CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PIAZZA Roberto ricorre avverso la decisione della corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Belluno che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento della condizione di ebbrezza di cui all'imputazione per non avere tenuto conto che l'esame alcolimetrico dei liquidi biologici era stato condotto dopo alcune ore dal sinistro e che pertanto i risultati dovevano ritenersi inattendibili in quanto risentivano delle conseguenze del picco alcolico. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis C.d.S. 3. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla doglianza sul tempo trascorso tra la condotta ascritta al prevenuto e l'esecuzione degli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica, tenuto altresì conto del possibile slittamento del picco della curva alcolimetrica. Ha infatti rappresentato il giudice territoriale che non risulta contestato il risultato cui è pervenuto l'esame alcolimetrico; né risulta affermato, neppure in termini ipotetici o di scuola, che vi sia stata da parte del ricorrente assunzione di alcol successivamente all'intervento dei verbalizzanti. Ha inoltre sottolineato il giudice di appello che il risultato è stato determinato da un esame ematochimico certamente più attendibile e resistente dell'accertamento spirometrico, esame che peraltro risultava del tutto coerente con gli indici sintomatici immediatamente rilevati dai verbalizzanti che evidenziavano addirittura "difficoltà nell'eloquio", "forte odore di alcol", difficoltà nel camminare e voce impastata. Rileva la Corte di legittimità che il mero richiamo della regola scientifica, a dispetto degli esiti della misurazione meccanica e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valutazione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova ematica, trattandosi di mera doglianza in fatto che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità che si scontra con i dati che scaturiscono dall'impiego legittimo di strumentazione destinata a misurare la percentuale di alcol nei liquidi organici del conducente in presenza di veicolo coinvolto in sinistro stradale ai sensi dell'art.186 comma 4 C.d.S. e a prescindere dalla ricorrenza di indici sintomatici di uno stato di alterazione; al contrario era onere della parte interessata allegare non già un ipotetica e alternativa progressione alcolimetrica in presenza di accertamento eseguito nel rispetto della disciplina che ne regolamenta l'attuazione, bensì elementi a sostegno di una non corretta esecuzione della prova ematica ovvero di fattori patogeni interferenti con le risultanze della stessa. Manifestamente infondata è la doglianza concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bi cod.pen. la quale è stata esclusa con motivazione priva di illogicità evidenti e contraddizioni tenuto conto della gravità della condotta, tenuto conto del rilevante discostamento dal valore di soglia sia in ragione del pericolo determinato alla circolazione, sia delle conseguenze dannose provocate al conducente antagonista in ragione della propria avventata condotta di guida. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma