CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 e 61 nn. 5 e 7 cod. pen., riqualificando l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. perì. come fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità (fatto commesso in Capoliveri il 19 gennaio 2013); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, tenuto conto dei plurimi precedenti penali degli imputati, della dettagliata programmazione del furto, dell'organizzazione di una trasferta per otto persone proprio per commettere il programmato e grave delitto di furto in una banca, in orario notturno e quindi con particolare intensità dell'elemento soggettivo, il primo giudice, solo in virtù di una benevola valutazione del loro contegno processuale, aveva riconosciuto l'equivalenza fra il concesso beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti contestate); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore I