Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24924/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di Alex 1-18d0rovich, proposto con un unico atto nell'interesse di entrambi i ricorrenti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avere argomentato al riguardo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che gli imputati siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, come da nota; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie poste a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente rilevato come dalle risultanze istruttorie fosse emersa con certezza la prova dell'accordo criminoso intervenuto tra i due imputati, con la relativa suddivisione dei ruoli svolti nella commissione della truffa ai danni della persona offesa (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 8, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pagina 6), che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; che gli imputati deve essere condannati altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare in complessivi C 2.690,61, oltre accessori di legge.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di Alex 1-18d0rovich, proposto con un unico atto nell'interesse di entrambi i ricorrenti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avere argomentato al riguardo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che gli imputati siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, come da nota; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie poste a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente rilevato come dalle risultanze istruttorie fosse emersa con certezza la prova dell'accordo criminoso intervenuto tra i due imputati, con la relativa suddivisione dei ruoli svolti nella commissione della truffa ai danni della persona offesa (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 8, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pagina 6), che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; che gli imputati deve essere condannati altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare in complessivi C 2.690,61, oltre accessori di legge. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris