CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 30295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessato, avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di una somma in dollari statunitensi oggetto di sequestro probatorio effettuato nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per aver il giudice omesso di valutare gli elementi addotti a sostegno dell'istanza di dissequestro e la doglianza con cui egli rappresentava come fosse titolare del denaro in valuta statunitense rinvenuto nella cassaforte del fratello Ciro, che egli, stabilmente dimorante in America, aveva dimenticato in occasione di un recente viaggio effettuato in Italia. L'ordinanza era inoltre illogica in quanto pedissequa copia di altro provvedimento emesso con riguardo ad un'altra posizione del medesimo procedimento che aveva differenti connotazioni. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato e, comunque, da difensore non munito della procura speciale. Ed invero, il ricorso è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi quale "difensore di fiducia, come da nomina in atti", del ricorrente e al ricorso non è stata allegata (né ve ne è traccia nel fascicolo) la necessaria procura speciale. Il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro, tuttavia, sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; cfr. anche Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e a., Rv. 260894), sicché deve farsi applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che neghi la restituzione di beni in sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, deo. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm