CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1970
Cassazione n. 09809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1970 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 9 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata e truffa. Rilevato che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già proposto in appello, e come tali, manifestamente infondati, posto che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare, la Corte di appello ha motivato sulla attendibilità delle persone offese e sul riconoscimento effettuato nelle pagine da 19 a 21, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. nella pagine 21 e 22 e sulla dosimetria della pena e sul giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente