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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13273/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nigito [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 10626/2022 depositata il 16/12/2022.Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuenteNigito [OSCURATO:PERSONA], dell’intimazione di pagamento n.29720189000148372, notificata il 2 ottobre 2018, relativa a una serie dicartelle riferite a tributi erariali (Irpef, Iva, Irap), in funzione di recupero dicredito d’imposta e tasse automobilistiche per annualità comprese tra il1998 e il 2008.La contribuente eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’Agentedella riscossione Ragusa in luogo di quello di Novara, la carenza dimotivazione dell’intimazione per mancata allegazione delle cartelle sottesee, soprattutto, la prescrizione dei crediti tributari in assenza di idonei attiinterruttivi.Si costituiva l’Agente della riscossione – all’epoca Riscossione SiciliaS.p.A., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione – eccependopreliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 21 d.lgs.546/1992 e sostenendo inoltre di avere regolarmente notificato una seriedi atti interruttivi quali iscrizioni ipotecarie e preavvisi di fermo.

Su istanzadell’Agente, la CTP autorizzava la chiamata in causa dell’Agenzia delleEntrate, che si costituiva aderendo alla prospettazione del concessionario,affermando trattarsi di lite concernente soltanto l’intimazione dipagamento e la regolarità delle notifiche sottese.Con sentenza n. 1496/2/2019, depositata il 13 dicembre 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso dellacontribuente, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione.

Il giudicerilevava, infatti, che le intimazioni prodotte dall’Agente non erano idonee adimostrare l’interruzione dei termini prescrizionali, risultando prive dielementi idonei a collegarle con certezza alle cartelle richiamate.Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, ribadendo la ritualità delle notifiche e la presenza di attiinterruttivi, nonché la sopravvenuta cessazione della materia delcontendere per la cartella n. 29720050019232021, azzerata ex lege aisensi dell’art. 4 d.l. 119/2018.

L’Agenzia delle Entrate si costituivachiedendo la riforma della sentenza; la contribuente spiegava appelloincidentale insistendo sull’incompetenza territoriale e sulla nullitàdell’intimazione.Con sentenza n. 10626/5/2022, depositata il 16 dicembre 2022, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiarava estinto il giudizioper cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n.29720050019232021, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agente conriferimento alle cartelle relative a tasse automobilistiche n.29720110018239538 e n. 29720140002968879, per le quali ritenevadimostrata l’interruzione della prescrizione triennale, e confermava invecel’annullamento delle restanti cartelle, ritenendo che la documentazioneprodotta non consentisse di verificare la riferibilità degli atti interruttivialle cartelle indicate.

L’appello incidentale della contribuente venivarigettato.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate – Riscossione, articolando tre motivi di impugnazione.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha dichiaratodi aderire integralmente alle ragioni del ricorso principale.

La contribuenteNigito Teresa è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia edomessa motivazione, deducendo che il giudice di appello avrebbecompletamente omesso di esaminare il motivo con cui l’Agente dellariscossione aveva contestato la ritenuta carenza di atti interruttivi dellaNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026prescrizione e la valutazione delle relative produzioni documentali.

Ilricorrente afferma che la Corte regionale non avrebbe indicato alcunelemento del proprio convincimento, limitandosi a confermare in modoapodittico la decisione di primo grado e rendendo impossibile il controllosulla logicità della motivazione.Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.La censura è infondata perché muove dal presupposto, non rispondente altesto della decisione impugnata, che la Corte territoriale abbia omesso didelibare il motivo di appello relativo alla prescrizione e agli atti interruttivi.Al contrario, la sentenza dà conto, con motivazione riconoscibile econtrollabile, (i) del criterio di individuazione del termine prescrizionaleapplicabile e (ii) della valutazione della documentazione prodottadall’Agente ai fini dell’interruzione, distinguendo le posizioni in cui taleriferibilità è stata ritenuta non dimostrata da quelle (tasseautomobilistiche) in cui è stata, invece, ritenuta provata.In particolare, la Corte regionale ha preso le mosse dall’individuazione deltermine prescrizionale, chiarendo (a fronte della prospettazionedell’appellante) che, per i tributi erariali, «per i tributi erariali IRPEF, IRAPe IVA non sono previsti termini brevi di prescrizione, non essendosicuramente assimilabili a prestazioni periodiche in ragione dellaautonomia dei singoli anni di imposta e dei relativi presupposti».

Lamotivazione, dunque, non si limita a un apodittico richiamo al decisum diprimo grado, ma esplicita la ratio per cui non è condivisibile l’impostazioneche vorrebbe la riconduzione di tali crediti all’art. 2948 c.c., valorizzandol’autonomia di ciascuna annualità e la diversità del presupposto impositivo.Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale ha quindi esaminato ilsegmento, propriamente fattuale, relativo alla tenuta della pretesa sotto ilprofilo temporale, ricostruendo la cronologia degli atti e l’incidenza di unasospensione legale: «la cartella veniva notificata il 5/09/2007,l’intimazione di pagamento veniva notificata il 12/09/2017 e la LeggeNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/202627.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossione coattiva fino al15/03/2014», traendone la conseguenza che, «alla data della notificadell’atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi al perfezionamentodella prescrizione».

Tale passaggio mostra che la Corte dà conto deglielementi che reputa decisivi (date, sospensione, calcolo del residuo),rendendo verificabile l’iter logico seguito.Chiarito il parametro normativo e la sequenza temporale di riferimento, laCorte regionale ha poi affrontato la questione «cardine» delle doglianzedell’Agente, ossia l’idoneità degli atti prodotti a dimostrare l’interruzione e,soprattutto, la loro sicura riferibilità alle singole partite iscritte a ruolo.Nella sentenza d’appello, infatti, si legge che «le intimazioni prodottedall’Agente della riscossione non sono risultate idonee ai fini delladimostrazione circa l’interruzione della prescrizione […] in quantoassolutamente carenti dei requisiti per essere messi in relazione con leprecedenti cartelle» e che «la documentazione prodotta […] risultaincompleta […] non risulta sufficientemente dimostrato che l’intimazione dipagamento si riferisca alla cartella indicata e che la ricevuta di ritornosovrapposta sia alla stessa riferibile».

Siffatta motivazione non è riducibilea mera apparenza: essa individua un preciso criterio di valutazione(necessità di collegamento univoco tra atto interruttivo e cartella/partita)e spiega, con riferimento alle produzioni, perché tale collegamento non siastato ritenuto dimostrato per alcune cartelle.

Ne discende che non èconfigurabile il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia,essendovi stata una chiara statuizione sul punto, né quello di cui al n. 5,nei limiti oggi consentiti, poiché non è ravvisabile alcuna anomaliamotivazionale integrante il difetto del «minimo costituzionale».Da quanto precede è già evidente che la doglianza non intercetta alcunaomissione decisionale: la Corte territoriale (a) ha precisato il termineprescrizionale ritenuto applicabile alle diverse voci, (b) ha ricostruito lacronologia degli atti e l’incidenza della sospensione legale e (c) haNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026espresso una valutazione in ordine alla spendibilità, ai fini interruttivi,degli atti prodotti, ritenendo in più casi non provata la riferibilità deglistessi alle cartelle indicate.

Il ricorso, in realtà, sollecita una rivalutazionedel materiale istruttorio e dell’apprezzamento di merito sulla sufficienzadel collegamento tra atti e partite, operazione che non può esserecompiuta in questa sede al di fuori degli stretti limiti del nuovo art. 360, n.5, c.p.c.Giova d’altronde ricordare che il vizio di omessa pronuncia si configuraesclusivamente quando manchi qualsiasi statuizione su un capo delladomanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all’inesistenza diuna decisione sul punto per la mancanza di un provvedimentoindispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n.7472; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).Mette in conto soggiungere che «in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un “fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia» (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940).Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in tema diricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione;secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» enella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione(Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014,n. 19881).Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 d.P.R.602/1973, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e degli artt. 2946ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancataimpugnazione, la prescrizione applicabile non sarebbe quella breve propriadei tributi sottesi, bensì la prescrizione ordinaria decennale riferita al titoloesecutivo unitario risultante dal ruolo.

Il ricorrente argomenta che lanormativa di settore e la giurisprudenza di legittimità avrebberoriconosciuto un effetto novativo e unificante del ruolo, con conseguenteapplicazione dell’art. 2946 c.c. all’azione di riscossione esercitatadall’Agente.Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata, inoltre, si è correttamente misurata con il nucleodella censura, chiarendo che la stabilizzazione della pretesa per mancataNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026impugnazione della cartella non è, di per sé, idonea a mutare il regimeprescrizionale nei termini prefigurati dal ricorrente.

In particolare, la Corted’appello ha esplicitato che, «se una cartella di pagamento divienedefinitiva per mancata impugnazione, le sanzioni tributarie e gli interessiche da essa derivano si prescrivono in cinque anni, e non dieci, decorrentidalla notifica dell’atto esattoriale», mostrando quindi di distinguere,nell’ambito del medesimo carico, le diverse componenti e i relativi termini.In tale cornice, l’assunto di ADER circa un preteso effetto «novativo eunificante» del ruolo, tale da imporre in via generalizzata l’art. 2946 c.c.,si risolve in una lettura alternativa del sistema, che la sentenza d’appellonon accoglie e che, soprattutto, non può essere ricondotta a un error iniudicando ravvisabile nei termini denunciati, giacché la Corte territorialeha proprio escluso che la definitività della cartella comporti,automaticamente e unitariamente, l’applicazione del termine decennale atutte le voci.

In ogni caso, e in linea con l’accertamento in fatto svoltodalla Corte regionale, la doglianza non si confronta utilmente con la ratiodecidendi ulteriore, fondata sulla mancanza di prova della riferibilità degliautomobilistiche): profilo che, di per sé, rende recessiva la tesidell’applicazione indiscriminata del termine decennale.A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha svolto un accertamentopuntuale anche sul piano fattuale, ricostruendo la sequenza degli attirilevanti ai fini della prescrizione, affermando che «la cartella venivanotificata il 5/09/2007, l’intimazione di pagamento veniva notificata il12/09/2017 e la Legge 27.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossionecoattiva fino al 15/03/2014», e traendone la conclusione che «alla datadella notifica dell’atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi alperfezionamento della prescrizione».

Tale accertamento, non utilmentecensurabile in questa sede se non nei limiti del nuovo art. 360, n. 5,c.p.c., conferma non solo la correttezza giuridica della qualificazione delNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026termine applicabile, ma anche la mancata maturazione della prescrizionedecennale, risultando l’intimazione stessa «notificata ben entro il terminedecennale» e dunque idonea ad interromperne il decorso.

La conclusionecui giunge la sentenza d’appello risulta dunque pienamente conforme aiprincipi affermati da questa Corte, la quale ha affermato che laprescrizione non può dirsi maturata ove non sia decorso il terminedecennale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, nontrovando applicazione né la decadenza di cui all’art. 1, comma 5-bis, l.156/2005 (riferita solo alle cartelle), né l’art. 2953 c.c. in difetto di titologiudiziale (Cass. n. 11760/2019 cit.).Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per nonessersi la Corte territoriale espressa sulla specifica eccezione con la qualel’Agente della riscossione aveva invocato l’applicazione della prescrizionedecennale dell’azione di riscossione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs.112/1999 e dell’art. 2946 c.c.

Si deduce che tale questione eraritualmente introdotta nel giudizio di appello e formava parte integrantedel devolutum, sicché l’omesso esame integrerebbe violazione dell’art.112 c.p.c.Il terzo motivo è infondato.Dalla lettura della sentenza d’appello emerge infatti che la Corteterritoriale ha affrontato la questione della prescrizione in modo espressoe completo, sia sul piano giuridico sia su quello fattuale, sicché non èconfigurabile alcuna omissione di pronuncia.La CTR, dopo avere dichiarato l’estinzione del giudizio per la cartellaoggetto di stralcio ex lege, ha espressamente ricostruito la sequenza degliaffermando che le intimazioni prodotte dall’Agente «non sono risultateidonee ai fini della dimostrazione circa l’interruzione della prescrizione» eche «non risulta sufficientemente dimostrato che l’intimazione diNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026pagamento si riferisca alla cartella indicata».

La Corte ha dunqueesaminato il tema dell’effettiva idoneità degli atti interruttivi dedottidall’Agente, rigettando nel merito la pretesa di quest’ultimo, e ha poiindividuato il termine prescrizionale applicabile alle singole categorie ditributi, affermando che, per le cartelle divenute definitive, «le sanzionitributarie e gli interessi […] si prescrivono in cinque anni» e che, per letasse automobilistiche, opera la prescrizione triennale (ibidem).In tal modo, la CTR ha inequivocabilmente preso posizione anche sullaquestione oggi prospettata con il terzo motivo: la ricostruzione del giudiceregionale, infatti, presuppone e contiene una valutazione – ancorché nonallineata alla ricostruzione del ricorrente – sull’inesistenza di un terminedecennale generalizzato dell’azione di riscossione ai sensi degli artt. 19–20del d.lgs. 112/1999. [OSCURATO:PERSONA], escludendo la prescrizione decennale eapplicando i diversi termini brevi corrispondenti alle singole categorie ditributi, ha implicitamente ma chiaramente rigettato la tesi dell’Agente,secondo cui l’azione di riscossione dovrebbe essere soggetta,unitariamente e in via generalizzata, alla prescrizione decennale.Né giova sostenere che la Corte regionale avrebbe omesso di pronunciarsisulla tesi, prospettata dall’Agente, dell’esistenza di una prescrizionedecennale «unitaria» dell’azione di riscossione in forza degli artt. 19 e 20del d.lgs. 112/1999 e dell’art. 2946 c.c.

La decisione d’appello, infatti,affronta il tema della prescrizione e dell’interruzione con argomentazioneche, per struttura e contenuto, è incompatibile con l’asserita omissione:da un lato, nega in concreto l’utilizzabilità degli atti invocati comeinterruttivi, affermando che «non sono risultate idonee ai fini delladimostrazione circa l’interruzione della prescrizione» e che «non risultasufficientemente dimostrato che l’intimazione di pagamento si riferisca allacartella indicata»; dall’altro, individua termini differenziati per le diversevoci (cinque anni per sanzioni e interessi; tre anni per tasseautomobilistiche), così escludendo, sul piano logico-giuridico,Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’accoglimento della tesi della prescrizione decennale generalizzata.

In altritermini, la Corte territoriale ha rigettato la prospettazione dell’Agente nonperché l’abbia trascurata, ma perché ha adottato un impianto decisoriodiverso e incompatibile con essa.

Ciò è sufficiente ad escludere la dedottaviolazione dell’art. 112 c.p.c., non ricorrendo un difetto assoluto distatuizione su una questione ritualmente devoluta.In presenza di una motivazione che affronta la questione della prescrizionein tutte le sue articolazioni – termine applicabile, atti interruttivi,conseguenze della definitività della cartella –, non può ravvisarsi alcunaomissione di pronuncia.

La Corte regionale ha esaminato la doglianza, l’haritenuta infondata e l’ha rigettata nel merito, ancorché senza richiamarepuntualmente gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999.

In definitiva, non puòconfigurarsi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,poiché il giudice regionale ha reso una pronuncia – esplicita e coerente –sulla materia della prescrizione, ritenendo applicabili i termini brevi propridelle singole pretese e negando l’esistenza del termine decennaleintrodotto dall’Agente della riscossione.Questa Corte ha affermato che “Il vizio di omessa pronuncia su unadomanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quandovi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta adottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all' Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenza trachiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo didomanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione inconcreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o alconvenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concretoNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 28308/2017;Cass. n. 18797/2018).Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Le spese vanno dichiarate irripetibili P.Q.MRigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nigito [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 10626/2022 depositata il 16/12/2022.Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuenteNigito [OSCURATO:PERSONA], dell’intimazione di pagamento n.29720189000148372, notificata il 2 ottobre 2018, relativa a una serie dicartelle riferite a tributi erariali (Irpef, Iva, Irap), in funzione di recupero dicredito d’imposta e tasse automobilistiche per annualità comprese tra il1998 e il 2008.La contribuente eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’Agentedella riscossione Ragusa in luogo di quello di Novara, la carenza dimotivazione dell’intimazione per mancata allegazione delle cartelle sottesee, soprattutto, la prescrizione dei crediti tributari in assenza di idonei attiinterruttivi.Si costituiva l’Agente della riscossione – all’epoca Riscossione SiciliaS.p.A., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione – eccependopreliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 21 d.lgs.546/1992 e sostenendo inoltre di avere regolarmente notificato una seriedi atti interruttivi quali iscrizioni ipotecarie e preavvisi di fermo. Su istanzadell’Agente, la CTP autorizzava la chiamata in causa dell’Agenzia delleEntrate, che si costituiva aderendo alla prospettazione del concessionario,affermando trattarsi di lite concernente soltanto l’intimazione dipagamento e la regolarità delle notifiche sottese.Con sentenza n. 1496/2/2019, depositata il 13 dicembre 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso dellacontribuente, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. Il giudicerilevava, infatti, che le intimazioni prodotte dall’Agente non erano idonee adimostrare l’interruzione dei termini prescrizionali, risultando prive dielementi idonei a collegarle con certezza alle cartelle richiamate.Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, ribadendo la ritualità delle notifiche e la presenza di attiinterruttivi, nonché la sopravvenuta cessazione della materia delcontendere per la cartella n. 29720050019232021, azzerata ex lege aisensi dell’art. 4 d.l. 119/2018. L’Agenzia delle Entrate si costituivachiedendo la riforma della sentenza; la contribuente spiegava appelloincidentale insistendo sull’incompetenza territoriale e sulla nullitàdell’intimazione.Con sentenza n. 10626/5/2022, depositata il 16 dicembre 2022, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiarava estinto il giudizioper cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n.29720050019232021, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agente conriferimento alle cartelle relative a tasse automobilistiche n.29720110018239538 e n. 29720140002968879, per le quali ritenevadimostrata l’interruzione della prescrizione triennale, e confermava invecel’annullamento delle restanti cartelle, ritenendo che la documentazioneprodotta non consentisse di verificare la riferibilità degli atti interruttivialle cartelle indicate. L’appello incidentale della contribuente venivarigettato.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate – Riscossione, articolando tre motivi di impugnazione.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha dichiaratodi aderire integralmente alle ragioni del ricorso principale. La contribuenteNigito Teresa è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia edomessa motivazione, deducendo che il giudice di appello avrebbecompletamente omesso di esaminare il motivo con cui l’Agente dellariscossione aveva contestato la ritenuta carenza di atti interruttivi dellaNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026prescrizione e la valutazione delle relative produzioni documentali. Ilricorrente afferma che la Corte regionale non avrebbe indicato alcunelemento del proprio convincimento, limitandosi a confermare in modoapodittico la decisione di primo grado e rendendo impossibile il controllosulla logicità della motivazione.Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.La censura è infondata perché muove dal presupposto, non rispondente altesto della decisione impugnata, che la Corte territoriale abbia omesso didelibare il motivo di appello relativo alla prescrizione e agli atti interruttivi.Al contrario, la sentenza dà conto, con motivazione riconoscibile econtrollabile, (i) del criterio di individuazione del termine prescrizionaleapplicabile e (ii) della valutazione della documentazione prodottadall’Agente ai fini dell’interruzione, distinguendo le posizioni in cui taleriferibilità è stata ritenuta non dimostrata da quelle (tasseautomobilistiche) in cui è stata, invece, ritenuta provata.In particolare, la Corte regionale ha preso le mosse dall’individuazione deltermine prescrizionale, chiarendo (a fronte della prospettazionedell’appellante) che, per i tributi erariali, «per i tributi erariali IRPEF, IRAPe IVA non sono previsti termini brevi di prescrizione, non essendosicuramente assimilabili a prestazioni periodiche in ragione dellaautonomia dei singoli anni di imposta e dei relativi presupposti». Lamotivazione, dunque, non si limita a un apodittico richiamo al decisum diprimo grado, ma esplicita la ratio per cui non è condivisibile l’impostazioneche vorrebbe la riconduzione di tali crediti all’art. 2948 c.c., valorizzandol’autonomia di ciascuna annualità e la diversità del presupposto impositivo.Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale ha quindi esaminato ilsegmento, propriamente fattuale, relativo alla tenuta della pretesa sotto ilprofilo temporale, ricostruendo la cronologia degli atti e l’incidenza di unasospensione legale: «la cartella veniva notificata il 5/09/2007,l’intimazione di pagamento veniva notificata il 12/09/2017 e la LeggeNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/202627.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossione coattiva fino al15/03/2014», traendone la conseguenza che, «alla data della notificadell’atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi al perfezionamentodella prescrizione». Tale passaggio mostra che la Corte dà conto deglielementi che reputa decisivi (date, sospensione, calcolo del residuo),rendendo verificabile l’iter logico seguito.Chiarito il parametro normativo e la sequenza temporale di riferimento, laCorte regionale ha poi affrontato la questione «cardine» delle doglianzedell’Agente, ossia l’idoneità degli atti prodotti a dimostrare l’interruzione e,soprattutto, la loro sicura riferibilità alle singole partite iscritte a ruolo.Nella sentenza d’appello, infatti, si legge che «le intimazioni prodottedall’Agente della riscossione non sono risultate idonee ai fini delladimostrazione circa l’interruzione della prescrizione […] in quantoassolutamente carenti dei requisiti per essere messi in relazione con leprecedenti cartelle» e che «la documentazione prodotta […] risultaincompleta […] non risulta sufficientemente dimostrato che l’intimazione dipagamento si riferisca alla cartella indicata e che la ricevuta di ritornosovrapposta sia alla stessa riferibile». Siffatta motivazione non è riducibilea mera apparenza: essa individua un preciso criterio di valutazione(necessità di collegamento univoco tra atto interruttivo e cartella/partita)e spiega, con riferimento alle produzioni, perché tale collegamento non siastato ritenuto dimostrato per alcune cartelle. Ne discende che non èconfigurabile il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia,essendovi stata una chiara statuizione sul punto, né quello di cui al n. 5,nei limiti oggi consentiti, poiché non è ravvisabile alcuna anomaliamotivazionale integrante il difetto del «minimo costituzionale».Da quanto precede è già evidente che la doglianza non intercetta alcunaomissione decisionale: la Corte territoriale (a) ha precisato il termineprescrizionale ritenuto applicabile alle diverse voci, (b) ha ricostruito lacronologia degli atti e l’incidenza della sospensione legale e (c) haNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026espresso una valutazione in ordine alla spendibilità, ai fini interruttivi,degli atti prodotti, ritenendo in più casi non provata la riferibilità deglistessi alle cartelle indicate. Il ricorso, in realtà, sollecita una rivalutazionedel materiale istruttorio e dell’apprezzamento di merito sulla sufficienzadel collegamento tra atti e partite, operazione che non può esserecompiuta in questa sede al di fuori degli stretti limiti del nuovo art. 360, n.5, c.p.c.Giova d’altronde ricordare che il vizio di omessa pronuncia si configuraesclusivamente quando manchi qualsiasi statuizione su un capo delladomanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all’inesistenza diuna decisione sul punto per la mancanza di un provvedimentoindispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n.7472; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).Mette in conto soggiungere che «in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un “fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia» (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940).Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in tema diricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione;secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» enella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione(Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014,n. 19881).Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 d.P.R.602/1973, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e degli artt. 2946ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancataimpugnazione, la prescrizione applicabile non sarebbe quella breve propriadei tributi sottesi, bensì la prescrizione ordinaria decennale riferita al titoloesecutivo unitario risultante dal ruolo. Il ricorrente argomenta che lanormativa di settore e la giurisprudenza di legittimità avrebberoriconosciuto un effetto novativo e unificante del ruolo, con conseguenteapplicazione dell’art. 2946 c.c. all’azione di riscossione esercitatadall’Agente.Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata, inoltre, si è correttamente misurata con il nucleodella censura, chiarendo che la stabilizzazione della pretesa per mancataNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026impugnazione della cartella non è, di per sé, idonea a mutare il regimeprescrizionale nei termini prefigurati dal ricorrente. In particolare, la Corted’appello ha esplicitato che, «se una cartella di pagamento divienedefinitiva per mancata impugnazione, le sanzioni tributarie e gli interessiche da essa derivano si prescrivono in cinque anni, e non dieci, decorrentidalla notifica dell’atto esattoriale», mostrando quindi di distinguere,nell’ambito del medesimo carico, le diverse componenti e i relativi termini.In tale cornice, l’assunto di ADER circa un preteso effetto «novativo eunificante» del ruolo, tale da imporre in via generalizzata l’art. 2946 c.c.,si risolve in una lettura alternativa del sistema, che la sentenza d’appellonon accoglie e che, soprattutto, non può essere ricondotta a un error iniudicando ravvisabile nei termini denunciati, giacché la Corte territorialeha proprio escluso che la definitività della cartella comporti,automaticamente e unitariamente, l’applicazione del termine decennale atutte le voci. In ogni caso, e in linea con l’accertamento in fatto svoltodalla Corte regionale, la doglianza non si confronta utilmente con la ratiodecidendi ulteriore, fondata sulla mancanza di prova della riferibilità degliautomobilistiche): profilo che, di per sé, rende recessiva la tesidell’applicazione indiscriminata del termine decennale.A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha svolto un accertamentopuntuale anche sul piano fattuale, ricostruendo la sequenza degli attirilevanti ai fini della prescrizione, affermando che «la cartella venivanotificata il 5/09/2007, l’intimazione di pagamento veniva notificata il12/09/2017 e la Legge 27.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossionecoattiva fino al 15/03/2014», e traendone la conclusione che «alla datadella notifica dell’atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi alperfezionamento della prescrizione». Tale accertamento, non utilmentecensurabile in questa sede se non nei limiti del nuovo art. 360, n. 5,c.p.c., conferma non solo la correttezza giuridica della qualificazione delNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026termine applicabile, ma anche la mancata maturazione della prescrizionedecennale, risultando l’intimazione stessa «notificata ben entro il terminedecennale» e dunque idonea ad interromperne il decorso. La conclusionecui giunge la sentenza d’appello risulta dunque pienamente conforme aiprincipi affermati da questa Corte, la quale ha affermato che laprescrizione non può dirsi maturata ove non sia decorso il terminedecennale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, nontrovando applicazione né la decadenza di cui all’art. 1, comma 5-bis, l.156/2005 (riferita solo alle cartelle), né l’art. 2953 c.c. in difetto di titologiudiziale (Cass. n. 11760/2019 cit.).Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per nonessersi la Corte territoriale espressa sulla specifica eccezione con la qualel’Agente della riscossione aveva invocato l’applicazione della prescrizionedecennale dell’azione di riscossione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs.112/1999 e dell’art. 2946 c.c. Si deduce che tale questione eraritualmente introdotta nel giudizio di appello e formava parte integrantedel devolutum, sicché l’omesso esame integrerebbe violazione dell’art.112 c.p.c.Il terzo motivo è infondato.Dalla lettura della sentenza d’appello emerge infatti che la Corteterritoriale ha affrontato la questione della prescrizione in modo espressoe completo, sia sul piano giuridico sia su quello fattuale, sicché non èconfigurabile alcuna omissione di pronuncia.La CTR, dopo avere dichiarato l’estinzione del giudizio per la cartellaoggetto di stralcio ex lege, ha espressamente ricostruito la sequenza degliaffermando che le intimazioni prodotte dall’Agente «non sono risultateidonee ai fini della dimostrazione circa l’interruzione della prescrizione» eche «non risulta sufficientemente dimostrato che l’intimazione diNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026pagamento si riferisca alla cartella indicata». La Corte ha dunqueesaminato il tema dell’effettiva idoneità degli atti interruttivi dedottidall’Agente, rigettando nel merito la pretesa di quest’ultimo, e ha poiindividuato il termine prescrizionale applicabile alle singole categorie ditributi, affermando che, per le cartelle divenute definitive, «le sanzionitributarie e gli interessi […] si prescrivono in cinque anni» e che, per letasse automobilistiche, opera la prescrizione triennale (ibidem).In tal modo, la CTR ha inequivocabilmente preso posizione anche sullaquestione oggi prospettata con il terzo motivo: la ricostruzione del giudiceregionale, infatti, presuppone e contiene una valutazione – ancorché nonallineata alla ricostruzione del ricorrente – sull’inesistenza di un terminedecennale generalizzato dell’azione di riscossione ai sensi degli artt. 19–20del d.lgs. 112/1999. [OSCURATO:PERSONA], escludendo la prescrizione decennale eapplicando i diversi termini brevi corrispondenti alle singole categorie ditributi, ha implicitamente ma chiaramente rigettato la tesi dell’Agente,secondo cui l’azione di riscossione dovrebbe essere soggetta,unitariamente e in via generalizzata, alla prescrizione decennale.Né giova sostenere che la Corte regionale avrebbe omesso di pronunciarsisulla tesi, prospettata dall’Agente, dell’esistenza di una prescrizionedecennale «unitaria» dell’azione di riscossione in forza degli artt. 19 e 20del d.lgs. 112/1999 e dell’art. 2946 c.c. La decisione d’appello, infatti,affronta il tema della prescrizione e dell’interruzione con argomentazioneche, per struttura e contenuto, è incompatibile con l’asserita omissione:da un lato, nega in concreto l’utilizzabilità degli atti invocati comeinterruttivi, affermando che «non sono risultate idonee ai fini delladimostrazione circa l’interruzione della prescrizione» e che «non risultasufficientemente dimostrato che l’intimazione di pagamento si riferisca allacartella indicata»; dall’altro, individua termini differenziati per le diversevoci (cinque anni per sanzioni e interessi; tre anni per tasseautomobilistiche), così escludendo, sul piano logico-giuridico,Numero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’accoglimento della tesi della prescrizione decennale generalizzata. In altritermini, la Corte territoriale ha rigettato la prospettazione dell’Agente nonperché l’abbia trascurata, ma perché ha adottato un impianto decisoriodiverso e incompatibile con essa. Ciò è sufficiente ad escludere la dedottaviolazione dell’art. 112 c.p.c., non ricorrendo un difetto assoluto distatuizione su una questione ritualmente devoluta.In presenza di una motivazione che affronta la questione della prescrizionein tutte le sue articolazioni – termine applicabile, atti interruttivi,conseguenze della definitività della cartella –, non può ravvisarsi alcunaomissione di pronuncia. La Corte regionale ha esaminato la doglianza, l’haritenuta infondata e l’ha rigettata nel merito, ancorché senza richiamarepuntualmente gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999. In definitiva, non puòconfigurarsi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,poiché il giudice regionale ha reso una pronuncia – esplicita e coerente –sulla materia della prescrizione, ritenendo applicabili i termini brevi propridelle singole pretese e negando l’esistenza del termine decennaleintrodotto dall’Agente della riscossione.Questa Corte ha affermato che “Il vizio di omessa pronuncia su unadomanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quandovi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta adottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all' Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenza trachiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo didomanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione inconcreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o alconvenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concretoNumero registro generale 4702/2023Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 13273/2026Data pubblicazione 08/05/2026formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 28308/2017;Cass. n. 18797/2018).Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese vanno dichiarate irripetibili P.Q.MRigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente
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