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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01742/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che I ricorso è inammissibile perché replica una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti logico-giuridici che non meritano censure in questa sede ( quanto alla responsabilità del ricorrente e alla efficacia drogante della sostanza ceduta : si veda cuarto capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.

P.Q.M. haa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che I ricorso è inammissibile perché replica una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti logico-giuridici che non meritano censure in questa sede ( quanto alla responsabilità del ricorrente e alla efficacia drogante della sostanza ceduta : si veda cuarto capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen. P.Q.M. haa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 01742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris