CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29534/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12554-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 6/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2002 per l'IRPEF relativo al reddito di partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. dì cui il contribuente era socio al 34% e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva il ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo non provata la percezione da parte del contribuente degli utili tassati; avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate e il giudice di legittimità, con ordinanza n. 2090 del 5 febbraio 2015, cassava la sentenza impugnata e rinviava per la decisione ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Campania; il contribuente procedeva alla riassunzione del giudizio chiedendo in via principale la sospensione del giudizio in attesa della definitività della decisione sul reddito della società e nel merito l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi già esposti nei precedenti gradi del giudizio di merito; la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in sede di giudizio di rinvio, riteneva applicabile al caso di specie non già la previsione di cui all'art. 295 c.p.c. (sospensione Ric. 2020 n. 12554 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- necessaria) che ha per presupposto la circostanza che la decisione pregiudicante non sia ancora passata in giudicato, bensì semmai quella facoltativa di cui all'art.337 c.p.c.: e, «nel caso di specie, risultando il ricorso della società già rigettato sia in primo grado che in appello, è evidente che i presupposti di una sospensione facoltativa decisamente non sussistono»; il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., 124 disp. att. c.p.c., nonché 324 e 337 c.p.c., in quanto, in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante afferente il reddito societario, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare la sospensione prevista dall'art. 337 c.p.c., in quanto l'ordinanza di rinvio n. 2090 del 2015 aveva invitato il giudice del rinvio a «valutare i presupposti per procedere all'eventuale sospensione del giudizio in relazione alle sorti del procedimento relativo alla società», tanto più che la sentenza pregiudicante è stata cassata con rinvio dalla Cassazione con ordinanza n. 20745 del 2019 e la controversia societaria pende quindi nuovamente in fase di appello. Il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte: la sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un Ric. 2020 n. 12554 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti (Cass. n. 17623 del 2020 e 10276 del 2021); in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata e quindi non passata in giudicato, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. nn. 14146 e 14219 del 2020); salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in Ric. 2020 n. 12554 sez. MT - ud. 16-06-2021 -4- cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c. (Cass. n. 15882 del 2021; n. 80 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi perché - ritenendo che «nel caso di specie, risultando il ricorso della società già rigettato sia in primo grado che in appello, è evidente che i presupposti di una sospensione facoltativa decisamente non sussistono» - ha valutato, conformemente a quanto statuito dall'ordinanza della Cassazione n. 2090 del 2015, i presupposti per procedere all'eventuale sospensione del giudizio avvalendosi del suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, mediante una motivazione non meramente apparente in relazione alle sorti del procedimento relativo alla società ritenendo che, poiché il ricorso della società era stato già rigettato sia in primo grado che in appello, non sussistessero i presupposti per una sospensione facoltativa, anche perché, se è vero che la sentenza pregiudicante (accertamento a carico della società di cui l'odierna parte contribuente era socio al 34%) è stata poi cassata con rinvio dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20745 del 10 agosto 2019, tale decisione è intervenuta in un momento successivo rispetto alla decisione n. 6/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania impugnata in questa sede, depositata in cancelleria il 3 gennaio 2019. Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 12554 sez. MT - ud. 16-06-2021 -5- 29( condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2021. Il