero
dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R
ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle
eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o
Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la
controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 14 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII, può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad
esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - E.SBII.
inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e
l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine
inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.SBII. Nazionale;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone
l’analisi e la registrazione;
• predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti
d’inserimento;
Articolo 15 - Finanziamento Ente Bilaterale
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Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura 12,00 € per
12 mensilità (10 € carico azienda e 2,00 € carico lavoratore). Tale Versamento è da effettuare
attraverso F24 e flusso Uniemens per il tramite del codice EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il fl usso Uniemens
compilando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contributo” il codice
“EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote suddette e di
tutte quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderisce a una delle sigle
sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può
avvalersi del presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti
e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora
non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII
Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’occorrenza.
Articolo 16 - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro e i
lavoratori che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente CCNL mediante la sua
applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione
vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua
gestione, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche
territoriali, al servizio delle aziende - le Parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di
assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10 euro mensili pari per 13 mensilità, tramite
il codice di riscossione W467 o W442 o tramite altro codice rilasciato da INPS ai sensi della Legge 4 giugno
1973 n. 311.
TITOLO III - CONTROVERSIE
Articolo 17 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che qualora
nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro
sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione
giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta
13
dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative
sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n. 108/1990,
non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della
l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII NAZIONALE.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 18 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o
abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC,
lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del
tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 19 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta
l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto,
l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti
allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 20 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno
e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e
l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare
complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione
fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
14
Articolo 21 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove
fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un
accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di
Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti
necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 22 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
- il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della
Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi
dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente
sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di
rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni
circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 23 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano
comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare
la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice
Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 24 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono
interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione
paritetica nazionale di cui al precedente articolo 13.
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Articolo 25 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del
ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite
Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha
emesso l’atto di certificazione.
Articolo 26 - Risoluzione della lite in via arbitrale
i sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo
di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche
parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e
possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione
della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i
quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme
e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e
pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le
parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4 cod. civ.) salvo
quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’Articolo 474 c.p.c.),
su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato.
Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 27 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli
accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite
dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
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La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di sospendere la contrattazione
e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione nazionale di cui
all’art.13 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno avvalersi
del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita,
della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
Articolo 28 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di
Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in
mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure i sindacati dei
lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 29 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 30 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per
la sicurezza, il presente c.c.n.l. prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di
Formazione a distanza.
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TITOLO III – Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 31 – Assunzione
L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da
consegnare al lavoratore deve indicare:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione
che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede di assunzione o il domicilio del datore di
lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la tipologia del rapporto di lavoro e l'eventuale durata in caso di rapporto di lavoro a
tempo determinato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, nonché l'indicazione del
c.c.n.l. applicato, le caratteristiche e la descrizione delle mansioni;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) stato di famiglia per il capofamiglia;
c) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto) ;
d) numero del codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il
lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Articolo 32 – Periodo di prova
L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un
periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a:
Livelli Qualifiche Periodo
6° super Quadri 6 mesi
6° Impiegati 6 mesi
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5° Impiegatiintermedi 3 mesi
4° Impiegati 2 mesi
Operai 7 settimane
3° Impiegati 1 mese e 1/2
Operai 6 settimane
2° Impiegati 1 mese
Operai 5 settimane
1° Operai 4 settimane
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova,
sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 84; al termine del periodo di astensione dal lavoro
riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del
datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di
infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del
rapporto senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella
contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, t.f.r., calcolati secondo i
criteri previsti ai rispettivi articoli.
Le parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 12 mesi precedenti presso la
stessa azienda, con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.
Articolo 33 – Classificazione del personale
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati", "quadri", i
lavoratori sono inquadrati in un'unica sc ala classificatoria articolata su sette livelli secondo lo schema che
segue:
6° super: quadri;
6°: impiegati;
5°: impiegatiintermedi;
4°: impiegatioperai;
3°: impiegatioperai;
2°: impiegatioperai;
1°: operai.
L'inquadramento unico di cui sopra determi na livelli comuni di retribuzione minima contrattuale.
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative
esemplificazioni riportate all’art. 34, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno
inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati
nelle declaratorie.
19
Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra le
Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale, o in seconda istanza, a livello
nazionale.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della contestazione. Eventuali nuove forme di
organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello superiore.
Articolo 34 - Classificazione del personale per il Settore Tessile, Abbigliamento, Occhialeria,
Pulitintolvanderia
Inquadramento
Declaratorie
1° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori di pri ma assunzione nel settore per un periodo massimo non superiore a 9 mesi, nonché i
lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia.
2° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali
capacità pratiche;
i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
3° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità tecnico
pratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro;
i lavoratori che, su direttive ricevute, svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica
preparazione professionale o corrispondente pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.
4° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e variabilità, la cui esecuzione richiede buone
capacità tecnicopratiche, acquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e/o adeguato tirocinio;
i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di
procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale od
una corrispondente esperienza.
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5° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità nell'ambito di direttive intervenendo
direttamente, con alto livello di specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o guidando e
coordinando con carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri lavoratori;
i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo sulla base di indicazioni di massima
ricevute dal diretto superiore.
6° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori con funzioni direttive che, nell'attuazione dei programmi generali aziendali, operano con
facoltà decisionale ed autonomia di iniziativa.
6° Livello Super
Appartengono a questo livello con qualifica di quadro:
il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica
conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge,
con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali
obiettivi di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori
fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa”.
Per quanto riguarda gli “impiegati con funzioni direttive”, il CCNL stabilisce che: “Appartengono a questo
livello gli impiegati con funzioni direttive che operano in base a disposizioni generali dell’imprenditore o dei
dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati,
coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell’attività aziendale”.
Nello specifico si tratta di:
responsabile del servizio amministrazione;
responsabile del servizio commerciale;
responsabile del servizio organizzazione di produzione;
responsabile del servizio ricerche;
responsabile del servizio creazione esclusiva interna disegnatore modelli;
responsabile del servizio elaborazione dati;
coordinatore e/o analista EDP.
Appartengono a questo livello con qualifica di quadro, inoltre, le seguenti tipologie di lavoratori:
- Coordinatore di gruppo : operaio dotato di consistente esperienza nel proprio settore e
contesto di riferimento che si occupi del coordinamento di un gruppo di due o più persone.
Per ciascun gruppo di cui al comma precedente è facoltà prevedere due coordinatori;
- Maestro Artigiano : lavoratore qualificato il cui titolo è attribuito dalla Camera di
Commercio ed i cui requisiti sono specificati ai sensi delle normative regionali di riferimento;
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Il contratto collettivo per l’inquadramento in questo livello, che è attribuibile solo a mansioni di impiegato o
quadro (e non operaio), pone l’accento sulla capacità di gestione, organizzativa e professionale del
lavoratore, che per avere diritto a tale livello deve “funzioni organizzativamente articolate di rilevante
importanza e responsabilità” e soprattutto operare in settori rilevanti dell’impresa. E’ quindi necessaria
un’ampia facoltà di iniziativa e autonomia del lavoratore (si rimanda a tal riguardo alla normativa Quadri –
art. 94 del presente CCNL).
Esemplificazioni Tessile
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
- cuciture semplici a mano e a macchina
- lavori di ripiegatura al tavolo
- montaggio cerniere, serrature, rivettatura
- scarnitura parti secondarie dei manufatti
- taglio di foderami e feltri
- centralinista
- fattorino
- semplice registrazione dati.
3° Livello
- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina alla conduzione
del ciclo di stampa
- addetti all’orditura
- addetti al rammendo sul rifinito
- addetti alla tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- autista
- magazzino e spedizioni
- addetto a vendita al pubblico
- normali pratiche d' ufficio.
4° Livello
Addetti a:
- folloni
- rammendo sul rifinito
- controllo di qualità della tela
- messa in carta – disegni
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- tessitore a mano
- controllo movimento magazzino
- ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse
- pesatori ricettisti
- alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della macchina
- fuochisti patentati
- ausiliari specializzati
- specialisti in elettronica
- classificatore stracci
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe,
contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d' ufficio.
5° Livello
Addetti a:
- programmazione EDP
- predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore confezioni
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
- taglio accessori e parti secondarie
- stiratura intermedia
- cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.)
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
23
Addetti a:
- stenditura e taglio con consumi predeterminati
- confezione capo completo
- attaccatura di colli, e/o maniche dei capi spalla, o di altri articoli di confezione con tessuto pregiato
- stiratura finale
- magazzino e spedizioni
- autista
- addetto /a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche d' ufficio.
4° Livello
Addetti a:
- taglio e confezione del prototipo
- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome
e cartoni)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe,
contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d' ufficio.
5° Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Maglieria
1° Livello
Vedere declaratoria.
24
2° Livello
Addetti a:
- segnatura su tessuto comune
- taglio accessori e parti secondarie
- stenditura su tessuto comune
- dipanatura e/o roccatura (trasformazione della matassa in rocca)
- stiratura intermedia
- attaccatura bottoni a macchina
- spolatura
- asolatura
- ripassatura fasi intermedie
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
- confezioni capo completo
- tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate
- rammendo
- stiratura finale
- magazzino e spedizione
- segnature e taglio con sagome già predisposte
- autista
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche ufficio.
4° Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio)
- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinee
con capacità di messa a punto delle macchine
- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno -
preparazione sagome e cartoni)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe,
contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5° Livello
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Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- tecnico - programmatore macchine tessitura
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Pellicceria
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
- guarniture e rifiniture semplici
- taglio fodere e accessori in tessuto e lavori di inchiodatura e lavori secondari
- cucitura di parti semplici e lineari
- stiro foderami ed accessori
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
- confezioni delle parti primarie della pellicceria
- foderatura completa della pelliccia
- riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- addetto alle normali pratiche di ufficio
- autista
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- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico.
4° Livello
Addetti a:
- lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o guarnizione
- giuntura delle pelli per messa in opera
- confezione completa del capo di sfilata
- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e correzioni, e partecipazione alla
lavorazione manuale
- sarta – modellista
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe,
contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5° Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Bottoni
1° Livello
Vedere declaratoria.
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2° Livello
Addetti a:
- bollonature
- pesatura e conteggio
- preparazione campionari
- stampaggio resine
- taglierine semiautomatiche
- composizione pani resine e lastre plastiche
- fustellatura, ecc
- pastigliatura
- sbavatura
- poffatura
- foratura
- tornitura, ecc
- scelta pastiglie
- spruzzatura bottoni
- applicazione a tavole di tintura
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati
3° Livello
Addetti a:
- stampisti
- tintori
- foratori specializzati
- segatori corozo-dum
- addetti all’attrezzatura e alla messa a punto delle seguenti macchine su indicazioni generali: seghe,
taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici, poffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici
- addetti a montaggio stampi resine
- autisti
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4° Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore dei prototipi)
- alle prove su ricette preparate e/o alla suddivisione degli impasti nella lavorazione delle resine
28
- incisione su stampi a mano o a macchina con relativa messa a punto
- fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili effettuando lavori per l’esecuzione
dei quali è necessaria una capacità tecnico pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario
tirocinio e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe,
contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5° Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Trecce / Cappelli di Paglia
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
- cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma
- incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura
- guarnitura
- nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura, aspatura, bobinatura, goffatura,
incannaggio, pettinatura, ritorcitura
- centralinista
- fattorino
29
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
- tintoria
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico
- nastrificazione
- selezionature
- confezione cappello
- stiratura e tiratura a mano dei cappelli sulle forme
- informatura dei cappelli
- cellorighisti, recellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura e alle vasche di tintoria e
candeggio
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4° Livello
Addetti a:
- meccanico montatore dei reparti di trecciatura
- campionatura, esecutore del prototipo
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi,
rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5° Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali
- programmatore EDP
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
30
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Berretti e Cappelli
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
- stiro intermedio
- cuciture parti staccate
- taglio foderami e accessori interni
- guarniture semplici
- stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione)
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
taglio a mano
cucitura del cappello
stiratura finale
autista
magazziniere e spedizioniere
addetto/a vendita a) pubblico
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
normali pratiche di ufficio.
4° Livello
Addetti a:
campionista, esecutore del prototipo
sviluppo professionale dei modelli
modellatura cappelli feltro (presse e similari)
31
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione dei personale (paghe, contributi,
rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5° Livello
Addetti a:
stilista
figurinista, modellista
addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali
programmatore EDP
tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Calzetteria
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
la scelta e l’accoppiamento calze finite
piegatura
scatolatura
centralinista
fattorino
addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
32
macchine circolari e rettilinee
controllo stiratura calza finita
rimagliatura
circolari per elastici
cuciture di guarnizioni
magazzino e spedizioni
autista
addetto/a vendita al pubblico
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
normali pratiche di ufficio.
4° Livello
Addetti a:
campionatura esecutore dei prototipi
tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee con capacità di messa a punto
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi,
rapporti con gli istituti, ecc.) e relative pratiche di ufficio.
5° Livello
Addetti a:
stilisti
modellista, figurinista
programmatore EDP
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Ombrelli
1° Livello
Vedere declaratoria.
33
2° Livello
Addetti a:
montaggio impugnature correnti
montaggio puntine-pezzuole
montaggio rosette-graffature
centralinista
fattorino
addetto alla semplice registrazione dati.
3° Livello
Addetti a:
taglio a materasso su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento obbligato
montatori impugnature fini
cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con riferimenti obbligatori)
autista
magazziniere e spedizioniere
addetto/a vendita al pubblico.
elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
normali pratiche d’ ufficio.
4° Livello
Addetti a:
taglio capace di sviluppare qualsiasi modello
lavorazioni fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo
taglio su tessuti fantasia
mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi,
rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
Stilisti
modellista, figurinista
programmatore EDP
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
tecnico programmatore di macchine elettroniche.
5° Livello
Addetti a:
stilisti
modellista, figurinista
34
programmatore EDP
addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Lavorazione a mano e su misura
1° Livello
Vedere declaratoria.
2° Livello
Addetti a:
esecuzione delle parti secondarie del manufatto.
3° Livello
Addetti a:
esecuzione del manufatto
autista
magazzino e spedizioni
addetto a vendita al pubblico.
4° Livello
Addetti a:
taglio
confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle prove.
5° Livello
35
Addetti a:
capo gruppo
programmatore EDP
predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni per Studi di Disegni Tecnici
1° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni comuni e comunque non attinenti al
disegno tessile, messincarte o lucidi.
2° Livello
lavoratore che esegue mansioni amministrative d’ ordine
disegnatore esecutore
messincartista esecutore
battitore, leggitore disegni, esecutore
rapportista
lucidista fotografico
lucidista a mano
modellista
ripetitore di modelli
lavoratori che eseguono il lavoro sotto la guida di un lavoratore finito.
N.B.: Dopo due anni di permanenza al 2° livello si consegue automaticamente la categoria superiore
3° Livello
disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali
rapportista finito - variantista finito
messincartista finito
36
battitore e leggitore finito
lucidista a mano finito
lucidista fotografico finito
modellista finito
ripetitore di modelli finito.
4° Livello
disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali, provetto
rapportista finito provetto e variantista finito provetto
messincartista finito provetto
battitore e leggitore disegni, finito provetto
rapportista finito provetto
lucidista fotografo finito provetto
ripetitore di modelli, finito provetto.
5° Livello
disegnatore, creatore per ogni difficoltà di lavoro: disegnatore finito che si attiene sia a direttive
specifiche che generali e che contribuisca, con apporto di competenze tecnico/pratiche alla
formazione di altri disegnatori
schizzista
impiegato amministrativo di concetto
messincartista finito che si attiene sia alle direttive specifiche che generali e che contribuisca con
apporto di competenze tecnico/pratiche alla formazione di altri messincartisti.
6° Livello
Vedere declaratoria.
6° Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Pulitintolavanderie
1° Livello
37
Appartengono a questo livello:
i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non superiore a 9 mesi, nonché
i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia.
2° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede
normali capacità pratiche;
i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
• Addetti alla stiratura parziale, a mano o mediante l’uso di manichini topper o cabinet di
indumenti maschili e femminili in genere, e/o stiratura di indumenti casual e denim.
• Addetti alla stiratura e piegatura a mano e/o a macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria
in genere o alla numerazione e relativo confezionamento.
• Addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento anche per conto
terzi.
3° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità
tecnicopratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro;
i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica
preparazione professionale o corrispondente pratica di ufficio, nel rispetto di procedure
prestabilite:
• Addetti alla stiratura completa con ferro di "capospalla", di abiti, maglieria e camiceria
maschili e femminili in genere puliti a secco o ad acqua ivi comprese le stirerie anche con
macchine automatiche e contoterzi.
• Addetti alla conduttura di macchina di lavaggio ad acqua o a secco, in grado di preparare ed
immettere miscele in base al dosaggi indicati.
• Addetti alla smacchiatura di qualsiasi tipo di tessuto e di macchia.
• Addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla distribuzione degli stessi,
che operano in autonomia.
4° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e variabilità, la cui esecuzione richiede
buone capacità tecnico -pratiche acquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e/o
adeguato tirocinio;
i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di
procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione
professionale od una corrispondente esperienza:
38
• Addetti alla tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di coloranti.
• Conduttore di caldaia con patente.
• Addetti alla stiratura completa su pressa.
5° Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttive,
intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o
guidando e coordinando con carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri
lavoratori;
i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo sulla base di indicazioni di
massima ricevute dal diretto superiore.
6° Livello
Vedere declaratoria
6° Livello Super
Vedere declaratoria
Articolo 35 - Minimi contrattuali Retribuzione tabellare
Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi:
- paga base (o minimo tabellare);
- ex indennità di contingenza;
- Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).
Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti
retributivi.
Viene apportato un aumento retributivo a far data dal 1° gennaio 2024.
Ad elemento di garanzia retributiva viene garantito, da versarsi con la retribuzione del mese di marzo, aprile,
maggio e giugno 2024. ai dipendenti il seguente importo a copertura della carenza per l’anno 2023, suddivise
in quattro tranches mensili di pari importo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2023 l’importo sarà
riparametrato sulla base dei mesi effettivamente lavorati.
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
39
Livell
i
Elemento
garanzia
retributiva per
mese
Totale per 12
mesi
6s 87,00 1044,00
6 81,60 979.2
5 75,00 900,00
4 69,00 828,00
3 66,00 792,00
2 63,60 763,00
1 60,00 720,00
SETTORE TESSILE CALZATURIERO
Livell
i
Elemento
garanzia
retributiva per
mese
Totale per 12
mesi
6s 87,07 1044,84
6 81,66 979,92
5 75,05 900,6
4 69,05 828,6
3 66,05 792,6
2 63,65 763,8
1 60,05 720,6
SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA
Livell
i
Elemento
garanzia
retributiva per
mese
Totale per 12
mesi
6s 86,04 1032,48
6 80,69 968,28
5 74,17 890,04
4 68,24 818,88
3 65,27 783,24
2 62,90 754,8
1 59,34 712,08
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
40
Livell
i
Elemento
garanzia
retributiva per
mese
Totale per 12
mesi
6s 86,57 1038,84
6 81,79 981,48
5 74,62 895,44
4 68,65 823,8
3 65,67 788,04
2 63,28 759,36
1 59,70 716,4
Per le retribuzioni minime si seguiranno le seguenti tabelle:
TABELLE RETRIBUTIVE
Settore Tessile Abbigliamento
Aumenti retributivi
Livell
i
Totale
incrementi
6s 87,00
6 81,60
5 75,00
4 69,00
3 66,00
2 63,60
1 60,00
41
Nuovi minimi contrattuali
Livell
i
Retribuzione
tabellare al 30
settembre 2022
Retribuzione tabellare
dal 1° gennaio 2024
6s 1.798,68 1.885,68
6 1.683,90 1.765,50
5 1.543,11 1.618,11
4 1.426,60 1.495,60
3 1.368,03 1.434,03
2 1.309,04 1.372,64
1 1.238,05 1.298,05
Settore Tessile Calzaturiero
Aumenti retributivi
Livell
i
Totale
incrementi
6s 87,07
6 81,66
5 75,05
4 69,05
3 66,05
2 63,65
1 60,05
Nuovi minimi contrattuali
Livell
i
Retribuzione tabellare al
30 settembre 2022
Retribuzione tabellare
dal 1° gennaio 2024
6s 1.797,09 1.884,16
6 1.695,85 1.777,51
5 1.550,32 1.625,37
4 1.434,58 1.503,63
3 1.376,05 1.442,10
2 1.317,79 1.381,44
1 1.242,91 1.302,96
Settore Lavorazioni a mano e su misura
42
Aumenti retributivi
Livell
i
Totale
incrementi
6s 86,04
6 80,69
5 74,17
4 68,24
3 65,27
2 62,90
1 59,34
Nuovi minimi contrattuali
Livell
i
Retribuzione tabellare al
30 settembre 2022
Retribuzione tabellare dal
1° gennaio 2024
6s 1.795,81 1.881,85
6 1.675,67 1.756,36
5 1.534,88 1.609,05
4 1.418,42 1.486,66
3 1.359,92 1.425,19
2 1.300,91 1.363,81
1 1.229,95 1.289,29
Settore Pulitintolavanderie
Aumenti retributivi
Livell
i
Totale
incrementi
6s 86,57
6 81,79
5 74,62
4 68,65
3 65,67
2 63,28
1 59,70
Nuovi minimi contrattuali
43
Livell
i
Retribuzione tabellare
al 30 settembre 2022
Retribuzione tabellare
dal 1° gennaio 2024
6s 1.800,85 1.887,42
6 1.698,74 1.780,53
5 1.545,65 1.620,27
4 1.426,71 1.495,36
3 1.368,16 1.433,83
2 1.311,53 1.374,81
1 1.240,58 1.300,28
Articolo 36 - Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale
Retribuzione tabellare o stipendio: le parti hanno inteso indicare i minimi contrattuali riportati nelle
tabelle allegate e regolati dalle normative relative.
Retribuzione di fatto: le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
- retribuzione tabellare;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- incentivo;
- aumenti periodici di anzianità;
- percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre;
- premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile) ;
- tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti
mensilmente o per periodi brevi.
Elemento retributivo regionale: la contrattazione collettiva regionale può prevedere, inoltre,
l'erogazione di un ulteriore elemento retributivo variabile collegato alla produttività del settore. Resta
inteso che il diritto all'erogazione di tale elemento economico sorge solamente in presenza di una
specifica previsione contrattuale da parte del contratto collettivo regionale di lavoro.
Tale erogazione salariale di II livello avrà le caratteristiche per consentire l'automatica applicazione
degli sgravi previsti dalle vigenti norme di legge.
Retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare oltre ai compensi di cui al punto 2 quelli
attinenti ad elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore
beneficia a scadenze superiori al mese (gratifica natalizia, ecc.).
Articolo 37 - Corresponsione della retribuzione
44
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a
quella mensile secondo le consuetudini dell'impresa con le modalità previste dalla legge 5 gennaio
1953, n. 4.
La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto paga
contenente le seguenti indicazioni:
- estremi del livello del lavoratore;
- elementi costitutivi della retribuzione;
- elementi costitutivi della trattenuta;
- elementi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sul prospetto di paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente
contratto.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta
paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizioni che tale reclamo sia avanzato
all'atto del pagamento. Il reclamo per gli errori contabili non è necessario sia esercitato all'atto della
riscossione della retribuzione purché venga inoltrato entro l'anno.
Articolo 38 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. In caso di orario
settimanale di 36 ore di cui all'art. 40 "Lavoro a squadre" la retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione mensile per 156.
Articolo 39 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 8 ore giornaliere per i primi 5 giorni della
settimana: viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 (Flessibilità dell’orario di lavoro) ed, in ogni
caso, quanto previsto per le imprese che abbiano rapporti diversi con il pubblico ed orari
regolamentati direttamente dagli Enti Locali. È facoltà, tuttavia, al fine di ottenere un miglioramento
della produttività e/o per assecondare le richieste di mercato:
distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più
settimane;
articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in
regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con
orario diverso.
Resta int eso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la
retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli all’art. 44.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo
saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi
interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse
distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il
45
presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello
territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
Con riferimento a quanto previsto per i lavoratori turnisti le parti concordano che sono fatti salvi, a
tutti gli effetti, eventuali trattamenti difformi verificatisi prima dei 25/7/2011.
Durata media dell’orario di lavoro
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato
decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari
esigenze organizzative e produttive, le parti, nell’ambito della contrattazione collettiva regionale,
potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Art. 40 – Lavoro a squadre
E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa
macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a
squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione
dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 39 e comunicata ai
lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 39, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore,
ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno P intervallo di mezz'ora di riposo il cui
compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti,
che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, P
orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto P intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le
ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il
tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modifiche dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo
chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all' atto del passaggio a
diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 39.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione
pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
Tale maggiorazione verrà computata agli effetti del trattamento di ferie, gratifica natalizia e TFR in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della
percentuale del lavoro a squadre, nell'anno solare. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2
settimane verranno considerate come mese intero.
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 1° comma del presente articolo
è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Articolo 41 - Durata massima dell'orario di lavoro
46
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di
straordinario, calcolate su un periodo di 12 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo n. 66/2003.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente.
Articolo 42 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Allo scopo di porre un freno all’entità dei riscorsi allo straordinario ed alle sospensioni di lavoro
connesse alle particolarità del settore di riferimento viene introdotta la Flessibilità dell’orario di lavoro.
Sarà possibile realizzare, per fronteggiare le criticità di cui sopra diversi regimi di orario in particolari
periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
massimo di 100 ore nell'anno.
La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore massime annuali previste
dal comma precedente.
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle
riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a
fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la
gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo
quanto stabilito dal presente articolo.
In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del
settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in
materia di flessibilità dell'orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi
ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare
nei periodi di superamento dei medesimi.
Articolo 43 - Gestione dei regimi di orario
È facoltà delle parti realizzare accordi di secondo livello al fine di gestire i regimi di orario, considerate
le particolarità del settore di riferimento e per far fronte a periodi di congiuntura negativa o a picchi di
produzione, ovvero a necessità organizzative e riorganizzative dell’Azienda: ciò consente ai lavoratori
interessati di proseguire il proprio rapporto di lavoro mantenendo la relativa retribuzione senza
ricorrere a strumenti di sostegno al reddito e di gestione della crisi.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca ore" riguardanti tutti
i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro
retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. Le parti potranno altresì individuare le
47
diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "bancaore" con possibili interventi di natura bilaterale a
sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a
costituire l'accantonamento nel monte ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle
casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei
residui.
Articolo 44 - Lavoro straordinario
E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito contestualmente oltre le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di
impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti,
inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un
limite massimo individuale di 220 ore annue di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi
non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità
tecnicoproduttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore.
Per ogni ora straordinaria l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della r etribuzione di
fatto maggiorata delle seguenti percentuali:
lavoro straordinario diurno: 30% per le prime 4 ore; 35% per le successive ore;
lavoro straordinario notturno: 50%;
lavoro straordinario festivo: 50%;
lavoro straordinario notturnofestivo: 50%.
Articolo 45 - Banca ore individuale
Laddove il lavoratore, in maniera volontaria, desideri recuperare le ore di straordinario svolte, ivi
compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti per lo
straordinario, detto recupero può avvenire per l’intero ammontare di dette ore se risultante da
accordo fra impresa e lavoratore. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze
del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico -produttive dell’impresa. Tale
recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell’accumulo delle ore e della relativa
maggiorazione, dando priorità ai periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività
stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al
4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte -
ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo va calcolato sulla base della
paga oraria in atto al momento della liquidazione.
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Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche
modalità attuative e regolamentazioni.
Articolo 46 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra
le 22.00 e le 6.00.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo
compensativo (ad esclusione del quartultimo e terzultimo comma al presente articolo).
Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto applicando
una maggiorazione pari al 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione
di fatto.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le
deroghe e le disposizioni di legge.
È considerato lavoro festivo quello prestato il:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6° gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio (Festa del Lavoro);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano)
- giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
-
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere
preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali. Il lavoratore che svolga lavoro
domenicale ha diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo secondo le disposizioni di
legge.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le
donne ed i minori.
Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale e festivo sono le
seguenti:
- lavoro notturno: 33%;
- lavoro domenicale e festivo diurno: 35%;
- lavoro notturno festivo: 50%.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né f ra loro, né con quelle previste per il
"Lavoro straordinario" e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori addetti a lavoro notturno, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata
agli effetti del trattamento per ferie o gratifica natalizia, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono
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stati nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della
percentuale di lavoro notturno.
Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a due settimane verranno considerate come mese
intero.
Qualora la festività del Santo patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo
spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa.
La festività del Santo patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni
stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente,
saranno compensate come lavoro straordinario festivo.
Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore annue. Tali permessi saranno utilizzati
previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in base alle esigenze delle parti.
Qualora le parti verifichino che, per ragioni indipendenti da reciproche volontà, tali permessi non
venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno monetizzati entro la fine dell'anno solare
successivo a quello di maturazione e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al
momento della loro scadenza. Le medesime scadenze si applicano anche ai riposi compensativi.
Per i criteri di maturazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni sul godimento delle ferie (in
dodicesimi).
I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di
prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40
ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi
compensativi dovranno essere usufruiti tramite permessi giornalieri, collettivi o individuali e
dovranno essere utilizzati entro l'anno solare. Detta utilizzazione verrà concordata tra le parti a
livello aziendale, qualora le parti verifichino per ragioni indipendenti da reciproche volontà che le
festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente
successivo alla fine dell'anno solare.
Articolo 47 – Ferie
Il lavoratore, nel corso di ogni anno feriale, ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane.
Delle 4 settimane, di cui al punto precedente, tre potranno essere godute in maniera consecutiva
mentre la quarta potrà essere goduta in un periodo separato: detti periodi di ferie verranno
concordati con l’Azienda in anticipo tenendo conto sia delle esigenze di impresa che di quelle del
lavoratore. Tre settimane di ferie potranno essere godute consecutivamente mentre la quarta
settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno
concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle
esigenze del lavoratore.
Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario
settimanale contrattuale. Per le festività elencate all'art. 46 che cadano nel corso delle ferie si
deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si
applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici.
In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi qualora vi sia
una distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni. In caso di anticipo della concessione di ferie,
l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale decorrerà dalla data di
maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della
50
prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni
per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo
matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche
disposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12
delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane.
Articolo 48 - Permessi brevi
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e
non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi
per giustificati motivi.
Articolo 49 - Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2° grado
Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al lavoratore sarà concesso
un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei
casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore
di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Articolo 50 - Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
Periodi di aspettativa, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su
richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o
familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni
dell'attività produttiva.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a
corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda,
compatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne
agevolino la frequenza ai corsi.
Articolo 51 - Aspettative per lavoratori tossicodipendenti
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa
riferimento a quanto previsto dagli appositi articoli del presente contratto.
Articolo 52 - Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
51
Tutti i periodi di aspettativa di cui agli articoli 49 e 50 nonché i periodi di congedo e aspettativa dei
genitori nei primi otto dodici anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, dovranno essere comunicati per iscritto all'azienda, salvo i casi di oggettiva
impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a
tempo determinato.
Articolo 53 – Disciplina dei congedi parentali su base oraria
In recepimento del comma 1 ter dell'art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, il congedo parentale potrà
essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario
medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha inizio il congedo parentale.
In detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore
giornaliere, previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo
accordo fra le parti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione aziendale ovvero
dei turni di lavoro.
In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o
riposi previsti dal D.Lgs. 151 del 2001.
Articolo 54 - Norma di non onerosità per l'azienda
I periodi di aspettativa di cui agli artt. 50 e 51 non sono retribuiti e non devono comportare alcun
onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Articolo 55 - Lavoratori donatori di midollo osseo
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5 della legge 6
marzo 2001, n. 52.
Articolo 56 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in prova sarà concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi
di calendario in occasione del suo matrimonio.
Durante il periodo di congedo i lavoratori avranno diritto:
- Operai e apprendisti: hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto;
- Impiegati e intermedi: normale retribuzione di fatto mensile.
Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto
dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.
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La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali con un anticipo di
6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni
successivi dal termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
Articolo 57- Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e comunque per un periodo di 5 mesi, alle
lavoratrici sarà erogata un'integrazione del trattamento corrisposto dall'istituto assicuratore fino a
garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, della
gratifica natalizia e delle ferie.
Articolo 58 - Servizio in organizzazioni di volontariato
Fermo restando quanto previsto dal DPR 194/2001 compatibilmente con l'organizzazione e con le
esigenze tecnico -produttive delle aziende ed in casi di calamità naturali ed eventi eccezionali, il
datore di lavoro potrà concedere ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 226/91 e che prestino nell'ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita, permessi non retribuiti per l'espletamento di
siffatte attività di volontariato o ricorrendo ad istituti contrattuali quali la flessibilità degli orari, le
ferie, i permessi, ecc.
Compatibilmente con l'organizzazione e con le esigenze tecnico -produttive, le imprese, sempre
nell'ambito di programmi certificati e verificabili, valuteranno le richieste di aspettativa non
retribuita per periodi prolungati di volontariato nazionale e/o internazionale.
Tali aspettative non potranno comunque essere superiori a sei mesi.
Articolo 59 - Aumenti periodici di anzianità
Tutti i lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda, hanno diritto a maturare
quattro aumenti biennali periodici di anzianità, fissati nelle seguenti misure mensili:
Livelli
Importi
Euro
6° super 15,49
6° 12,91
5° 10,85
4° 9,30
3° 8,26
2° 7,75
53
1° 7,23
Apprendisti 5,16
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo aumento periodico.
In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed avrà diritto ad
ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo
massimo raggiungibile del nuovo livello.
Apprendisti: All'atto del passaggio in qualifica, all'apprendista saranno integrati, sulla base della
nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti periodici già maturati.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il
biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non assorbono, né possono essere assorbiti, da
eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati
espressamente previsti.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati
agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo.
Articolo 60 - Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Premessa
Le parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio
dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze
coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese dei settori dell'Area
Tessile Moda un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno
strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente
finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
1. Norme generali
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015 e s.m. l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è
un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica
professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle
disposizioni del presente c.c.n.l. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
2. Età di assunzione e stipula del contratto
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Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa
tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44, del D.Lgs. n. 81 del 2015 per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma
scritta tra azi enda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al
termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il
periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al P iano formativo individuale
(PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano formativo individuale
(PFI). Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi
ed impiegati dei livelli dal 2° al 6° S e dal 2° al 6° per l’Occhialeria e per le relative mansioni.
3. Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione
dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la
qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i
due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato precedentemente prestati presso
altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la
frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso
altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
4. Periodo di prova
Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non
superiore ai 4 mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro
senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le
giornate di lavoro effettivamente prestate.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere
risolto con le modalità del comma precedente.
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5. Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in
relazione alla qualifica da raggiungere:
1º gruppo (livelli 4º, 5º, 6º e 6º super): durata: 5 anni;
2º gruppo (livello 3º): durata: 5 anni;
3º gruppo (livello 2º): durata: 3 anni.
Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi
quelli retributivi.
Gli apprendisti con mansioni di cui al 3º livello per le quali era prevista una durata del periodo di
apprendistato di 5 anni nei previgenti c.c.n.l., con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1º
gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni.
Agli apprendisti che, all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post -
obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto
di apprendistato è ridotto di 6 mesi.
Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo.
Resta inteso che, qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia
pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque
svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata
massima è di 1 anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della
determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
6. Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
Per i contrati di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del
presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i
quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es.
malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei
casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto
di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a
condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
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Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi
di breve durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al
lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve
essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura
concordata tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva
dell'apprendista.
7. Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto
indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal presente c.c.n.l., relativa al livello salariale nel
quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute
previdenziali.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare per
effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di
analogo livello.
La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole
regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi
I II III IV V VI VII VIII IX X
sem
.
sem
.
sem
.
sem
. sem. sem. sem. sem. sem. sem.
1° 70% 70% 75% 75% 85% 85% 88% 93% 93% 100%
2° 70% 70% 75% 75% 91% 91% 96% 100% 100% 100%
3° 70% 70% 75% 96% 100% 100%
8. Piano formativo individuale (PFI) e formazione dell’apprendista
Il Piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo
dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già
possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il
nome del referente aziendale.
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Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione
dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di Piano formativo individuale.
Il Piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione
del contratto di lavoro. Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del referente aziendale.
Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva regionale o dagli Enti bilaterali.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in
materia di richiesta di parere di conformità all'Ente bilaterale territoriale sul piano formativo
individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni
equivalenti pattuite allo stesso livello.
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto
conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi
relativamente ad una specifica qualifica, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel
sistema di classificazione e inquadramento del presente c.c.n.l. ovvero dei profili formativi previsti
dalle corrispondenti classificazioni dell'ISFOL i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle
specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a
riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e
learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla regione, per
l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di
tali strutture formative esterne.
Per garantire un'idonea formazione tecnico professionale all'apprendista, le parti concordano che
l'impresa dovrà erogare, dur ante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di
formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è
integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne
e/o esterne all'azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui
all'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo
(80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo. Conseguentemente,
il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un
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precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la
formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa
classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.
9. Referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale. Il
referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle
imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che,
inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
10. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l., rispettivamente
per gli operai e per gli impiegati.
Tale disposizione si applica anche agli apprendisti in forza, assunti ai sensi della precedente
normativa di legge.
11. Ferie
Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l., rispettivamente
per gli operai e per gli impiegati.
12. Disciplina del recesso
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del
suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo
stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
13. Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a
tempo parziale; in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non
dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.
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Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part time
si fa riferimento a quanto previsto dal presente c.c.n.l. e dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
Norme finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini
degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato
professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva.
Articolo 61 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a
tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed
attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, concluso fra un datore di lavoro
e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano
precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
A) Limiti quantitativi
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo
indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un
lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 23 D.Lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove
attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle
aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
B) Durata complessiva massima del rapporto
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non accedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive,
estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze
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connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 1-bis. In
caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di
cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
superamento del termine di dodici mesi.
C) Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino
a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia
successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore
assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle
superiori a 2 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata
programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e
sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di
carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato
fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
D) Intervalli temporali
Si richiamano le disposizioni del dlgs 81/15.
E) Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che
manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l'acquisizione
del diritto di precedenza di cui al comma che precede.
Articolo 62 - Lavoro a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario
inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può
essere di tipo:
orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della sett imana
lavorativa;
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verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana,
del mese o dell'anno;
misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità
sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad
orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le
parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata
della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno.
Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato,
sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il
personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza,
formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei
casi di parttime orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa (nei casi di parttime verticale o misto).
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E'
fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del
lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in
cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal
presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,
esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di
lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la
maggiorazione del 10%.
Nel caso di parttime verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di
lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero
originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali
prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dagli dal presente CCNL.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b) (oggettivi e
comprovati gravi motivi familiari e/o personali) ; a questo proposito l'azienda esaminerà
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prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a parttime o viceversa, le richieste dei lavoratori già
in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
f) I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata
dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto
a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Articolo 63 - Lavoro a domicilio
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di imprese
artigiane dei settori Cuoio e Pelli convengono sulla opportunità di favorire ogni forma
occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al
necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in
materia. Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di
alcune norme vigenti, al fine di:
- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri
rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;
- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;
- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi
esistenti in materia.
Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi insiti nell’attuale
sistema legislativo in materia.
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle
Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti
stipulanti il presente contratto o al Sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei
lavoratori assunti, articolati per singola azienda.
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.
Definizione di lavoro a domicilio
È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in
locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto
di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito
dall'art. 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da
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eseguire, ed il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavoro in
locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in
essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di
sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità dei lavoratori e dei suoi
familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di
conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a
domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e
dalla cessazione delle sospensioni.
E’ fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o intermediari
comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a
domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e
nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.
Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il
materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna
del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.
Retribuzione
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale comprensivo dei
miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in
ragione del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi
elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di
maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.
L’indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l’applicazione della
presente formula:
Quota oraria operaio interno/60 = quota minuto
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la
misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per
eseguire l’operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L’anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b)
per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato.
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d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, del variare della paga base, delle
eventuali indennità accessorie e dell’indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e
con la stessa decorrenza, all’aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al punto c).
A tal fine:
- nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di
apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per
la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
- Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori
determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
- Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone
omogenee, preventivamente definite tra le parti.
- Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o
per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà
corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle
ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22,5% da
computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dai lavoratore stesso
nel corso del periodo considerato.
b) In applicazione della L. n. 297/1982 l’indennità sostitutiva del TFR viene determinata dal
1/1/1989 nella misura dei 7,4% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva delle
maggiorazioni di cui al punto a).
Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del rapporto di lavoro, con le
rivalutazioni previste dalla legge.
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia ed
accessori, viene stabilita nella misura del 3% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale
percepita di cui al precedente punto.
Dette maggiorazioni saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate
per le medesime finalità.
Articolo 64 – Telelavoro
Definizione e campo di applicazione
Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale
delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui
l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente
svolta al di fuori dei locali della stessa.
Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
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Articolo 65 - Lavoro Agile/Smart Working
Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova
organizzazione del lavoro nell’economia digitale, concordano sulla necessità di monitorare
congiuntamente sia l’evoluzione normativa ed amministrativa dell’Istituto in parola che la sua
concreta applicazione in campo aziendale.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle corrispondenti previsioni di
legge.
Articolo 66 – Telelavoro: Carattere volontario
Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso
può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un
successivo impegno assunto volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni
scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto
collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro
richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è
assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per
questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il
datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere
tale offerta.
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore
può accettare o rifiutare la richiesta.
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di
svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore
di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né
di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la
decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La
reversibilità può comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su
richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.
Articolo 67 – Telelavoro: Condizioni di lavoro, protezione dei dati e Diritto alla riservatezza
Condizioni di lavoro
Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti
dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che
svolge attività nei locali dell’impresa.
Protezione dei dati
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Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che
riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore
per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e
regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale
restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet
ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione
collettiva.
Diritto alla riservatezza
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata
all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 di
recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Articolo 68 – Telelavoro: strumenti di lavoro
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita
prima dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi,
così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal
presente paragrafo.
Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione
degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non
faccia uso di strumenti propri.
Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o
copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla
comunicazione.
Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti
collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente paragrafo, si fa
carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati
utilizzati dal telelavoratore.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne
immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà
materiale illegale via internet.
Articolo 69 – Telelavoro: salute e sicurezza
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Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come
recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e
sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno
accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è
subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi.
Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Articolo 70 – Telelavoro: organizzazione del lavoro
Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il
telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei
lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa.
Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore
rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i
colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.
Articolo 71 – Telelavoro: Formazione, Diritti Collettivi e Contrattazione Collettiva
Formazione
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione
specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale
forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti
possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la
sua gestione.
Diritti collettivi
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda.
Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze
rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
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L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti
collettivi, è precisata fin dall’inizio.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro
conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti
collettivi.
Contrattazione collettiva
Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il
telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i
principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi
collettivi già conclusi in materia.
La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve
prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative
modalità.
Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi
specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Articolo 72 - Aggiornamento professionale
Le parti concordano nell'individuare la formazione continua di cui all'art. 74 e quella professionale
quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 28 annue, a
condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di
formazione continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non
comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti individuano, quindi, i fondi interprofessionali quale strumento da utilizzare in via prioritaria
per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con
particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 73 - Congedi per formazione
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità
presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un
periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del
titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.
Implicano il diniego della richiesta i casi di:
a) oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
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b) mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione
comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del
congedo non dovranno essere superiori a:
1) lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i
lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i
lavoratori assunti con contratto di inserimento;
2) per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il
congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per u n periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese
solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di
almeno sessanta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio
2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Articolo 74 - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000
Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso
di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali
concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.
196/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il
lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la
disciplina di cui al presente articolo.
Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione.
70
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite
nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello che potrà verificare la possibilità di
definire percorsi formativi di raccordo tra l'attuale inquadramento e nuove figure professionali
analogamente verranno definiti percorsi formativi per le lavoratrici sia di riqualificazione che di
inserimento dopo la maternità.
Articolo 75 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori dell'Area Tessile Moda, le imprese
concederanno nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e
svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti ivi compresi i corsi di lingua italiana.
Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici
enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di
frequenza dei corsi professionali previsti dalla legislazione nazionale e regionale non godranno del
diritto di cui al presente articolo, contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco
dello stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del
corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire
all'impresa un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, i certificati di frequenza mensile
con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, non
trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Agli scopi di cui sopra ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore
retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata
almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti aventi diritto.
Articolo 76 - Lavoratori studenti
In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno
immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione
degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
d'esame.
Gli stessi lavoratori hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni delle
prove di esame.
71
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie per
accedere ai diritti di cui al presente articolo.
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative, non
retribuite, non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di
servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati
dovranno farne richiesta all'impresa, con 30 giorni di anticipo, fornendo la documentazione idonea
a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai
requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.
La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnicoorganizzative.
Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un massimo di 30
giorni di calendario.
Articolo 77 - Lavoratori tossicodipendenti
Laddove il lavoratore assunto a tempo indeterminato, accertato il proprio stato di
tossicodipendenza, intenda sottoporsi a programmi di riabilitazione egli avrà diritto alla
conservazione del posto per tutto il tempo necessario al raggiungimento del termine del
trattamento riabilitativo. La durata massima della conservazione del posto è di tre anni. Lo stato di
tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. Il
lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di
riabilitazione.
La documentazione da presentare al datore di lavoro per godere dell’aspettativa di cui sopra
concerne l’accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma riabilitazione da
svolgere presso i servizi sanitari delle USSL o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio
assistenziali. Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la
documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l’effettivo svolgimento e
la prosecuzione del programma terapeutico. L'aspettativa di cui al presente articolo non comporta
alcun costo diretto, indiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuto utile ai fini
I lavoratori assunti a tempo indeterminato che siano genitori o tutori di tossicodipendenti, per i
quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze accerti la necessità di concorrere al programma di
riabilitazione, hanno il diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuita,
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali. La durata massima di tale
aspettativa è di 3 mesi e può essere concessa una sola volta, per ogni familiare coinvolto.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad
una settimana.
Articolo 78 - Trasferte
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Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese
incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi
direttamente con l’azienda.
Articolo 79 - Mezzi di trasporto per servizio
Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impegno di mezzi di locomozione, tali mezzi
e relative spese saranno a carico dell'azienda.
Articolo 80 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa
La cessione o trasformazione dell'impresa non determina di per sé la risoluzione del rapporto di
lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempre che non venga liquidato in tempo utile dal precedente
titolare, conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, livelli,
mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
Articolo 81 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di preavviso ed il TFR saranno corrisposte secondo le
disposizioni previste dall'art. 2122 del codice civile.
Articolo 82 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del
lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nella
esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali
dell'azienda deve essere disciplinata.
Articolo 83 - Trattenute per il risarcimento
I danni che comportino trattenute per risarcimenti debbono essere contestati al lavoratore non
appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento in relazione alla entità del danno arrecato sarà ratealmente trattenuto
nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo in caso di
risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed
indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
Articolo 84 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
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Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti
gli effetti contrattuali, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di 21 mesi si raggiunga il
limite predetto anche con più malattie.
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi,
il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore chiedere la soluzione del rapporto conservandosi
in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore infortunato nell'azienda saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla
guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di
accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato e fatto pervenire
entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie né in preavviso, né in
periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro senza
giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Articolo 85 - Pluralità e mutamento di mansioni
Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni inferiori, la
nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare il
livello e la retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza maggiore, non può durare oltre i due
mesi, anche in periodi frazionati, che deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni di livello superiore dovrà
essere corrisposto il compenso stabilito per il livello stesso limitatamente al periodo in cui viene
adibito a tale mansione. L'utilizzazione del lavoratore ai lavori di livello superiore per un periodo
che superi due mesi e mezzo, anche in periodi frazionati, ove non sia giustificato dalla necessità di
sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, ecc. comporta di diritto il
trasferimento al livello superiore.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di livelli diversi percepirà la paga
fissata per il livello superiore.
74
Qualora l'espletamento di mansioni di livello diverso raggiunga, anche assommando periodi diversi,
un mese e mezzo di calendario, indipendentemente dalla frazione giornaliera, il lavoratore verrà
assegnato al livello superiore.
Articolo 86 - Passaggio di qualifica
Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio o impiegato o da quella di
intermedio a quella di impiegato, verrà riconosciuta l'intera anzianità aziendale ai fini degli istituti
contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio.
Articolo 87 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai
tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo t.f.r.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per
iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione
prescritta;
che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei termini previsti dal
presente c.c.n.l.;
che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
autorizzazione o senza giustificato motivo;
che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non
avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra
elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della
mancanza.
Licenziamento
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Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con
t.f.r., può essere comminato:
per litigio con vie di fatto in azienda;
per assenza senza giustificato motivo per 3 giorni di seguito, o assenze ripetute e
ingiustificate per 4 volte in un anno;
per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
per furto a danno dell'azienda;
per dolo o colpa grave;
per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di
lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno
all'azienda;
lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero,
multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati due
provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
Modalità e prescrizioni
Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i
provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel
corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si
riterranno accolte.
Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro
comminazione.
Articolo 88 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa,
potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di:
Settori tessile, abbigliamento, calzaturiero
6° livello super Quadri 3 mesi
6° livello Impiegati 3 mesi
5° livello Impiegati 2 mesi
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Intermedi
1 mese e
1/2
4° livello Impiegati
1 mese e
1/2
Operai 5 settimane
3° livello Impiegati 1 mese
Operai 3 settimane
2° livello Impiegati 1/2 mese
Operai 2 settimane
1° livello Operai 1 settimana
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Al
lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova
occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti t.f.r.
PARTE OPERAI
Articolo 89 - Sospensioni e riduzione del lavoro
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni, nonché di riduzione del
lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane, l'operaio ha facoltà di
dimettersi con diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Articolo 90 - Tredicesima mensilità
In occasione delle feste natalizie l’impresa corrisponderà al lavoratore un compenso la cui misura è
pari a 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha
diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanto sono i mesi di servizio prestati presso
l’impresa. Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle
prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a
malattia, infortunio, nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di
assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge ad
integrazione delle quote erogate dagli istituti preposti.
77
Articolo 91 - Trattamento economico per malattia Infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica in
aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire
le seguenti percentuali minime:
Per il Settore tessile, abbigliamento, calzaturiero:
l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7° giorno d'assenza. Tale trattamento non
verrà corrisp osto nei primi 3 giorni d'assenza per malattia di durata inferiore a 8 giorni di
calendario;
il 100% della retribuzione normale di fatto netta dall'8° al 180° giorno d'assenza. Tale
trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di
calendario.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro senza
giustificato motivo sarà considerato assente ingiustificato.
Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità
I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle
AASSLL hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un
periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di
"grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AASSLL.
Articolo 92 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
In caso di infortunio o malattia professionale l'operaio avrà diritto ad una integrazione economica,
in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'Istituto assicuratore, che gli consenta di
percepire fino al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal giorno in cui si verifica l'evento
e fino a guarigione clinica.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per
l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli definiti per gli operai.
Comunque, complessivamente il lavoratore assente per infortunio o malattia professionale non
potrà percepire un trattamento superiore alla retribuzione normale di fatto del lavoratore che
abbia la stessa posizione retributiva.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore vigenti al momento dell’applicazione del presente
Contratto.
Articolo 93 - festività
Per le festività di cui all'art. 46 il trattamento economico degli operai ed apprendisti sarà di 8 ore di
retribuzione di fatto per regime di prestazione su 5 giorni e di 6,34 ore per prestazione su 6 giorni.
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In caso di festività coincidenti con la domenica o con il sabato verrà corrisposto un trattamento
economico pari a 8 ore della retribuzione di fatto ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui
cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,05%.
La festività coincidente con altre festività sarà compensata, con ulteriori 8 ore della retribuzione di
fatto.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto ai lavoratori
anche se risultino assenti dal lavoro per i seguenti motivi:
• sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale, a coincidenza delle
festività con la domenica;
• coincidenza delle festività con un altro giorno festivo: in tal caso sarà corrisposto ai lavoratori il
trattamento previsto per ciascuna delle festività.
• infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio,
congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
• sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del
lavoratore per le festività nazionali, per le festività religiose, limitatamente a quelle cadenti nelle
prime due settimane di sospensione;
PARTE QUADRI – IMPIEGATI - INTERMEDI
Articolo 94 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di
lavoro
In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro
disposto dalle aziende o dalle competenti autorità, la retribuzione di fatto del lavoratore non subirà
riduzioni, salvo diverso accordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli artt. 410 e 411
cod. proc. civ.) che preveda l'intervento degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione
vigente.
Articolo 95 - Indennità per maneggio denaro Cauzione
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti
con responsabilità anche finanziaria per l'errore ha diritto ad una particolare indennità mensile pari
al 6% minimo contrattuale di stipendio mensile del livello di appartenenza e dell'indennità di
contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate a
nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
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Articolo 96 - Trattamento economico per le festività
Per i giorni festivi di cui all’art. 46 verrà applicato nei confronti degli intermedi e degli impiegati il
seguente trattamento economico:
a) 1/26 di retribuzione di fatto, quando non vi sia prestazione lavorativa;
b) in caso di prestazione lavorativa saranno corrisposte tante quote orarie quante sono state le ore
prestate, con le maggiorazioni indicate agli artt. 46.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o con altro giorno festivo o con il
sabato quando l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali, verrà corrisposto in aggiunta
alla retribuzione di fatto, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In caso che la festività del Santo patrono cadente di sabato o di domenica coincida anche con una
delle festività di cui all’art. 46 la stessa verrà retribuita con un altro ventiseiesimo della retribuzione
mensile.
Articolo 97 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore una mensilità di retribuzione di
fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti
dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda.
Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate mese intero.
Articolo 98 - Trattamento di fine rapporto (t.f.r.)
All'impiegato e all'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, calcolato secondo i relativi criteri e modalità.
Articolo 99 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
In caso di malattia il lavoratore avente una anzianità fino a 10 anni ha diritto alla corresponsione
della intera retribuzione di fatto per i primi tre mesi e della metà per i successivi 3 mesi.
Il lavoratore avente una anzianità superiore ai 10 anni ha diritto alla corresponsione della intera
retribuzione di fatto per i primi 4 mesi e della metà per i successivi 6 mesi.
In caso di infortunio riconosciuto dall'INAIL, il lavoratore ha diritto alla corresponsione del 100%
della retribuzione di fatto per 6 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato una anzianità fino a 10
anni; per 10 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato una anzianità superiore a 10 anni.
80
Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali
in atto, e non sarà cumulabile con altri tratt amenti precedenti o futuri, convenzionalmente o
legalmente dovuti.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti a lavoro senza
giustificato motivo sarà considerato assente ingiustificato.
Articolo 100 - Normativa quadri
Ai sensi della L. 190/1985 ha la qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive che, pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed
organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di
continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
Tale fattispecie – considerata la particolare tipologia di impresa di riferimento del presente
Contratto Collettivo (nello specifico: la micro e piccola impresa artigiana di pelletteria) – per ragioni
di complessità delle mansioni svolte, include anche le seguenti figure, così come specificato nell’art.
31:
- Coordinatore di Gruppo;
- Maestro Artigiano.
L’Azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. In
ragione, inoltre, del rapporto fiduciario che intercorre fra azienda e Quadri, si specifica che questi
ultimi non hanno l’obbligo di rispettare alcun orario di lavoro e quindi di far rilevare la loro presenza
all’ingresso o all’uscita della sede di lavoro.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione ed
aggiornamento professionale, dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento
alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d’autore è
riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione
nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle
specifiche attività svolte. Ai sensi della L. 190/1985 in materia di riconoscimento economico delle
innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e del R.D. 29 Giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l’attribuzione della
qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Al personale con qualifica di Quadro viene riconosciuta un’indennità di funzione di euro 20,66.
Con riguardo all'eventuale diritto in capo ai Quadri di ricevere un compenso per lavoro
straordinario, non avendo alcun obbligo in relazione all’orario di lavoro non compete loro una
remunerazione addizionale per il maggior lavoro prestato. Tuttavia le Parti ritengono che, laddove
la durata della prestazione ecceda i limiti di ragionevolezza in rapporto alla tutela del diritto alla
salute, si possa avere diritto ad un compenso ulteriore da determinarsi con l’Azienda mediante
accordo.
Le mansioni dei Quadri sono orientate alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e perciò
81
è retribuito in ragione ai risultati conseguiti. Si può quindi affermare che la retribuzione Quadro non
è stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, ma alla qualità di tale lavoro, che, per la sua
natura, non è suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore, così come avviene per il
lavoro ordinario e straordinario di altre categorie di lavoratori.
Articolo 101 - Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento
lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e
capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella
sfera di applicazione della legge 12/3/1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti
anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico -
organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, l’impresa e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità
per agevolare l’integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura
organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche
preposte, affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella
formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a
recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l’utile
collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative,
compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti
direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla
legge n. 104/1992.
Articolo 102 - Lavoratori immigrati
Le parti, in considerazione della presenza di lavoratori stranieri, convengono sull’opportunità di
favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca
correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro,
a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i
picchi di attività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati.
Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea
documentazione.
Per i lavoratori extracomunitari che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi
Paesi di origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione
del posto di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi presso l’impresa
entro 7 giorni da tale data e consegnare al datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal
Paese di origine, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Articolo 103 - Mobbing
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità
della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il
datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di
questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di
lavoro.
Articolo 104 - Molestie sessuali
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e
alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul
sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di condotta,
relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al decreto
legislativo n. 145 del 30/5/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo
o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona.
Articolo 104 bis – Introduzione del Welfare Aziendale
Le Parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile mediante piattaforma
approntata dalle OO.SS. stipulanti il presente Accordo che le aziende potranno mettere a di -sposizione dei
propri lavoratori secondo le modalità enunciate nel presente articolo.
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di
welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 250 euro da utilizzare entro il
31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o
successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
• con contratto a tempo indeterminato;
• con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi,
di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi dai beneficiari i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno -31
dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono comprensivi esclusiva -mente di
eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unila -
teralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che
derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le
modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
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Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende potranno confrontarsi con la RSA o
RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto
con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipen -denti e finalizzata a
migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione,
istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettiva -mente ad
imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel
territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina,
tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni
rivolte in particolare alle PMI.
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute con le
seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
• Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
• Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a rimborso
Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die propri familiari
purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
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• Scuole materne;
• Servizi di Babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizi di mensa;
• Testi scolastici e universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi e invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
• Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle spese sostenute da parte del
lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui stipulati dal lavoratore.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 105 – Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL si rimanda alle corrispettive disposizioni di
legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore applicate al lavoratore al momento dell’adozione del
presente CCNL.
Organizzazione firme
UNILAVORO PMI – Federazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese
Legale Rappresentante: Vito Frijia
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CONFSAL FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Stranieri
Legale Rappresentante: Filippo Palmeri
UNIPEL – Unione Italiana Pelletterie
Legale Rappresentante: Vito Frijia
F.I.L.P. – Federazione Italiana Lavoratori Pelletteria
Legale Rappresentante: Filippo Palmeri
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le delegazioni trattanti indicano, la Parte firmataria, UNILAVORO PMI, nella persona del Legale
Rappresentante Dott. Vito Frijia a trasmettere il testo contrattuale al CNEL e al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Organizzazione firme
UNILAVORO PMI – Federazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese
Legale Rappresentante: Vito Frijia
CONFSAL FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Stranieri
Legale Rappresentante: Filippo Palmeri
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UNIPEL – Unione Italiana Pelletterie
Legale Rappresentante: Vito Frijia
F.I.L.P. – Federazione Italiana Lavoratori Pelletteria
Legale Rappresentante: Filippo Palmeri