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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11712/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28331/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2699/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28331/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28331/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28331/2025    [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                  [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                -  Presidente -        Ord. n. sez. 2699/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -          R.G.N. 28331/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28331/2025    [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                   P.Q.MP.Q.M
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