CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 18702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 settembre 1974; avverso la sentenza del 08/02/2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre autonomi motivi di impugnazione e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 582 e 40 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe aprioristicamente ritenuto che dalla condotta dell'imputato (che, con un pugno, avrebbe colpito al volto la vittima) fosse derivata la lesione riscontrata (la scheggiatura del dente, che poi sarebbe risultata essere un mera erosione dello smalto), senza compiutamente indagare in ordine all'esistenza di un reale nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo riscontrato, ben potendo essere la "scheggiatura" del dente preesistente allo scontro con il Losano; 2.2. con il secondo ed il terzo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen. o, comunque, all'art. 62 n. 2, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe negato il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (quanto meno nella dimensione dell'eccesso colposo) o, comunque, dell'attenuante della provocazione. La corte di appello, infatti, non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, non avrebbe considerato che sarebbe stato il Lozano ad aver subito, per primo, l'aggressione diretta del Deng e che lo avrebbe colpito con un pugno soltanto in conseguenza del trattamento riservato alla compagna, la quale, avendo chiesto di poter usufruire dei servizi igienici, avrebbe ricevuto in risposta violenza fisica e verbale. Temendo per la propria incolumità e per quella della compagna (anche perché nel frattempo erano sopraggiunti dalla cucina del locale altre persone, munite di utensili vari), il Lozano avrebbe reagito, colpendo con un pugno il Deng. La condotta dell'imputato, quindi, dovrebbe ritenersi giustificata dalla necessità di salvare sé stesso e la propria compagna dal pericolo attuale (non altrimenti evitabile) di potenziali lesioni alla propria incolumità o comunque una reazione, proporzionata e non eccessiva, provocata dall'atteggiamento aggressivo del Deng. Il 17 marzo 2022, il ricorrente ha depositato ulteriori memorie con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, mentre gli altri sono inammissibili perché sostanzialmente deducono questioni di merito, sollecitando una rivisitazione della valutazione del materiale probatorio, che la Corte distrettuale ha operato sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce (peraltro genericamente, in quanto non offre una ricostruzione alternativa) che la Corte di Appello non avrebbe compiutamente indagato in ordine all'esistenza di un reale nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo, ben potendo la "scheggiatura" del dente essere preesistente allo scontro con il Losano. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato perché, anche a prescindere dalla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione, è pacifico che l'imputato abbia colpito il Deng con un pugno al volto ed è documentato (attraverso il referto medico) che alla persona offesa sia stato refertato un trauma facciale e la rottura di un elemento dentario (poi successivamente delineata in termini di "scheggiatura"). 1.3. Ebbene, la sussistenza del nesso di causalità può ben essere affermata sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza (Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/03/2000, dep. 2001, Rv. 219428). Ed in concreto, la lesione contestata è ben compatibile con la dinamica dei fatti, così come ricostruita attraverso le dichiarazioni della persona offesa, ed in particolare con il pacifico evento lesivo, riconosciuto dallo stesso imputato. A ciò si aggiunga che la contiguità temporale del referto medico e la congruenza rispetto alla dinamica dei fatti appaiono oggettivi riscontri alle dichiarazioni rese dalla parte /- offesa. fU 2. Con il secondo ed il terzo motivo (che possono essere trattati assieme perché intimamente connessi), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe negato il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (quanto meno nella dimensione dell'eccesso colposo) o, comunque, dell'attenuante della provocazione. 2.1. I motivi devono ritenersi inammissibili. All'esito dell'istruttoria dibattimentale viene accertato che, il 31 ottobre 2016, il Lozano, insieme alla sua compagna, entrava all'interno del ristorante di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di poter utilizzare i servizi igienici. [OSCURATO:PERSONA] opponeva un netto rifiuto ed accompagnava la coppia all'uscita del ristorante. Scaturiva così una lite tra i due uomini durante la quale il Lozano colpiva il Deng con un pugno. 2.2. Il ricorrente, pur deducendo violazione di legge, prospetta in realtà solo una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la Corte di Appello non avrebbe considerato che sarebbe stato il Lozano ad aver subito, per primo, l'aggressione diretta del Deng e che lo avrebbe colpito con un pugno soltanto in conseguenza del trattamento riservato alla compagna. La condotta assunta dall'imputato, sostiene il ricorrente, sarebbe stata conseguenza del timore nutrito per la propria incolumità e per quella della compagna (anche perché nel frattempo erano sopraggiunti dalla cucina del locale altre persone, munite di utensili vari). [OSCURATO:PERSONA], quindi, si sarebbe limitato a reagire alle aggressioni subite, colpendo con un pugno il Deng, a tanto costretto dalla necessità di porre al riparo sé stesso e la propria compagna dal pericolo di potenziali lesioni alla propria incolumità. 2.3. La corte di appello, invece, nel ricostruire i fatti in contestazione esclude tanto la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa (ancorché nella dimensione dell'eccesso colposo), quanto dell'attenuante della provocazione, fondando la sua valutazione su argomentazioni logiche e coerenti. Difetterebbe, secondo la corte territoriale, tanto il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, quanto il rapporto di proporzione tra il diniego opposto dal Deng ed il pugno sferrato dal Lozano. Sarebbe stato il Lozano ad iniziare la lite e quand'anche fosse stato il Deng ad aggredire il Lozano, quest'ultimo si sarebbe potuto immediatamente allontanare, sottraendosi così dall'immediato pericolo di ulteriore violenza. Ed analoghe considerazioni sono state offerte anche con riferimento all'attenuante della provocazione, esclusa sul presupposto della oggettiva sproporzione tra il rifiuto opposto dal Deng e la reazione violenta avuta dall'imputato. 2.4. È evidente che tanto presuppone una corretta ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione, ma questa Corte ha già avuto modo di precisare come la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che dì altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 2.5. In concreto, la corte territoriale ricostruisce analiticamente i fatti oggetto della contestazione valorizzando in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa (peraltro non costituita parte civile) ed i successivi riscontri documentali offerti dal referto medico. E, per il principio del libero convincimento del giudice e l'assenza di una gerarchia tra i diversi mezzi di prova, il reato di lesioni personali può essere ritenuto accertato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, Rv. 282088). Le dichiarazioni rese sono state previamente valutate nella loro attendibilità e ritenute coerenti e prive di omissioni o di intenti calunniatori, articolate lungo una precisa e lineare sequenza temporale in cui sono stati inseriti tutti i fatti oggetto della contestazione (a partire dall'ingresso nel locale di Lozano e della sua compagna), comprensive, peraltro, anche della descrizione (con valenza autoaccusatoria) della sua successiva reazione e compatibili con gli esiti del referto medico acquisito agli atti del dibattimento. 2.6. Le censure sollevate si risolvono, quindi, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ma, come è noto, i limiti di cognizione della Corte di Cassazione impediscono di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, finalizzata ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Rv. 277340). 3. I motivi devono ritenersi quindi manifestamente infondati o inammissibili. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 m