CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 125/RG. 35560 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per calunnia ai danni di agenti della Polizia penitenziaria; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché in parte riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito e in parte per manifesta infondatezza. Infatti, la sentenza impugnata, con corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la pronuncia di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, della falsità della denuncia presentata dall'imputato, tanto da configurare il delitto di calunnia (pagg. 3-4). Con riferimento al motivo di ricorso relativo al rapporto tra imputabilità e dolo del delitto nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente applicato la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020, N., Rv. 278876) che, proprio in tema di elemento soggettivo del reato di calunnia, ha stabilito che l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile (Fattispecie in tema di calunnia, in cui la Corte ha precisato che la verifica dell'elemento soggettivo deve avvenire sulla base dei fatti obiettivi, aventi valore sintomatico del fine perseguito dall'agente, senza che assumano rilevanza gli errori percettivi frutto di deliri psicotici, rilevanti solo nell'indagine sulla imputabilità.). Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci