CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 04815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/08/1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 28 aprile 2025, depositata il 10 giugno 2025, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento del 3 aprile 2025, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo il Tribunale, dal materiale intercettativo acquisito e da numerosi servizi di osservazione svolti dalla Polizia giudiziaria era desumibile, secondo lo standard richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., la partecipazione dell'indagato alla famiglia mafiosa di Altarello, in una posizione gerarchicamente subordinata a quella di Antonio [OSCURATO:PERSONA] e con il compito di controllare le attività economiche sul territorio, da sottoporre ad estorsione. In riferimento alle esigenze cautelari, l'organo del riesame valorizzava la duplice presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche alla luce del carattere recente dei fatti investigati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. Nella prospettazione difensiva, nessun riscontro investigativo consentirebbe di ritenere dimostrata l'ipotesi accusatoria. Proprio le tre conversazioni, intercorse tra il sodale Renzo [OSCURATO:PERSONA] e il suo uomo di fiducia Vito SPINA il 19 ottobre 2022, il 3 dicembre 2022 e il 18 dicembre 2022, enfatizzate dai giudici di merito, fornirebbero elementi addirittura contrastanti con l'avversata ricostruzione, rivelando, anzitutto, la scarsa considerazione di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA], definito come "scimunito", e, quindi, non affidabile per poter essere affiliato. Inoltre, meramente congetturale sarebbe l'interpretazione offerta dall'organo del riesame delle parole "Ca su o firriu?" pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 19 ottobre 2022, apprezzate nel significato probatorio dell'attribuzione di incarichi esecutivi al [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, dal successivo dialogo captato il 18 dicembre 2022, letto nella sua trascrizione integrale, sarebbe emerso l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio.Il diverso opinare dei giudici del riesame, che si fondava su una serie di incontri dell'indagato con Mario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], registrati tra il 26 dicembre 2022 e il 20 giugno 2023, non avrebbe tenuto conto del fatto che tali soggetti ebbero a incontrarsi in luoghi pubblici, per pochissimi minuti e alla presenza di altri soggetti totalmente estranei all'indagine e che a diversi incontri l'odierno ricorrente non prese nemmeno parte. La difesa segnala, ancora, che nonostante l'utenza cellulare e l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] fossero state sottoposte a captazione dal 19 gennaio al 14 novembre 2023, nessuna conversazione d'interesse investigativo era stata estrapolata. In definitiva, anche in considerazione della mancata imputazione di reati- fine, non avrebbe potuto ritenersi dimostrata l'effettiva attribuzione all'indagato di un preciso ruolo in seno all'associazione investigata. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 274, lett. a) e c), e art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in via del tutto generica, la sussistenza delle paventate esigenze cautelari nei confronti dell'indagato sul rilievo della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e adeguata la misura applicata. 3. L'Avvocato generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo tratta il tema della gravità indiziaria e con esso si sostiene che le conversazioni intercettate fornirebbero elementi addirittura contrastanti con l'ipotesi accusatoria. La prospettazione difensiva non tiene conto dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui, «[i]n tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conformi le successive Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 e.....? - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01)».Tale insegnamento è stato ribadito in una recente pronuncia, che ha affermato che «quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01)». Le censure difensive non mettono in luce, come avrebbero dovuto, profili di manifesta illogicità dell'interpretazione fornita dai giudici di merito ai dialoghi intercettati, ma, da un lato, sovrappongono ad essa una non consentita rilettura, peraltro fondata solo su frammenti parziali dei brani captati, dall'altro, contestano, in modo affatto generico e non argomentato, la supposta "congetturalità" della interpretazione. D'altro canto, è la stessa difesa ad ammettere, a pag. 7 del ricorso, la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso investigato almeno sino al dicembre 2022, esattamente in linea con quanto emerso dal materiale intercettativo valorizzato dal Tribunale, mentre il protrarsi dell'affiliazione sino al giugno 2023, non illogicamente basata dal Tribunale su una serie di incontri con sodali, viene contestata con rilievi meramente confutativi o rivalutativi, non accettabili nella presente sede. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il Tribunale del riesame, ritenuta l'operatività della duplice presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso che potesse essere superata dalle generiche allegazioni difensive, correttamente tenendo conto, oltre che del titolo del reato, del pieno inserimento dell'indagato nelle dinamiche associative e della recente epoca di commissione dei fatti in contestazione, apprezzata, quest'ultima, in funzione dell'attualità del pericolo di recidiva. Come detto, a siffatta motivazione, priva di vizi logico-giuridici, la difesa oppone deduzioni genericamente confutative. 4. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero da colpa. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm