CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 30827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Napoli il 16/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diNapoli rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva sostituito lamisura di sicurezza della libertà vigilata precedentemente applicata allaricorrente per la durata di un anno con quella della casa lavoro per la durataminima di due anni.A sostegno dell’aggravamento della misura controversa, il Tribunale disorveglianza di Napoli richiamava le frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] un soggetto pregiudicato e le denunce riportate dalla ricorrente per i reati diminacce e lesioni personali commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni diSalvatore [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censuradifensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenutasussistenza dei presupposti per l’aggravamento della misura di sicurezzaoriginariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA], che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Napoli con un percorso argomentativo incongruo esvincolato dalle emergenze processuali, che veniva richiamate in terminimeramente assertivi.Si deduceva, in proposito, che, nel disporre la sostituzione della libertàvigilata applicata alla ricorrente, per la durata di un anno, con quella della casalavoro, per la durata minima di due anni, il Tribunale di sorveglianza di Napolinon aveva tenuto conto della personalità e del processo rieducativo intrapresodalla ricorrente dopo l’esecuzione della misura controversa, rispetto al quale nonassumevano un rilievo sfavorevole gli elementi di valutazione richiamati nelladecisione censurata, che, allo stato, non risultavano asseverati da pronuncegiurisdizionali.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti per la sostituzione della misura di sicurezza dellalibertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella della casa lavoro,che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli rispetto delleemergenze processuali, tenuto conto dei comportamenti della ricorrente, reiteratinel tempo, che rendevano evidente l’elevata pericolosità sociale della prevenuta,che manifestava una scarsa disponibilità ad avviare un percorso di emenda delproprio vissuto criminale. Tale condizione di pericolosità, peraltro, apparivaaccentuata dal radicamento del suo nucleo familiare, derivante dalla caraturacriminale del padre, correttamente richiamato dalla decisione censurata, conl’ambiente della criminalità organizzata partenopeaIl Tribunale di sorveglianza di Napoli, innanzitutto, richiamava la circostanzache [OSCURATO:PERSONA] era stata controllata in compagnia di [OSCURATO:PERSONA],che era un soggetto pregiudicato per un reato di bancarotta fraudolenta, incompagnia del quale la ricorrente veniva trovata dalle Forze dell’ordine, alle qualinon riusciva a alcuna spiegazione sulle ragioni che l’avevano indotta, in quelmomento, ad accompagnarsi all’individuo in questione.Si evidenziava, al contempo, che la ricorrente era stata denunciata per i reatidi minacce e lesioni personali, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai dannidi [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso dell’esame reso davanti alle Forze dell’ordine,aveva precisato di essere stato colpito con dei caschi, sul capo e sul corpo, dadue soggetti, che individuava in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checonosceva come soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti edestorsioni. Si confermava, in questo modo, l’elevata pericolosità sociale dellaricorrente, che gravitava nell’ambiente della criminalità organizzata partenopea eoperava – anche in considerazione della caratura criminale dei suoi familiari,opportunamente richiamata nella decisione censurata – con modalità talmentegravi da rendere incontroversa la mancanza o comunque la scarsa disponibilitàad avviare un percorso di emenda del proprio vissuto stratificato criminale, taleda incidere favorevolmente sulla misura di sicurezza in atto applicata nei suoiconfronti.Questi episodi, di per sé sintomatici dell’elevata pericolosità sociale dellaricorrente, peraltro, non venivano valutati isolatamente, ma veniva correlati agliesiti delle attività d’intercettazione, registrate nell’aprile del 2024, citate a pagina4 della decisione censurata, in conseguenza delle quali la Direzione DistrettualeAntimafia di Napoli, con nota del 4 agosto 2025, segnalava la «mancatarescissione dei collegamenti con il clan di appartenenza della donna, la quale èancora una figura carismatica e con un ruolo apicale nella gestione degli affariilleciti della organizzazione camorristica di appartenenza e le frasi sintomatiche,seppur strappate, appaiono significative ed esplicite, giacche proferitenell’imminenza della scarcerazione della [OSCURATO:PERSONA], del ruolo sopra peccato dellastessa e ciò anche in relazione alla figura paterna».In questa cornice, l’ordinanza impugnata appare fondata su argomentiineccepibili e conformi alle emergenze processuali, che rendono incontroversa lacaratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua elevata pericolositàsociale, derivante dal suo radicamento familiare con l’ambiente della criminalitàorganizzata partenopea, che legittimavano l’aggravamento della misura disicurezza della libertà vigilata applicata alla ricorrente per la durata di un annocon quella della casa lavoro per la durata minima di due anni, censurata dalladifesa della ricorrente.3. Ricostruito in questi termini, alla luce dei reiterati comportamentitrasgressivi della ricorrente il percorso argomentativo seguito dal Tribunale disorveglianza di Napoli appare rispettoso delle emergenze processuali e conformealla giurisprudenza di legittimità consolidata, affermata da Sez. 1, n. 29859 del24/06/2009, Longo, Rv. 244719 - 01, secondo cui: «Rientra nel poterediscrezionale del giudice l’apprezzamento dell’accentuarsi della pericolositàsociale in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, equindi la decisione di aggravamento dell’indicata misura di sicurezza».In altri termini, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misuradell’assegnazione ad una casa di lavoro, quale conseguenza della trasgressionedegli obblighi imposti, ben può essere ancorata a fatti storici costituenti ipotesi direato, riferibili al condannato, senza che sia necessario attendere la definizionedel relativo procedimento penale.Per l’inasprimento della misura si instaura, dunque, una proceduragiurisdizionale in cui rileva la valutazione della condotta del condannato al fine distabilire se la pericolosità sociale dello stesso prescindendo dall’accertamentogiudiziale della sua responsabilità penale, che, ai presenti fini, appare priva didecisivo rilievo.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto delricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]