Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0026 - IT
Avis juridique important
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61998J0026
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/26/CE - Omessa trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]26/98.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06393
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-26/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'[OSCURATO:PERSONA], 28, route d'Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare, o di comunicare entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU L 157, pag. 33), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 gennaio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare, o di comunicare entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU L 157, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, al più tardi il 31 marzo 1995, e che ne informino immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure di trasposizione della direttiva entro il termine previsto, il 2 agosto 1995 la Commissione ha inviato al governo irlandese una lettera di diffida.
4 Con lettera 27 febbraio 1996 il governo irlandese ha informato la Commissione del fatto che non era stata ancora adottata nessuna misura necessaria alla trasposizione della direttiva.
5 Di conseguenza, la Commissione ha inviato, il 30 settembre 1996, un parere motivato, invitando il governo irlandese ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
6 Con lettera 27 marzo 1997 il governo irlandese ha comunicato alla Commissione che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva sarebbero state probabilmente pronte per il mese di settembre 1997.
7 Non avendo tuttavia ricevuto alcuna informazione in merito al completamento della procedura di trasposizione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 L'[OSCURATO:PERSONA] non contesta l'inadempimento, ma fa valere che la procedura di trasposizione è in corso e che sarà ultimata entro breve termine.
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata effettuata nel termine prescritto dalla stessa, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
10 Si deve quindi dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima è risultata soccombente, occorre condannarla alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
12 Omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
13 L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.