CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39447/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA_ dato avviso alle parti;) udrta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell'Il dicembre 2019, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate con riferimento al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) - 223, comma 1 n. 1 in relazione al fallimento della Savoldi costruzioni s.r.l. art. 216 legge fall. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge per illegalità della pena, sostenendo che l'imputato era stato condannato ai sensi dell'art. 2621 cod. civ. nella formulazione di cui alla novella del 2015 , nonostante i fatti fossero antecedenti alla novella anzidetta; il Giudice del patteggiamento — sostiene il ricorrente — avrebbe, invece, dovuto verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato prescritti dalla disposizione ante 2015, in particolare il superamento delle soglie di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ciò posto, data la limitazione apportata dalla novella in discorso, il ricorso, in primo luogo, non è ammissibile se la doglianza del ricorrente denunzia difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, da questo punto di vista, va anche rimarcata l'assoluta genericità dell'impugnativa che indulge su questo aspetto, ma non lamenta concretamente il mancato superamento delle soglie di punibilità. In secondo luogo, se la doglianza pone un problema di qualificazione giuridica, essa del pari si scontra con i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Anche in questo caso è la stessa genericità del ricorso che impedisce di comprendere se vi sia il propugnato difetto, rispetto al concreto inquadramento giuridico del fatto. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il con