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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43267/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12119/1941 avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Giudice di pace, riduceva la pena e la misura delle statuizioni civili fissate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la dichiarata responsabilità per i delitti loro ascritti ai sensi degli artt. 612, 581 e 582 cod. pen., come indicato in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, alla misura della pena e delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il proporre il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge.

Nell'odierno ricorso, pur deducendo apparentemente tali vizi, le censure si risolvono tutte nel contestare i diversi, supposti, vizi motivazionali, peraltro senza neppure adeguatamente affrontare le argomentazioni spese sui punti indicati nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12119/1941 avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Giudice di pace, riduceva la pena e la misura delle statuizioni civili fissate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la dichiarata responsabilità per i delitti loro ascritti ai sensi degli artt. 612, 581 e 582 cod. pen., come indicato in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, alla misura della pena e delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il proporre il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge. Nell'odierno ricorso, pur deducendo apparentemente tali vizi, le censure si risolvono tutte nel contestare i diversi, supposti, vizi motivazionali, peraltro senza neppure adeguatamente affrontare le argomentazioni spese sui punti indicati nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 43267/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris