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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 28364/2022

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l 10/09/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino rigettava la richie-sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Torino applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagati in relazione a delitti di spaccio al minuto abituale e professionale ex art.73 co.1 D.p.r. 309/90 sub capi 1) e 4), condotte meglio descritte e circostanziate in contestazione, in Torino tra fine 2020 e l'aprile 2021 (esecuzioni intervenute in data 28/2/22 per [OSCURATO:PERSONA] e il 22/2/22 per [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di moti-/ /vazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al comma I dell'art. 73 DPR 309/90; invoca l'applicazione della fatti-specie di cui all'art. 73 co. 5 del DPR 309/90 trattandosi -come si legge nella parte dell'ordinanza relativa alle esigenze cautelari- di soggetto che agiva da solo, con un solo telefono e senza particolari accorgimenti e senza alcuna capacità di pene-trazione nel mercato. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo! lamenta violazione di legge per errata in-terpretazione dell'art. 73 co. 1 DPR 309/90 piuttosto che il comma 5; nonché er-rata interpretazione di legge dell'art. 275 cod. proc. pen.

Evidenzia come gli acquirenti hanno dichiarato di avere acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] solo modestissime quantità di stupefacente e la sua assoluta mancanza di orga-nizzazione nell'attività criminosa.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari sottolinea che i fatti oggetto del pre-sente procedimento sono antecedenti rispetto a quelli dell'ultimo arresto del [OSCURATO:PERSONA], dopo il quale lo stesso si è astuto dal commettere nuovi reati.

Pertanto avrebbe meritato quanto meno una misura meno afflittiva del carcere.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 9CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto i proposti ricorso vanno dichiarati inammissibili.

2. Va rilevato, in primis, che i difensori ricorrenti ripropongono, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del proposto gravame.

3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua-tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in-dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control-lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap-prezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 3In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu-ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo-lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor-danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], i rilievi si connotano per genericità e non vi è un reale confronto critico con l'ampia, articolata e logica motivazione del tribunale della libertà, invocandosi, in realtà, una diversa e più favorevole qualificazione del fatto e sollecitando una rivalutazione del materiale indiziario, non compatibile con il giudizio di legittimità.

Ciò a fronte di una argomentata ordinanza che, dopo avere ben descritto le condotte tenute dal ricorrente e gli elementi indiziari, (arresto in flagranza per cessione di 0,70 grammi di cocaina, ricostruzione dei movimenti, intercettazioni 4telefoniche ) ha disatteso la richiesta difensiva di diversa qualificazione giuridica, non essendo configurabile uno spaccio di lieve entità alla luce del numero delle cessioni, della continuità e professionalità dimostrata, sintomatica di forniture sta-bili di stupefacente o di riserve adeguate stoccate in luoghi di esclusiva disponibi-lità.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è generico, a fronte di una motivazione del prov-vedimento impugnato che si palesa logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e quindi immune dalle proposte di censure di legittimità.

I giudici del gravame cautelare hanno infatti ben messo in luce I4-condotta del ricorrente, arrestato nella flagranza dell'attività di spaccio.

E proprio le circo-stanze concrete - ed indiscusse- nonché gli esiti degli accertamenti esperiti hanno permesso di delineai-Re la personalità del ricorrente e hanno confortato il convin-cimento della ricorrenza dell'ipotesi di reato contestata, (art. 73 co. 1 DPR 309/90) dovendosi escludere la fattispecie attenuata, alla luce delle chiare modalità dello spaccio, ben organizzato, continuo, con un numero elevato di clienti .

Le argomentazioni spese sul punto dal tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere sussistenti gjii i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato.

Per i giudici del gravame cautelare, nel caso di specie, è ictu °cui/ visibile come le condotte in esame rivestano connotazioni di continuità senza soluzione temporale, di territorialità tale da dimostrare una costante presenza commerciale in una determinata zona cittadina (la cd. piazza di spaccio), e di abitualità tale da mostrare gli indagati attivi tutti i giorni per una ampia fascia oraria, tale da assur-gere ad un vero e proprio turno di lavoro costante, che la logica impone di ritenere supportato da forniture stabili di stupefacente o da riserve adeguate stoccate in luoghi di esclusiva disponibilità: condizioni che correttamente vengono ritenute rispecchiare i parametri di maggiore gravità evidenziati dalla richiamata Sez. 6, n. 11994/2018 e ss. e che, nel contempo, renderebbero impossibile ed ingiusta una equiparazione rispetto ad illeciti che, anche quando reiterati in un periodo circoscritto di tempo, complessivamente rispettino i parametri di minore offesa alla salute pubblica delineati, invece, da Sez. 6 n. 5257/2016.

Ciò spiega per il tribunale torinese anche perché non può condividersi la perplessità dei difensori rispetto alla qualificazione giuridica più mite dei singoli fatti che ne hanno determinato l'arresto in flagranza finale, vista l'ottica investi-gativa molto più limitata del cd. pescaggio, che non può paragonarsi a quella molto più ampia ottenuta con le più invasive indagini del procedimento in esame, ove l'analisi delle condotte emerse rende, invero, innegabile che in singoli giorni, quasi sempre consecutivi, gli indagati in esame incontrassero un numero compreso tra uno e dieci clienti circa e che ad ognuno di essi cedessero almeno una dose, talora 5anche più "palline", fattore che - stando ai dati elaborati dalla GdF in ossequio al favor rei - porta a superare il centinaio di "palline" ceduto ogni mese, ossia oltre 50 ammigr nel medesimo periodo (100 unità x 0,50gr), con evidente fidelizzazione di plurimi clienti che risultano più volte in contatto con loro nello stesso periodo ( per [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Cottone, Negrescu, etc.; per [OSCURATO:PERSONA]: Casali, Diato, Gragnano, Massa, etc.).

A ciò, per il tribunale piemontese, va aggiunto che nel conteggio effettuato dalla GdF abbondano casi di interlocuzioni finalizzate a cedere più di un ovulo alla volta e che gli indagati sono risultati offrire due distinte forme di prepa-razione della "cocaina cloridrato", destinate a consumatori propensi a due modalità di assunzione, con conseguente maggiore elasticità ed ampiezza dell'offerta com-merciale illecita.

L'ordinanza in esame, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali-tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di-sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Uri, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at-tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan-titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

Ebbene, se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la rico- 6struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo-stanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel prov-vedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del prov-vedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del com-pendio indiziario.

5. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele-menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu-sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non-ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.

Secondo la logica motivazione dei giudici del gravame cautelare la conferma dell'impianto ex art.273 cod. proc. pen. si riverbera anche nella conferma del resi-duo profilo ex art.274 lett. c) cod. proc. pen. e del connesso giudizio di estremo allarme sociale reso in prime cure perché entrambi gli indagati sono professionisti consolidati del settore, dediti ogni giorno allo spaccio da almeno un anno al punto da rendere del tutto attuali le esigenze cautelari.

Sarebbe quindi irragionevole per il Tribunale di Torino ritenere che siano bastati gli arresti del 2021 e le blande pene subite per indurli a dedicarsi ad attività lecite, che invero non sono state in alcun modo riscontrate.

Si evidenzia, in proposito che l'uno ([OSCURATO:PERSONA]) più collaborativo e gerente l'at-tività in modo meno articolato, con un solo telefono e senza particolari accorgimenti linguistici, si è dimostrato sempre disponibile ad andare incontro anche ai reclami dei clienti ed è privo di riferimenti abitativi valutabili per eventuali aa.dd.; peraltro, essendo di fatto pregiudicato specifico ed infraquinquennale allo stato è ben remota una prognosi di pena infratriennale ex art.275co.2bis cod. proc. pen.

E l'altro ([OSCURATO:PERSONA]) non collaborativo nell'immediato e gerente una attività più articolata, con più tele-foni, alcuni dismessi e sostituiti nel tempo, si è dimostrato più accorto nel rimpro-verare i clienti sull'uso troppo esplicito di alcune parole espresse durante gli ordi-nativi telefonici e propenso ad accettare anche oggetti e possibili refurtive in paga-mento; peraltro, essendo di fatto pluripregiudicato specifico ed infraquinquennale allo stato per lui ancor più remota una prognosi di pena infratriennale ex 7art.275co.2bis cod. proc. pen. e la pendenza del giugno 2021 per resistenza è an-ch'essa elemento che depone per una scarsa propensione a collaborare in caso di controlli.

Bene, quindi, per i giudici torinesi, ha fatto il giudice procedente ad applicare la misura custodiale più drastica nell'immediato, essendo del tutto prematuro - come egli ha osservato - una misura cautelare meno afflittiva come gli aa.dd., dai quali essi facilmente riorganizzerebbero l'illecito commercio, anche assumendo ruoli di coordinamento o di supporto logistico rispetto ad altri esecutori materiali delle consegne: situazione che, in assenza di prospettive di lavoro lecito, lascia presagire l'elevata probabilità di violazione delle prescrizioni degli aa.dd. o di mm.cc. non custodiali.

Il provvedimento impugnato, sul punto, applica correttamente il principio secondo cui la concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito-non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785).

6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu-niaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.Mmende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso un Roma il 22 giugno 2022 Il Co1yrsigliere est sore Il Presidente V enzo P Eman le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 111G. 2022 oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/09/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino rigettava la richie-sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Torino applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagati in relazione a delitti di spaccio al minuto abituale e professionale ex art.73 co.1 D.p.r. 309/90 sub capi 1) e 4), condotte meglio descritte e circostanziate in contestazione, in Torino tra fine 2020 e l'aprile 2021 (esecuzioni intervenute in data 28/2/22 per [OSCURATO:PERSONA] e il 22/2/22 per [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di moti-/ /vazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al comma I dell'art. 73 DPR 309/90; invoca l'applicazione della fatti-specie di cui all'art. 73 co. 5 del DPR 309/90 trattandosi -come si legge nella parte dell'ordinanza relativa alle esigenze cautelari- di soggetto che agiva da solo, con un solo telefono e senza particolari accorgimenti e senza alcuna capacità di pene-trazione nel mercato. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo! lamenta violazione di legge per errata in-terpretazione dell'art. 73 co. 1 DPR 309/90 piuttosto che il comma 5; nonché er-rata interpretazione di legge dell'art. 275 cod. proc. pen. Evidenzia come gli acquirenti hanno dichiarato di avere acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] solo modestissime quantità di stupefacente e la sua assoluta mancanza di orga-nizzazione nell'attività criminosa. Sotto il profilo delle esigenze cautelari sottolinea che i fatti oggetto del pre-sente procedimento sono antecedenti rispetto a quelli dell'ultimo arresto del [OSCURATO:PERSONA], dopo il quale lo stesso si è astuto dal commettere nuovi reati. Pertanto avrebbe meritato quanto meno una misura meno afflittiva del carcere. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 9CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto i proposti ricorso vanno dichiarati inammissibili. 2. Va rilevato, in primis, che i difensori ricorrenti ripropongono, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del proposto gravame. 3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua-tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in-dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control-lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap-prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 3In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu-ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo-lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor-danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], i rilievi si connotano per genericità e non vi è un reale confronto critico con l'ampia, articolata e logica motivazione del tribunale della libertà, invocandosi, in realtà, una diversa e più favorevole qualificazione del fatto e sollecitando una rivalutazione del materiale indiziario, non compatibile con il giudizio di legittimità. Ciò a fronte di una argomentata ordinanza che, dopo avere ben descritto le condotte tenute dal ricorrente e gli elementi indiziari, (arresto in flagranza per cessione di 0,70 grammi di cocaina, ricostruzione dei movimenti, intercettazioni 4telefoniche ) ha disatteso la richiesta difensiva di diversa qualificazione giuridica, non essendo configurabile uno spaccio di lieve entità alla luce del numero delle cessioni, della continuità e professionalità dimostrata, sintomatica di forniture sta-bili di stupefacente o di riserve adeguate stoccate in luoghi di esclusiva disponibi-lità. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è generico, a fronte di una motivazione del prov-vedimento impugnato che si palesa logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e quindi immune dalle proposte di censure di legittimità. I giudici del gravame cautelare hanno infatti ben messo in luce I4-condotta del ricorrente, arrestato nella flagranza dell'attività di spaccio. E proprio le circo-stanze concrete - ed indiscusse- nonché gli esiti degli accertamenti esperiti hanno permesso di delineai-Re la personalità del ricorrente e hanno confortato il convin-cimento della ricorrenza dell'ipotesi di reato contestata, (art. 73 co. 1 DPR 309/90) dovendosi escludere la fattispecie attenuata, alla luce delle chiare modalità dello spaccio, ben organizzato, continuo, con un numero elevato di clienti . Le argomentazioni spese sul punto dal tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere sussistenti gjii i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato. Per i giudici del gravame cautelare, nel caso di specie, è ictu °cui/ visibile come le condotte in esame rivestano connotazioni di continuità senza soluzione temporale, di territorialità tale da dimostrare una costante presenza commerciale in una determinata zona cittadina (la cd. piazza di spaccio), e di abitualità tale da mostrare gli indagati attivi tutti i giorni per una ampia fascia oraria, tale da assur-gere ad un vero e proprio turno di lavoro costante, che la logica impone di ritenere supportato da forniture stabili di stupefacente o da riserve adeguate stoccate in luoghi di esclusiva disponibilità: condizioni che correttamente vengono ritenute rispecchiare i parametri di maggiore gravità evidenziati dalla richiamata Sez. 6, n. 11994/2018 e ss. e che, nel contempo, renderebbero impossibile ed ingiusta una equiparazione rispetto ad illeciti che, anche quando reiterati in un periodo circoscritto di tempo, complessivamente rispettino i parametri di minore offesa alla salute pubblica delineati, invece, da Sez. 6 n. 5257/2016. Ciò spiega per il tribunale torinese anche perché non può condividersi la perplessità dei difensori rispetto alla qualificazione giuridica più mite dei singoli fatti che ne hanno determinato l'arresto in flagranza finale, vista l'ottica investi-gativa molto più limitata del cd. pescaggio, che non può paragonarsi a quella molto più ampia ottenuta con le più invasive indagini del procedimento in esame, ove l'analisi delle condotte emerse rende, invero, innegabile che in singoli giorni, quasi sempre consecutivi, gli indagati in esame incontrassero un numero compreso tra uno e dieci clienti circa e che ad ognuno di essi cedessero almeno una dose, talora 5anche più "palline", fattore che - stando ai dati elaborati dalla GdF in ossequio al favor rei - porta a superare il centinaio di "palline" ceduto ogni mese, ossia oltre 50 ammigr nel medesimo periodo (100 unità x 0,50gr), con evidente fidelizzazione di plurimi clienti che risultano più volte in contatto con loro nello stesso periodo ( per [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Cottone, Negrescu, etc.; per [OSCURATO:PERSONA]: Casali, Diato, Gragnano, Massa, etc.). A ciò, per il tribunale piemontese, va aggiunto che nel conteggio effettuato dalla GdF abbondano casi di interlocuzioni finalizzate a cedere più di un ovulo alla volta e che gli indagati sono risultati offrire due distinte forme di prepa-razione della "cocaina cloridrato", destinate a consumatori propensi a due modalità di assunzione, con conseguente maggiore elasticità ed ampiezza dell'offerta com-merciale illecita. L'ordinanza in esame, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali-tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di-sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Uri, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at-tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan-titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Ebbene, se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la rico- 6struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo-stanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel prov-vedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del prov-vedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del com-pendio indiziario. 5. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele-menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu-sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non-ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Secondo la logica motivazione dei giudici del gravame cautelare la conferma dell'impianto ex art.273 cod. proc. pen. si riverbera anche nella conferma del resi-duo profilo ex art.274 lett. c) cod. proc. pen. e del connesso giudizio di estremo allarme sociale reso in prime cure perché entrambi gli indagati sono professionisti consolidati del settore, dediti ogni giorno allo spaccio da almeno un anno al punto da rendere del tutto attuali le esigenze cautelari. Sarebbe quindi irragionevole per il Tribunale di Torino ritenere che siano bastati gli arresti del 2021 e le blande pene subite per indurli a dedicarsi ad attività lecite, che invero non sono state in alcun modo riscontrate. Si evidenzia, in proposito che l'uno ([OSCURATO:PERSONA]) più collaborativo e gerente l'at-tività in modo meno articolato, con un solo telefono e senza particolari accorgimenti linguistici, si è dimostrato sempre disponibile ad andare incontro anche ai reclami dei clienti ed è privo di riferimenti abitativi valutabili per eventuali aa.dd.; peraltro, essendo di fatto pregiudicato specifico ed infraquinquennale allo stato è ben remota una prognosi di pena infratriennale ex art.275co.2bis cod. proc. pen. E l'altro ([OSCURATO:PERSONA]) non collaborativo nell'immediato e gerente una attività più articolata, con più tele-foni, alcuni dismessi e sostituiti nel tempo, si è dimostrato più accorto nel rimpro-verare i clienti sull'uso troppo esplicito di alcune parole espresse durante gli ordi-nativi telefonici e propenso ad accettare anche oggetti e possibili refurtive in paga-mento; peraltro, essendo di fatto pluripregiudicato specifico ed infraquinquennale allo stato per lui ancor più remota una prognosi di pena infratriennale ex 7art.275co.2bis cod. proc. pen. e la pendenza del giugno 2021 per resistenza è an-ch'essa elemento che depone per una scarsa propensione a collaborare in caso di controlli. Bene, quindi, per i giudici torinesi, ha fatto il giudice procedente ad applicare la misura custodiale più drastica nell'immediato, essendo del tutto prematuro - come egli ha osservato - una misura cautelare meno afflittiva come gli aa.dd., dai quali essi facilmente riorganizzerebbero l'illecito commercio, anche assumendo ruoli di coordinamento o di supporto logistico rispetto ad altri esecutori materiali delle consegne: situazione che, in assenza di prospettive di lavoro lecito, lascia presagire l'elevata probabilità di violazione delle prescrizioni degli aa.dd. o di mm.cc. non custodiali. Il provvedimento impugnato, sul punto, applica correttamente il principio secondo cui la concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito-non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu-niaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.Mmende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 22 giugno 2022 Il Co1yrsigliere est sore Il Presidente V enzo P Eman le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 111G. 2022 oggi,
Sentenza Cassazione n. 28364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris