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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19660/2026

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ato a CALTANISSETTA il 09/03/1986 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41114/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia.

Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dal difensore del ricorrente in data 30 marzo 2026, in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso che deducono tutti violazione di legge quanto, rispettivamente, alla insussistenza della condizione di procedibilità per difetto di querela (primo motivo); all'asserita abnormità del capo di imputazione (secondo motivo); e al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (terzo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto denunziano violazione di norme smentite dagli atti processuali, perché: - la querela, per costituire valida condizione di procedibilità, deve riferirsi all'episodio oggetto dell'imputazione e può essere sintetica nella descrizione del fatto e delle singole espressioni utilizzate, che poi possono essere oggetto di approfondimento successivo (primo motivo); - l'abnormità è un vizio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli atti del giudice e, in limitati casi, a quelli del Pubblico ministero, ma solo ove questi si arroghi competenze del giudice, mentre tale vizio non può caratterizzare il capo di imputazione, come sostiene il ricorrente, peraltro sulla sola base della pretesa divergenza tra quanto descritto in querela e quanto indicato nell'incolpazione (secondo motivo); - l'espressione completa riportata in sentenza serve a caratterizzare il tenore minaccioso della prima frase, quella riportata in imputazione, e non significa che si sia ampliata la portata della contestazione.

Rilevato che il quarto motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenutoche, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Ritenuto che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale esposta in sentenza è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, laddove la Corte territoriale ha illustrato l'effettiva idoneità intimidatoria della frase pronunciata dal ricorrente, con conseguente affermazione della sua responsabilità penale (cfr. pagg. 5- 10 della sentenza impugnata).

Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità, come sopra precisato.

Rilevato che il quinto motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui alla norma codicistica invocata non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace, come sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inamm P.Q.M29 À 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CALTANISSETTA il 09/03/1986 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41114/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dal difensore del ricorrente in data 30 marzo 2026, in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso che deducono tutti violazione di legge quanto, rispettivamente, alla insussistenza della condizione di procedibilità per difetto di querela (primo motivo); all'asserita abnormità del capo di imputazione (secondo motivo); e al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (terzo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto denunziano violazione di norme smentite dagli atti processuali, perché: - la querela, per costituire valida condizione di procedibilità, deve riferirsi all'episodio oggetto dell'imputazione e può essere sintetica nella descrizione del fatto e delle singole espressioni utilizzate, che poi possono essere oggetto di approfondimento successivo (primo motivo); - l'abnormità è un vizio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli atti del giudice e, in limitati casi, a quelli del Pubblico ministero, ma solo ove questi si arroghi competenze del giudice, mentre tale vizio non può caratterizzare il capo di imputazione, come sostiene il ricorrente, peraltro sulla sola base della pretesa divergenza tra quanto descritto in querela e quanto indicato nell'incolpazione (secondo motivo); - l'espressione completa riportata in sentenza serve a caratterizzare il tenore minaccioso della prima frase, quella riportata in imputazione, e non significa che si sia ampliata la portata della contestazione. Rilevato che il quarto motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenutoche, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ritenuto che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale esposta in sentenza è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, laddove la Corte territoriale ha illustrato l'effettiva idoneità intimidatoria della frase pronunciata dal ricorrente, con conseguente affermazione della sua responsabilità penale (cfr. pagg. 5- 10 della sentenza impugnata). Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità, come sopra precisato. Rilevato che il quinto motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui alla norma codicistica invocata non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace, come sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inamm P.Q.M29 À 26
Sentenza Cassazione n. 19660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris