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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25532/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del PG j..

L; c...0.-Ga.c.-C.-v 9-0 re.›-t re X: "'N ou [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 Va premesso che, per quanto risulta da detta decisione, le sentenze definitive cui si riferisce la domanda (emesse rispettivamente in data 2 luglio 2018 e 10 giugno 2021 dalla citata Corte di Appello, entrambe in riforma della decisione di primo grado) hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile: a) nel primo caso di concorso in bancarotta della Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Fiorentino, dichiarato il 7 novembre del 2012, in rapporto alla emissione di 32 delibere del Consiglio di Amm. della medesima Banca (di cui era Presidente) ; b) nel secondo caso di concorso in bancarotta di altra società, la CDM Costruzioni (fallimento dichiarato in data 1 agosto 2012), entrata in rapporto commerciale con la suddetta Banca . 1.2 Secondo la Corte di Appello - in sintesi - dalla lettura delle contestazioni emerge una rilevante diversità delle condotte, sotto il profilo finalistico, posto che nel primo caso ad essere 'incidenti' sul dissesto della Banca erano 'finanziamenti a società in crisi', mentre nel secondo caso l'esito finale della operazione (pur concorrendo a causare il fallimento della CDM) si era concretizzato in un vantaggio per la Banca.

Dunque pur trattandosi di condotte commesse entrambe nella qualità di Presidente del CdA della Banca e pur nella obiettiva contiguità temporale (tra le medesime) non può ritenersi sussistente la 'ideazione unitaria' tale da determinare il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.

La difesa del ricorrente pone un tema di metodo, evidenziando che la Corte di Appello afferma di aver esaminato la vicenda sottoposta al suo esame 'sulla base della formulazione dei capi di imputazione'.

Da ciò deriverebbe, in tesi, un primo vizio motivazionale, posto che l'esistenza o meno di «indicatori» della deliberazione tendenzialmente unitaria - rilevante ai fini della continuazione - non può derivare esclusivamente dalla verifica del contenuto delle imputazioni, dovendosi far riferimento al contenuto argomentativo e ricostruttivo delle singole decisioni.

In particolare, si rappresenta che l'esame del contenuto delle decisioni avrebbe consentito di cogliere appieno l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra le due vicende oggetto di giudizio.

Si compiono riferimenti al contenuto delle due decisioni allo scopo di evidenziare come non vi sia alcuna reale diversità 'finalistica' tra le condotte giudicate con la prima sentenza e quelle giudicate con la seconda sentenza.

Da ciò la richiesta di annullamento. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione.

Si evidenzia, in particolare, che la Corte di Appello ha omesso di considerare che anche talune delle condotte riunite già in continuazione (nella sentenza del 2 luglio 2018) avevano, in apparenza, la finalità di recar vantaggio all'istituto di credito.

Non si è realizzato, pertanto, un reale esame delle singole violazioni e del complessivo finalismo cui sono ricollegabili le condotte.

3. Il ricorso è fondato, al primo - assorbente - motivo, per le ragioni che seguono. 3.1 1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi, caratteristiche e modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3.2.

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 comma 2 cod.pen., non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.4.

Nel caso in esame il giudice della esecuzione non ha realizzato quel necessario - secondo i suddetti principi di diritto - «esame globale» delle condotte oggetto di ricostruzione nei due diversi giudizi, pur in presenza di taluni indicatori storici (identità del bene giuridico aggredito / inerenza delle condotte al ruolo svolto dal Verdini in seno all'Istituto di credito) che rendevano 'non improbabile' la sussistenza del medesimo disegno criminoso, limitando la valutazione ad una sorbk di 'presa d'atto' di una diversa finalità tra le condotte, fondata sull'esame delle contestazioni.

Tale assetto argomentativo non può ritenersi adeguato, posto che la complessità degli intrecci finanziari - per come esposta dalla difesa del ricorrente - rendeva doveroso un approfondimento cognitivo teso a rintracciare le linee complessive dell'agire illecito del Verdini, e, dunque, l'eventuale correlazione - sul piano degli effetti - tra il dissesto della Banca e quello della società CDM .

Va pertanto disposta una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del PG j.. L; c...0.-Ga.c.-C.-v 9-0 re.›-t re X: "'N ou [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 Va premesso che, per quanto risulta da detta decisione, le sentenze definitive cui si riferisce la domanda (emesse rispettivamente in data 2 luglio 2018 e 10 giugno 2021 dalla citata Corte di Appello, entrambe in riforma della decisione di primo grado) hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile: a) nel primo caso di concorso in bancarotta della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Fiorentino, dichiarato il 7 novembre del 2012, in rapporto alla emissione di 32 delibere del Consiglio di Amm. della medesima Banca (di cui era Presidente) ; b) nel secondo caso di concorso in bancarotta di altra società, la CDM Costruzioni (fallimento dichiarato in data 1 agosto 2012), entrata in rapporto commerciale con la suddetta Banca . 1.2 Secondo la Corte di Appello - in sintesi - dalla lettura delle contestazioni emerge una rilevante diversità delle condotte, sotto il profilo finalistico, posto che nel primo caso ad essere 'incidenti' sul dissesto della Banca erano 'finanziamenti a società in crisi', mentre nel secondo caso l'esito finale della operazione (pur concorrendo a causare il fallimento della CDM) si era concretizzato in un vantaggio per la Banca. Dunque pur trattandosi di condotte commesse entrambe nella qualità di Presidente del CdA della Banca e pur nella obiettiva contiguità temporale (tra le medesime) non può ritenersi sussistente la 'ideazione unitaria' tale da determinare il riconoscimento della continuazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione. La difesa del ricorrente pone un tema di metodo, evidenziando che la Corte di Appello afferma di aver esaminato la vicenda sottoposta al suo esame 'sulla base della formulazione dei capi di imputazione'. Da ciò deriverebbe, in tesi, un primo vizio motivazionale, posto che l'esistenza o meno di «indicatori» della deliberazione tendenzialmente unitaria - rilevante ai fini della continuazione - non può derivare esclusivamente dalla verifica del contenuto delle imputazioni, dovendosi far riferimento al contenuto argomentativo e ricostruttivo delle singole decisioni. In particolare, si rappresenta che l'esame del contenuto delle decisioni avrebbe consentito di cogliere appieno l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra le due vicende oggetto di giudizio. Si compiono riferimenti al contenuto delle due decisioni allo scopo di evidenziare come non vi sia alcuna reale diversità 'finalistica' tra le condotte giudicate con la prima sentenza e quelle giudicate con la seconda sentenza. Da ciò la richiesta di annullamento. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione. Si evidenzia, in particolare, che la Corte di Appello ha omesso di considerare che anche talune delle condotte riunite già in continuazione (nella sentenza del 2 luglio 2018) avevano, in apparenza, la finalità di recar vantaggio all'istituto di credito. Non si è realizzato, pertanto, un reale esame delle singole violazioni e del complessivo finalismo cui sono ricollegabili le condotte. 3. Il ricorso è fondato, al primo - assorbente - motivo, per le ragioni che seguono. 3.1 1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi, caratteristiche e modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 comma 2 cod.pen., non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione non ha realizzato quel necessario - secondo i suddetti principi di diritto - «esame globale» delle condotte oggetto di ricostruzione nei due diversi giudizi, pur in presenza di taluni indicatori storici (identità del bene giuridico aggredito / inerenza delle condotte al ruolo svolto dal Verdini in seno all'Istituto di credito) che rendevano 'non improbabile' la sussistenza del medesimo disegno criminoso, limitando la valutazione ad una sorbk di 'presa d'atto' di una diversa finalità tra le condotte, fondata sull'esame delle contestazioni. Tale assetto argomentativo non può ritenersi adeguato, posto che la complessità degli intrecci finanziari - per come esposta dalla difesa del ricorrente - rendeva doveroso un approfondimento cognitivo teso a rintracciare le linee complessive dell'agire illecito del Verdini, e, dunque, l'eventuale correlazione - sul piano degli effetti - tra il dissesto della Banca e quello della società CDM . Va pertanto disposta una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appel
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