CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 32314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 09/04/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per la parte civile INPS, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi, per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 aprile 2021, la Corte d'appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, ha: -) confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei primi quattro per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416, primo comma, cod. pen., nonché nei confronti del primo, del secondo, del quinto, del sesto e del settimo per vari reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti; -) dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari reati tributari; -) dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in danni dell'INPS, confermando però le statuizioni civili di condanna dei medesimi al risarcimento del danno; -) rideterminato le pene, riducendole, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) confermato le pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) -) confermato le statuizioni di confisca a norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, in qualità di promotori, costitutori ed organizzatori, ed unitamente ad altra persona, ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie) nonché di truffa aggravata ai danni dell'INPS, fatto commesso dal 2006 al settembre 2012 (capo 1 proc. n. 6303/10/21 e capo 1 proc. n. 417/12/21 unificati); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società G.L.F. soc. coop. per un totale complessivo di 5.969.927,80 euro, commesso fino al 31 dicembre 2011 (capo 3 proc. n. 417/12/21); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per un totale complessivo di 6.034.932,84 euro, commesso fino al 31 dicembre 2011 (capo 4 proc. n. 417/12/21); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società Italprima soc. coop, per un totale complessivo di 5.440.762,00 euro, commesso fino al 31 dicembre 2011 (capo 6 proc. n. 417/12/21); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per un totale complessivo di 2.554.939,68 euro, commesso fino al 31 dicembre 2011 (capo 7 proc. n. 417/12/21); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società Medservice soc. coop. per un totale complessivo di 10.302.954,07 euro, commesso fino al 31 dicembre 2011 (capo 9 proc. n. 417/12/21); ---) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società Opera soc. coop. per un totale complessivo di 1.517.820,55 euro, commesso fino al 30 novembre 2011 (capo 11 proc. n. 417/12/21). Sono stati inoltre ritenuti responsabili agli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti imputati a titolo di truffa aggravata in danno dello Stato, e costituiti da fittizi licenziamenti ed assunzioni di dipendenti, così da indurre in errore l'INPS e da fruire di agevolazioni non spettanti, integrate dal risparmio di contribuzioni per un importo complessivo di 362.205,00 euro, commessi tra il 1° aprile 2009 ed il 31 dicembre 2010 (capo 37 proc. n. 6303/10/21). Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, sono stati condannati: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni ed un mese di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni ed un mese di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione. A tutti gli imputati è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ha presentato memoria la parte civile INPS, con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati congiuntamente in un unico atto, sono articolati in nove motivi.3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.552 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di specificità delle imputazioni. Si deduce che le imputazioni non sono state enunciate in forma chiara e precisa. Si rappresenta, quanto al reato associativo, che il capo di accusa non contiene né la distinzione tra programmazione strategica e operatività delittuosa, né l'indicazione degli elementi da cui desumere ambito e momento costitutivo dell'associazione, né la precisazione dei ruoli concretamente assunti dagli imputati, né la menzione delle attività svolte da ciascuno di questi nel sodalizio. Si segnala, poi, quanto ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che l'imputazione è formulata attraverso un mero richiamo al testo delle norme. Si evidenzia che una conferma di questi rilievi è desumibile dal ruolo attribuito dalle pronunce di merito alla cooperativa CED quale strumento essenziale del meccanismo fraudolento, sebbene si tratti di ente non menzionato nelle imputazioni, e di tema introdotto dalla difesa, così violandosi anche il precetto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Si aggiunge che il dato della indisponibilità dei libri contabili delle cooperative da parte dei consulenti, evocato come indicativo della fittizietà delle cooperative, è richiamato per la prima volta dalla sentenza di secondo grado. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alle prove introdotte dalla difesa. Si deduce che la sentenza di primo grado aveva omesso qualunque sostanziale valutazione delle prove a discarico presentate dalla difesa, come ammesso anche dalla sentenza di secondo grado, e che questa lacuna imponeva una pronuncia di nullità della sentenza di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alle prove introdotte dalla difesa. Si deduce, innanzitutto, che la sentenza di secondo grado ha affermato la inattendibilità dei testi della difesa, sulla base di mere congetture, in particolare facendo riferimento al rapporto di "dipendenza" tra detti testi e i ricorrenti, o alla incapacità di individuare il preciso momento in cui essi dichiaranti si relazionavano con i legali rappresentanti delle società asseritamente fittizie. Si deduce, poi, che la sentenza di secondo grado ha "svalutato" le prove documentali prodotte dalla difesa sempre muovendo da argomenti congetturali.3.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta fittizietà delle cooperative. Si deduce che la sentenza impugnata, del tutto congetturalmente, ha proceduto attraverso una indebita operazione di omologazione, in particolare, ricorrendo al metodo di valorizzare una singola circostanza, relativa ad una sola società, per ritenerla riferibile a tutte le altre società indicate nelle imputazioni. Si segnalano, come emblematiche, la valorizzazione della indisponibilità dei libri contabili della società "Opera" da parte dei consulenti, ovvero degli acquisiti di terreni in Marocco da parte delle società "[OSCURATO:PERSONA]" e "Coop. Impianti", ovvero ancora del c.d. "passaggio di manodopera". Si rappresenta, poi, che non sono state tenute in debito conto le dichiarazioni dei testi Pantaleo e Cavallini, i quali hanno rispettivamente affermato, il primo, di aver avuto reali rapporti con i legali rappresentanti delle cooperative, e, il secondo, di aver rinvenuto le password delle cooperative presso il "CED". Si osserva, ancora, che la sentenza impugnata non ha neanche risposto alle censure sulla inattendibilità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene si fossero evidenziata l'assenza di riscontri, il carattere di deposizione a "singhiozzo" e con contenuti contraddittori, nonché l'evidente tendenza a millanterie, come quelle relative a "conoscenze" con i servizi segreti. 3.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere. Si deduce che la sentenza impugnata non dice nulla in ordine agli elementi costitutivi necessari per affermare l'esistenza di una struttura associativa e non risponde alle specifiche censure dell'atto di appello. Si segnala che, nell'atto di appello, si era denunciata l'assenza di argomentazioni del Tribunale sia in ordine all'esistenza del c.d. "patto associativo", sia con riguardo alla individuazione dei ruoli concretamente svolti dai ricorrenti nel sodalizio illecito. 3.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione all'associazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati fine già in primo grado, limitandosi a rilevare che il Tribunale era incorso in una mera omissione di pronuncia e che non può ravvisarsi una pronuncia di proscioglimento dai reati fine in termini di «evidenza di estraneità». Si aggiunge che, significativamente, la sentenza di primo grado, ha restituito ai due ricorrenti appena indicati i beni sequestrati. A ( 3.7. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che manca qualunque motivazione sul punto, pur avendo gli imputati, negli atti di appello, evidenziato la loro incensuratezza, il loro positivo comportamento processuale ed il lasso di tempo trascorso. 3.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca. Si deduce che la confisca è stata disposta senza distinguere la riferibilità dei singoli beni ai singoli imputati, e senza adeguare il contenuto dell'ablazione ai proscioglimenti per prescrizione pronunciati in appello con riguardo a numerosi reati fine. 3.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata pronuncia sul motivo di appello concernente la sospensione della prescrizione durante il termine di deposito della sentenza. Si deduce che illegittimamente il Tribunale aveva disposto la sospensione della prescrizione durante il termine di deposito della sentenza di primo grado, e che altrettanto illegittimamente la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi per carenza di interesse non essendo ancora maturato il periodo di prescrizione. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre sinteticamente gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, senza spiegare specificamente perché la G.L.F. soc. coop. e la Medservice soc. coop. fossero soggetti fittizi, meramente interposti rispetto al [OSCURATO:PERSONA], e facendo ricorso, analogicamente, a circostanze relative ad altre cooperative cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo. Si aggiunge che i conti di G.L.F. soc. coop. e di Medservice soc. coop. facevano capo personalmente a [OSCURATO:PERSONA] e non a soggetti formalmente estranei a tali società, e che dagli stessi non sono risultati trasferimenti anomali verso il Marocco, come invece emerso con riguardo ad altri enti ritenuti fittizi. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.Si deduce che la sentenza impugnata, ai fini della pena, ha omesso di considerare che il ricorrente, se pure sia stato colpevole, era comunque una mera "pedina" nelle mani dei componenti dell'associazione per delinquere. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre sinteticamente gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, senza spiegare specificamente perché la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. fossero soggetti fittizi, meramente interposti rispetto al [OSCURATO:PERSONA], e facendo ricorso, analogicamente, a circostanze relative ad altre cooperative cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo. Si aggiunge che i conti di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. facevano capo personalmente a [OSCURATO:PERSONA] e non a soggetti formalmente estranei a tali società, e che dagli stessi non sono risultati trasferimenti anomali verso il Marocco, come invece emerso con riguardo ad altri enti ritenuti fittizi. 5.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata, ai fini della pena, ha omesso di considerare che il ricorrente, se pure sia stato colpevole, era comunque una mera "pedina" nelle mani dei componenti dell'associazione per delinquere. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 6.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre sinteticamente gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, senza spiegare specificamente perché Italprima soc. coop., quando fu gestita da [OSCURATO:PERSONA], fosse un soggetto fittizio, meramente interposto rispetto al [OSCURATO:PERSONA], e facendo ricorso, analogicamente, a circostanze relative ad altre cooperative cui il medesimo Girgenti era estraneo. Si aggiunge che i conti di Italprima soc. coop. facevano capo personalmente a [OSCURATO:PERSONA] e non a soggetti formalmente estranei a tali società, e che dagli stessi non sono risultati trasferimenti anomali verso il Marocco, come invece emerso con riguardo ad altri enti ritenuti fittizi.6.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata, ai fini della pena, ha omesso di considerare che il ricorrente, se pure sia stato colpevole, era comunque una mera "pedina" nelle mani dei componenti dell'associazione per delinquere. 7. La memoria presentata dall'INPS conclude per l'inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi e per la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che denunciano il difetto di specificità delle imputazioni, deducendo, in particolare, che quella concernente il reato associativo non contiene le necessarie indicazioni su momento costitutivo, operatività del gruppo e attività svolte dai supposti partecipi, mentre quelle relative ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti sono formulate sulla base di un mero richiamo alle norme di legge, e che, ai fini della condanna, sono valorizzati elementi di fatto non indicati nell'atto di accusa. Le imputazioni, infatti, contengono gli elementi necessari per comprendere senza limiti o equivoci il contenuto delle accuse ascritte a ciascuno degli imputati. Per quanto concerne il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, le imputazioni di cui al capo 1 proc. n. 6303/10/21 e di cui al capo 1 proc. n. 417/12/21, poi unificati in sentenza, danno precisa indicazione: -) del ruolo e dell'attività di ciascun accusato quale amministratore di fatto di società fittizie; -) dell'accordo associativo tra gli stessi al fine di commettere reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie) nonché di truffa aggravata ai danni dell'INPS attraverso dette società fittizie; -) della operatività dell'associazione dal 2008 al settembre 2012. Sono, inoltre, dettagliatamente elencati, nelle successive imputazioni, i numerosissimi reati fine. Con riferimento ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti per i quali è stata confermata la condanna emessa in primo grado, le imputazioni contengono puntuale indicazione: -) della singola società emittente le false fatture; -) del ruolo di ciascun imputato all'interno della singola società; -) delle A singole fatture ritenute mendaci, precisando, per ognuna di esse, data, numero, imponibile, IVA da corrispondere e prestazione di riferimento). Per quanto attiene al fatto contestato a titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato in ordine al quale sono state confermate le statuizioni risarcitorie, l'imputazione dà menzione in modo analitico: -) delle singole società attraverso le quali sarebbe stata perpetrata la truffa; -) del ruolo svolto nelle stesse da ciascun imputato; -) delle modalità attraverso le quali si sarebbero realizzati gli artifici e raggiri, costituiti da fittizi licenziamenti ed assunzioni di dipendenti; -) dell'errore nel quale sarebbe stato indotto il soggetto passivo, consistito nel riconoscimento di agevolazioni non spettanti per assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in seguito a cessazioni di rapporti di lavoro; -) della precisa entità del profitto, complessivamente quantificato in 362.205,00 euro, e distinto anche in relazione ai singoli lavoratori; -) della data e del luogo del fatto, indicato come protrattosi dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010. Né, d'altro canto, può avere rilievo la mancata indicazione, nell'imputazione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., di specifiche circostanze, come quelle concernenti il ruolo attribuito alla cooperativa CED nel meccanismo fraudolento, o la indisponibilità dei libri contabili delle società fittizie da parte dei consulenti. Innanzitutto, si tratta di elementi che non incidono sulla comprensione delle accuse. Può aggiungersi, inoltre, che il ruolo attribuito alla cooperativa CED nel meccanismo fraudolento, come si evidenzia negli stessi ricorsi, si ricollega ad un profilo introdotto proprio dalla difesa, per cui non può definirsi certo "a sorpresa", mentre il dato della indisponibilità dei libri contabili delle società fittizie da parte dei consulenti costituisce un semplice elemento indiziante, come tale liberamente valutabile dal Giudice di merito, e quindi estraneo al contenuto dell'imputazione. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che denunciano la mancata dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alle prove introdotte dalla difesa. Va infatti osservato che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01, nonché, più di recente, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01).Questa soluzione, inoltre, è stata ritenuta ripetutamente conforme ai principi costituzionali. Si è infatti più volte affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, secondo comma, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., in quanto la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (cfr. Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381-01, e Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831- 01). Da quanto evidenziato, discende che l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle prove introdotte dalla difesa costituisce vizio che deve essere emendato dal giudice di appello, e non può comportare la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con ritrasmissione degli atti al giudice di primo grado. Se, infatti, non comporta regressione del grado di giudizio il vizio derivante dall'assenza integrale della motivazione, non può comportare regressione del grado di giudizio nemmeno il vizio derivate da carenza parziale di motivazione. 4. In parte manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite sono le censure enunciate nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che per ragioni di economia espositiva debbono essere esaminate congiuntamente, e che contestano l'erronea valutazione degli elementi di prova prodotti dalla difesa, la ritenuta fittizietà delle cooperative utilizzate operativamente per frodare Fisco e INPS e la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, deducendo, in particolare, il ricorso a mere congetture, la valorizzazione di dichiarazioni inattendibili e non supportate da riscontri, l'assenza di indicazioni in ordine al c.d. "patto associativo" e ai ruoli svolti dai singoli nel sodalizio illecito. 4.1. La sentenza impugnata afferma l'esistenza di un'associazione per delinquere facente capo, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a frodare Fisco ed INPS ed articolata su due consorzi, il CILSI e il LORD, i quali gestivano diverse cooperative, solo formalmente esistenti, attraverso le quali erano consumati i reati fine.4.1.1. La Corte d'appello illustra gli elementi dai quali desume le conclusioni appena indicate in ordine alla esistenza dell'associazione per delinquere ed alla sua concreta operatività. Si premette che: -) il consorzio CILSI, creato il 23 febbraio 2005, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di facchinaggio, trasporto e traslochi, nonché assunzione in appalto di lavori, servizi e forniture, faceva capo ed una società cooperativa di cui era presidente [OSCURATO:PERSONA] e vicepresidente [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito il 5 novembre 2007 da [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:SOCIETA]., invece, era stata creata da [OSCURATO:PERSONA], e si trasformò in società consortile per azioni 1'11 maggio 2010, con consiglieri il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostituendo CILSI nei rapporti con le cooperative quando iniziarono le verifiche della Guardia di Finanza nei confronti di quest'ultimo. Si rappresenta, poi, che le società cooperative facenti capo ai due consorzi debbono ritenersi inesistenti, perché: -) una lavoratrice denunciò di aver ricevuto una lettera di licenziamento da una cooperativa della quale non era mai stata dipendente; -) le sedi legali di molte di tali cooperative erano fittizie, o facevano riferimento ad immobili in disuso o abbandonati, ed erano state trasferite in Sicilia, nonostante le aziende lavorassero al nord; -) i rappresentanti legali mutavano continuamente ed erano persone diverse da quelle che provvedevano alla effettiva gestione delle imprese; -) tutte le password di accesso ai conti correnti delle singole cooperative, e per le comunicazioni dei rapporti di lavoro alle stesse facenti capo, nonché carta intestata e moduli per affidamenti in subappalto relativi alle cooperative furono rinvenute presso il consorzio CILSI e presso il CED, ossia il centro elaborazione dati a servizio delle cooperative; -) in relazione a diverse società cooperative, come "Opera", non sono stati rinvenuti i libri sociali, necessari per verificare chi fossero i soci lavoratori delle stesse. Si rileva, inoltre, che le cooperative erano gestite unitariamente perché: -) erano tutte formalmente amministrate dalle stesse persone o da persone a queste collegate, in genere per rapporti di parentela (figlio, suoceri, ecc.); -) in gran parte spostarono i loro rapporti con il consorzio CILSI al consorzio LORD, quando iniziarono le verifiche fiscali nei confronti del primo, come desumibile dai flles rinvenuti presso tali enti, e dalle dichiarazioni di testimoni (si citano, in particolare, quelle di Zanellati); -) secondo le dichiarazioni di molti testimoni, come ad esempio Gatti, Zanellati, Piantarosa, Aichoune, Lamachi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Felletti, Bocchi, Zironi, erano di fatto amministrate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano delle assunzione e del recapito delle buste paga, e svolgevano la loro attività sempre nel medesimo posto, i magazzini dell'interporto di Bologna; -) sui conti correnti delle cooperative "Opera", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "La logistica", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", "Emilwork", "Gif" e "CED" era delegato ad operare lo stesso soggetto, ossia [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza dell'arrivo di bonifici ad "Opera" da parte dei consorzi CILSI e LORD ha effettuato trasferimenti di ingenti somme senza giustificazione alla "DAR Immobiliare", che aveva tra gli amministratori anche [OSCURATO:PERSONA], e che ha acquistato immobili per un valore di 722.500,00 euro; -) altri trasferimenti all'estero sono stati fatti da "[OSCURATO:PERSONA]", nonostante gli insoluti, e da "[OSCURATO:PERSONA]", per l'importi di 2.000.000,00 di euro per l'acquisto di terreni. Si espone, quindi, che, dagli accertamenti bancari e dalle verifiche fiscali, emergeva che il rapporto tra i consorzi e le cooperative era finalizzato alla evasione dell'IVA, in quanto il consorzio si procurava i contratti dalla connmittenza e poi li trasferiva alle cooperative unitamente all'IVA, che queste, però, non pagavano. Si aggiunge che le conclusioni in ordine all'uso illecito delle cooperative sono confermate anche dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno ammesso che il nucleo dirigente dei consorzi utilizzava le cooperative per ottenere vantaggi previdenziali e per finanziarsi, e dall'accertamento relativo alla frode ai danni dell'INPS di cui al capo 37, avente ad oggetto una impennata di richieste di agevolazioni contributive per riassunzioni di dipendenti, relativa a ben 236 dipendenti passati da una cooperativa all'altra senza mai smettere di lavorare nello stesso posto, e per un importo di 362.205,12, come confermato da numerosi testimoni specificamente indicati, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], citato dalla difesa. Si precisa che [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che vi sarebbero stati dei mancati versamenti IVA, ma gli aveva assicurato, contrariamente a quanto accaduto, che queste inadempienze sarebbero state contenute. sotto la soglia di punibilità penale Si osserva, ancora, che la stabilità dell'accordo illecito è confermata dalla circostanza che le operazioni illegali risalivano già al 2007 e si erano protratte fino al 2012, e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati da rapporti di parentela, in quanto i primi due erano coniugi, ed il secondo era fratello del terzo e cugino del quarto. 4.1.2. La Corte d'appello risponde analiticamente alle deduzioni della difesa. Si rappresenta, in particolare, che: -) le comunicazioni dei consorzi alle cooperative per chiedere se le stesse intendevano avvalersi dei servizi offerti dai primi erano un modo per fornire un giustificazione formale alla gestione accentrata; -) i files della gestione dei movimenti e dei saldi dei conti correnti relativi a svariate cooperative e delle password delle stesse sono stati rinvenuti nel computer di [OSCURATO:PERSONA] presso CILSI; -) le dichiarazioni di alcuni dei testi della difesa attribuiscono sì un ruolo amministrativo ai soggetti formalmente legali rappresentanti delle cooperative, ma sono spesso generiche, provengono da persone dipendenti degli imputati, e contrastano con quelle di numerosi altri testi (si sintetizzano le deposizioni di Gatti, Zanellati, Piantarosa, Aichoune, Lamachi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Felletti, Bocchi, Zironi, gli ultimi due indicati dalla difesa); -) il consulente tecnico della difesa ha fornito un contributo irrilevante in quanto ha detto di non essere al corrente degli omessi versamenti IVA, non avendo esaminato i bilanci, e non ha saputo spiegare perché i consorzi cambiavano cooperativa, ma lasciando gli stessi dipendenti. Si evidenzia, inoltre, che i conti di alcune cooperative sono stati svuotati proprio in concomitanza con il pagamento delle fatture da parte del consorzio e le relative disponibilità sono state utilizzate per acquisti di immobili e terreni in favore dei ricorrenti, senza alcuna giustificazione e senza che i legali rappresentanti delle cooperative abbiano mai sollevato questioni o chiesto chiarimenti in ordine alla sparizione di ingenti somme. Si indicano, in proposito, ad esempio: -) i trasferimenti di importi pari a 722.500,00 euro, prelevati da [OSCURATO:PERSONA] tra il 29 aprile ed il 13 maggio 2010 dai conti delle cooperative "Opera" e "[OSCURATO:PERSONA]", fatti pervenire alla "DAR Immobiliare", e da questa utilizzati per l'acquisto di un complesso immobiliare nel Comune di Migliarino; -) i trasferimenti all'estero di 800.000,00 euro, effettuati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" per l'acquisto di un terreno in Marocco, nonostante una perdita consistente di esercizio e di un consistente debito di IVA non adempiuto; -) i trasferimenti all'estero di 2.000.000,00 di euro, effettuati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" per l'acquisto di un terreno in Marocco. Si segnala, quindi, che il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] emerge: -) dalle dichiarazioni di dipendenti del CILSI e del CED, come [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i due, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono indicati come i «principali» nonché «punti di riferimento»; -) dagli accertamenti bancari relativi ai trasferimenti delle somme di denaro delle società cooperative, evidenzianti il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come preposta alla gestione dei conti correnti e degli investimenti immobiliari della "DAR Immobiliare", e, quindi, diretta utilizzatrice delle somme provenienti dalle cooperative; -) dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno detto di essere stati preposti ai consorzi CILSI e LORD ed alle società dai quattro ricorrenti di origine extra- comunitaria, ed hanno riferito che costoro gestivano i contratti e i «cambi cooperativa», e si erano anche fatti carico delle loro spese processuali. Si precisa, ancora, che l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si fonda sia sulla convergenza reciproca, sia sulla convergenza con tutti gli altri dati acquisiti al processo. 4.2. Le conclusioni della sentenza impugnata tanto in ordine all'affermazione dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di truffe ai danni dell'INPS, quanto in ordine alla dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali capi, organizzatori e promotori della stessa sono immuni da vizi. Innanzitutto, le prove testimoniali e documentali, ivi comprese quelle prodotte dalla difesa, sono state esaminate analiticamente ed il loro significato è stato apprezzato alla luce del quadro complessivo delle risultanze istruttorie acquisite al processo. È in questa prospettiva che debbono essere valutate le spiegazioni relative alla scarsa attendibilità o alla irrilevanza degli elementi indicati dalla difesa, o, al contrario, in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni dei testi di accusa, ivi comprese quelle dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, in considerazione della copiosa mole delle fonti di prova esaminate e convergenti con la prospettazione accusatoria, il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e sull'esclusione dell'efficacia liberatoria degli elementi addotti dalla difesa non può certo dirsi fondato su basi congetturali, o comunque manifestamente illogico. In particolare, non può dirsi manifestamente illogica l'affermazione secondo cui, nella specie, i legali rappresentanti debbono essere ritenuti prestanome anche nelle ipotesi in cui avrebbero svolto attività di amministrazione delle cooperative, nei termini riferiti da alcuni dei testi della difesa: come rappresenta la Corte d'appello, lo svolgimento dell'attività amministrativa descritta è comunque compatibile con la subordinazione alle direttive degli attuali ricorrenti ritenuti capi del sodalizio illecito, evidenziata da altre fonti di prova. Per quanto concerne la fittizietà delle cooperative, e la natura di meri "strumenti" delle stesse nelle mani degli attuali ricorrenti, la sentenza impugnata ha indicato una pluralità di elementi altamente significativi. Su tutti, appaiono particolarmente rilevanti: a) l'ubicazione delle sedi sociali presso immobili inesistenti o in disuso, e, spesso, in Sicilia, ossia a grandissima distanza dal luogo di svolgimento delle prestazioni, i magazzini dell'interporto di Bologna; b) la gestione diretta da parte dei ricorrenti condannati ex art. 416 cod. pen. delle attività ufficialmente riferite alle cooperative, nonostante queste fossero formalmente amministrate da altri soggetti; c) il continuo avvicendarsi tra le cooperative nei rapporti con i terzi, anche per avvalersi indebitamente di agevolazioni previdenziali collegate alla riassunzione di lavoratori in mobilità, e sebbene il luogo di svolgimento delle prestazioni fosse sempre lo stesso; d) il ripetuto "svuotamento" dei conti correnti delle cooperative per importi ingenti, come esemplificato nelle vicende di "Opera", "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", in concomitanza con il pagamento delle fatture da parte del consorzio, per utilizzare le relative disponibilità per acquisti di immobili e terreni in favore dei ricorrenti, senza alcuna giustificazione formale e senza la formulazione di alcun rilievo da parte dei legali rappresentanti di tali cooperative. Anche relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi di un'associazione per delinquere, la sentenza impugnata risulta correttamente motivata. Invero, è indicato un rapporto di continuo coordinamento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], protrattosi almeno dal 2008 al 2012, caratterizzato dall'utilizzo di numerose cooperative, formalmente amministrate da altri, costituenti schemi formali cui trasferire VIVA dovuta, poi da queste non versata, e alle quali sono state anche sottratte senza alcuna giustificazione cospicue disponibilità finanziarie, per reinvestirle in immobili in Italia e all'estero. Né può dirsi che i ruoli degli associati non sono stati individuati, in quanto la Corte d'appello ha espressamente evidenziato che i ricorrenti hanno gestito direttamente per diversi anni, coordinandosi tra loro, una molteplicità di rapporti di lavoro e prestazioni con i clienti, eseguiti sempre nello stesso luogo, i magazzini dell'interporto di Bologna, e per importi relativi a svariati milioni di euro, avvalendosi di cooperative esistenti solo formalmente, amministrate da prestanome, che si succedevano ripetutamente tra di loro, alle quali facevano emettere fatture, ma non versare VIVA, e dei cui proventi disponevano liberamente per scopi completamente estranei al loro oggetto sociale. 5. Manifestamente infondate sono le censure proposte nel sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'erronea valutazione degli elementi di prova prodotti dalla difesa, la ritenuta partecipazione all'associazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, che costoro già in primo grado sono stati assolti dai reati fine e hanno ottenuto la restituzione dei beni loro sequestrati. 5.1. La sentenza impugnata premette che la pronuncia di primo grado non costituisce un ostacolo alla affermazione di penale responsabilità dei due ricorrenti appena precisati per il reato di cui all'art. 416, primo comma, cod. pen., perché il Tribunale non ha assolto tali imputati dai reati fine, ma, diversamente, ha omesso di pronunciarsi nei loro confronti in ordine alle relative contestazioni. La Corte d'appello, poi, osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano stabilmente inseriti nel gruppo illecito, promuovendone l'attività, e svolgendo funzioni organizzative, «con ruoli certamente primari e apicali alla realizzazione del programma criminoso». In particolare, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], si rappresenta che lo stesso, da un lato, ha ricevuto anche deleghe ad effettuare operazioni immobiliari per conto della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]". Dall'altro, pur essendo, a suo dire, solo socio lavoratore di "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", ha svolto attività gestionali in ordine ai rapporti di lavoro, ai passaggi dei dipendenti da una cooperativa all'altra e agli appalti di servizi in diretta collaborazione con il fratello [OSCURATO:PERSONA], la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], ed il cugino [OSCURATO:PERSONA]: -) per "[OSCURATO:PERSONA]", come dichiarato dai testi Piantarosa e Giatti; -) per "[OSCURATO:PERSONA]", "Opera" e "MedService", come riferito dal teste Zanellati e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore delle stesse; -) per "[OSCURATO:PERSONA]", come affermato dal teste e dipendente [OSCURATO:PERSONA]; -) più in generale, per tutte le cooperative collegate ai consorzi CILSI e CED, come riportato dai testimoni Viero, dipendente del CILSI e del CED, Felletti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], el [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di queste; -) per le cooperative consorziate a LORD, quali "Opera", "Emilwork", "Italprima" e "Medservice", come dichiarato dal teste della difesa Loveci, nonché dai testi Monaco, responsabile del magazzino di "Italprima", Cerchiari, responsabile operativo di "Emilwork" e di "Medservice", e Bocchi, libero professionista il quale si è ripetutamente rivolto ai consorzi CILSI e LORD per reperire manodopera per servizi di facchinaggio. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata evidenzia che lo stesso, pur avendo dichiarato di essere stato semplice addetto ai servizi di segreteria per le società "GLF" e "Opera" per quasi un anno, ha svolto importanti attività gestionali sia nel settore finanziario, sia con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle cooperative. Relativamente al primo profilo, si rappresenta che il ricorrente in discorso: -) aveva la delega ad operare sui conti correnti delle cooperative consorziate con CILSI e LORD; -) ha trasferito fondi dalle cooperative alla "DAR Immobiliare", ad esempio per importi pari a 722.500,00 euro, prelevati tra il 29 aprile ed il 13 maggio 2010 dai conti delle cooperative "Opera" e "[OSCURATO:PERSONA]", poi utilizzati per l'acquisto di un complesso immobiliare nel Comune di Migliarino. In ordine al secondo profilo, poi, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività gestionali in ordine ai rapporti di lavoro, ai passaggi dei dipendenti da una cooperativa all'altra e agli appalti di servizi in diretta collaborazione con il cugino [OSCURATO:PERSONA], la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], e l'altro cugino [OSCURATO:PERSONA]: -) per "[OSCURATO:PERSONA]", "Opera" "MedService", come riferito dai coimputato [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore delle stesse, e [OSCURATO:PERSONA]; -) per "[OSCURATO:PERSONA]", come affermato dal teste e dipendente [OSCURATO:PERSONA]; -) più in generale, per tutte le cooperative collegate ai consorzi CILSI e CED, come riportato dai testimoni Viero, dipendente del CILSI e del CED, Felletti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], el [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di queste; -) per le cooperative consorziate a LORD, quali "Opera", "Emilwork", "Italprima" e "Medservice", come dichiarato dal teste della difesa Loveci, nonché dai testi Monaco, responsabile del magazzino di "Italprima", Cerchiari, responsabile operativo di "Emilwork" e di "Medservice", e Bocchi, libero professionista il quale si è ripetutamente rivolto ai consorzi CILSI e LORD per reperire manodopera per servizi di facchinaggio. 5.2. Anche con riguardo all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali capi, organizzatori e promotori dell'associazione per delinquere in esame le conclusioni della sentenza impugnata sono incensurabili. Innanzitutto, è corretta l'affermazione secondo cui nessuna preclusione ai fini in esame deriva dalla sentenza di primo grado. Invero, la sentenza di primo grado ha omesso qualunque pronuncia sulle imputazioni a carico dei due ricorrenti appena indicati con riguardo ai reati fine, come emerge, immediatamente, dalla lettura del dispositivo emesso dai Tribunale. Vi è poi da rilevare come molteplici, precise e convergenti sono le fonti di prova che evidenziano un diretto, continuativo e importante contributo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento sia delle attività di gestione del personale delle cooperative, anche ai fini del passaggio dei dipendenti da una società all'altra, sia delle attività finanziarie, culminate con l'operazione, realizzata dal secondo, di svuotamento dei conti di alcune di esse per un ingente importo ed al fine di consentire ai correi di acquistare un complesso immobiliare. 6. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel settimo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'omessa considerazione dell'incensuratezza, del buon comportamento processuale e del lasso di tempo trascorso. Va premesso che il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone l'esistenza di elementi positivamente valutabili a favore del reo. Ora, in primo luogo, gli elementi indicati non sono in sé decisivi, ed anzi quello dell'incensuratezza è, per espressa previsione dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., da solo insufficiente. In secondo luogo, il buon comportamento processuale è asserito in modo del tutto generico; la sentenza impugnata, anzi, precisa che gli imputati non hanno offerto alcuna collaborazione. In terzo luogo, poi, non va trascurata la gravità dei fatti, per i danni provocati all'Erario ed all'INPS, per la protrazione nel tempo delle condotte, e per la articolazione delle stesse, caratterizzata dal sistematico ricorso ad una cospicua pluralità di schermi societari. 7. Diverse da quelle consentite in questa sede sono le censure formulate nell'ottavo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che contestano le statuizioni di confisca, perché non distinte per imputati e non ridotte per entità nonostante la dichiarazione di prescrizione in ordine a numerosi reati fine. Occorre rilevare che le statuizioni di confisca, disposte dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non hanno costituito oggetto di appello, come puntualmente rileva la sentenza impugnata. Di conseguenza, in ordine alle stesse si è formata una preclusione, che impedisce di esaminare eventuali doglianze proposte con il ricorso per cassazione. In ogni caso, la sentenza impugnata precisa che i beni sottoposti a confisca sono di valore nettamente inferiore all'IVA evasa, anche avendo riguardo ai solo importi per i quali ha confermato l'affermazione di penale responsabilità. 8. Prive di specificità sono le censure enunciate nel nono motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata pronuncia sul motivo di appello concernente la sospensione della prescrizione durante il termine di deposito della sentenza. In effetti, come osservato dalla Corte d'appello la statuizione della sentenza di primo grado che aveva sospeso la prescrizione durante il decorso del termine per il suo deposito è priva di qualunque incidenza pratica. Precisamente, in primo grado non era maturata alcuna prescrizione; in appello, poi, i termini per dichiarare la prescrizione sono stati calcolati senza tener conto della sospensione indicata dal Tribunale. 9. Manifestamente infondate, prive di specificità o diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. In parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre gli argomenti esposti dal Tribunale e che le società di cui il ricorrente era legale rappresentante erano effettivamente gestita dal medesimo. 9.1.1. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società "G.L.F." per un totale complessivo di 5.969.927,80 euro nell'anno 2011 (capo 3 proc. n. 417/12/21), e dalla società "Medservice" per un totale complessivo di 10.302.954,07 euro nell'anno 2011 (capo 9 proc. n. 417/12/21), sulla base di una pluralità di elementi. La Corte d'appello premette che il ricorrente è diventato legale rappresentante di entrambe le società lo stesso giorno, il 4 gennaio 2011, e, precedentemente, lavorava in una discoteca, mentre era estraneo al settore della logistica.Rileva, poi, che le due società: -) avevano come unico cliente il consorzio LORD; -) erano state fondate, "G.L.F.", da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], si era occupato di tutto, e quindi anche di reperire e pagare il notaio, e, "Medservice", da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e formalmente intestate ad [OSCURATO:PERSONA], come da questo dichiarato in udienza; -) avevano entrambe una sede inspiegabilmente collocata in Sicilia, nonostante le attività si svolgessero in Emilia-Romagna, e inesistente, in quanto "G.L.F." era ubicata presso un fabbricato ad un piano, intestato alla ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA], raggiungibile attraverso una strada sterrata, privo di utenze attive, unitamente ad una decina di altre società, tra cui "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], collegate ad un solo campanello, mentre "Medservice" era ubicata in una costruzione ancora in fase di ultimazione, vuota e priva sia di corrente elettrica, sia di insegne. Segnala, ancora, quanto al concreto svolgimento delle attività delle due ditte, che: -) diversi dipendenti della "Medservice", come Melloni, Fabbri e Bertozza, hanno detto di aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e hanno detto di aver incontrato Roccafiorita, al più, una sola volta; -) sui conti correnti di "G.L.F." e di "Medservice" era delegato ad operare [OSCURATO:PERSONA], come emerso dagli accertamenti bancari della Guardia di Finanza. Osserva, quindi, che i testi della difesa, i quali hanno riferito di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle società, non offrono riferimenti temporali precisi, e che il precisato ricorrente, già in precedenza, aveva collaborato alle attività del gruppo, ad esempio rendendosi titolare di deleghe per le assemblee delle cooperative "La logistica" e "[OSCURATO:PERSONA]" nel 2009, unitamente a Giacalone e Girgenti, ovvero mettendo a disposizione un indirizzo per la sede di altre cooperative, come "Emilwork", "Team facchini" e "[OSCURATO:PERSONA]". 9.1.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti rilasciate da "G.L.F." e da "Medservice" sono immuni da vizi. La sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi da cui desumere l'inesistenza effettiva delle due società e la gestione del personale e del denaro alle stesse facenti capo da persone ben diverse dal ricorrente. In particolare, estremamente significativi sono gli elementi costituiti da: -) l'ubicazione delle sedi delle due società presso strutture inutilizzabili e prive di allacciamento ai servizi essenziali, in luoghi lontanissimi da quelli interessati dai rapporti di lavoro; -) la gestione effettiva del personale delle due società da parte di persona diversa da Roccafiorita, e precisamente di [OSCURATO:PERSONA], uno degli appartenenti all'illecito sodalizio; -) la gestione dei conti correnti delle due società da parte di [OSCURATO:PERSONA], altro componente dell'illecito sodalizio. Né, d'altro canto, sono indicate censure enunciate nell'atto di appello alle quali non avrebbe risposto la sentenza impugnata. 9.2. Diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena in ragione del ruolo marginale del ricorrente. La sentenza impugnata ha fissato la pena complessiva in due anni ed un mese di reclusione, in misura quindi prossima al minimo edittale e con un aumento della continuazione pari ad un solo mese, negando inoltre le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell'attuale ricorrente. Si può aggiungere che i fatti ascritti al medesimo, per come ricostruiti, sono di rilevante gravità anche per l'entità dei danni arrecati all'Erario. 10. Manifestamente infondate, prive di specificità o diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. In parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre gli argomenti esposti dal Tribunale e che le società di cui il ricorrente era legale rappresentante erano effettivamente gestita dal medesimo. 10.1.1. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" per un totale complessivo di 6.034.932,84 euro nell'anno 2011 (capo 4 proc. n. 417/12/21), e dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" per un totale complessivo di 2.554.939,68 euro nell'anno 2011 (capo 7 proc. n. 417/12/21), sulla base di una pluralità di elementi. La Corte d'appello premette che il ricorrente è diventato legale rappresentante di entrambe le società lo stesso giorno, il 17 dicembre 2010. Rileva, poi, che le due società: -) avevano entrambe una sede inspiegabilmente collocata in Sicilia, nonostante le attività si svolgessero in [OSCURATO:PERSONA], e inesistente, in quanto ubicate presso un fabbricato ad un piano, intestato alla ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA], raggiungibile attraverso una strada sterrata, privo di utenze attive, unitamente ad una decina di altre società, tra le quali "G.L.F.", collegate ad un solo campanello; -) non hanno esibito i libri contabili, pur richiesti dagli inquirenti. Segnala, ancora, quanto al concreto svolgimento delle attività, che "[OSCURATO:PERSONA]": -) è subentrata negli appalti di "TNT Express" in Emilia-Romagna già alla fine di gennaio 2011; -) era gestita, secondo le dichiarazioni di più dipendenti, come Felletti, o Badalucco, da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi prossimi congiunti. Osserva, quindi, che i testi della difesa, i quali hanno riferito di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle società, hanno comunque ammesso la sua ridotta presenza sul luogo di lavoro, e che il precisato ricorrente, già in precedenza, aveva collaborato alle attività del gruppo, ad esempio rendendosi titolare di deleghe per le assemblee delle cooperative "La logistica" e "[OSCURATO:PERSONA]" nel 2009, unitamente a Roccafiorita e Girgenti. 10.1.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti rilasciate da "[OSCURATO:PERSONA]" e da "[OSCURATO:PERSONA]" sono immuni da vizi. La sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi da cui desumere l'inesistenza effettiva delle due società e la gestione del personale alle stesse facenti capo da persone ben diverse dal ricorrente. In particolare, estremamente significativi sono gli elementi costituiti da: -) l'ubicazione delle sedi delle due società presso strutture inutilizzabili e prive di allacciamento ai servizi essenziali, in luoghi lontanissimi da quelli interessati dai rapporti di lavoro; -) la gestione effettiva del personale delle due società da parte di persona diversa da Giacalone, e precisamente di [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti, ossia dai vertici dell'illecito sodalizio. Né, d'altro canto, sono indicate censure enunciate nell'atto di appello alle quali non avrebbe risposto la sentenza impugnata. 10.2. Diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena in ragione del ruolo marginale del ricorrente. La sentenza impugnata ha fissato la pena complessiva in due anni ed un mese di reclusione, in misura quindi prossima al minimo edittale e con un aumento della continuazione pari ad un solo mese, negando inoltre le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali, anche specifici e recenti, dell'attuale ricorrente. Si può aggiungere che i fatti ascritti al medesimo, per come ricostruiti, sono di rilevante gravità anche per l'entità dei danni arrecati all'Erario. 11. Manifestamente infondate, prive di specificità o diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. In parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre gli argomenti esposti dal Tribunale e che le società di cui il ricorrente era legale rappresentante erano effettivamente gestita dal medesimo. 11.1.1. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rilasciate dalla società "Italprima" per un totale complessivo di 5.440.762,00 euro nell'anno 2011 (capo 6 proc. n. 417/12/21), sulla base di una pluralità di elementi. La Corte d'appello premette che il ricorrente, divenuto legale rappresentante di "Italprima" il 3 gennaio 2011, già in precedenza, nel 2009, aveva collaborato alle attività del gruppo criminale, rendendosi titolare di deleghe per le assemblee delle cooperative "La logistica" e "[OSCURATO:PERSONA]" unitamente a Roccafiorita e Giacalone. Rileva, poi, che "Italprima": -) aveva una sede inspiegabilmente trasferita da Modena in Sicilia, nonostante le attività si svolgessero in Emilia-Romagna, e inesistente, in quanto ubicata in una costruzione ancora in fase di ultimazione, vuota e priva sia di corrente elettrica, sia di insegne, unitamente a "Medservice" e ad "Opera", anch'esse fittizie; -) aveva avuto come legale rappresentante, prima di Girgenti, [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esplicitamente indicato il congiunto come prestanome; -) aveva trasferito la sede da Modena in Sicilia nel maggio 2011, dopo l'inizio degli accertamenti di polizia giudiziaria sul consorzio LORD; -) era gestita, secondo le dichiarazioni di dipendenti, come Felletti, o dei coimputato [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi prossimi congiunti. Osserva, quindi, che i testi della difesa, i quali hanno riferito di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di "Italprima", hanno fatto riferimento ad un periodo successivo all'inizio degli accertamenti di polizia giudiziaria, quando vi era un preciso interesse a creare una parvenza di regolarità nell'attività delle cooperative. 11.1.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti rilasciate da "Italprima" sono immuni da vizi. La sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi da cui desumere l'inesistenza effettiva della società e la gestione del personale e del denaro alle stesse facenti capo da persone ben diverse dal ricorrente. In particolare, estremamente significativi sono gli elementi costituiti da: -) l'ubicazione della sede sociale presso una struttura inutilizzabile e priva di allacciamento ai servizi essenziali, in un luogo lontanissimo da quello interessati dai rapporti di lavoro; -) la gestione effettiva del personale delle due società da parte di persona diversa da Girgenti, e precisamente di [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti, ossia dai vertici dell'illecito sodalizio.Né, d'altro canto, sono indicate censure enunciate nell'atto di appello alle quali non avrebbe risposto la sentenza impugnata. 11.2. Diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena in ragione del ruolo marginale del ricorrente. La sentenza impugnata ha fissato la pena complessiva in due anni di reclusione, in misura quindi prossima al minimo edittale, negando inoltre le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali, anche specifici e recenti, dell'attuale ricorrente. Si può aggiungere che i fatti ascritti al medesimo, per come ricostruiti, sono di rilevante gravità anche per l'entità dei danni arrecati all'Erario. 12. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissa