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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37864/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità il primo di direttore lavori e la seconda di titolare della ditta appaltatrice, per tre distinte condotte di cui agli artt 476-482 cp, consistite nella apposizione di false firme della committente dei lavori, di cui la società aveva l'appalto, su atti indirizzati al Comune.

La Corte salernitana ha rilevato la prescrizione dei reati ed, ai soli fini civilistici, ha assolto gli imputati perché i fatti non sussistono, revocando le statuizioni civili.

Inoltre, ha ritenuto errata la qualificazione di atti pubblici attribuita dal Tribunale alle comunicazioni indirizzate al Comune, neppure configurabili, come implicitamente avrebbe fatto il primo Giudice, ai sensi dell'art 483 cp in relazione a dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per assenza di ogni elemento formale e sostanziale in tal senso; infine ha giudicato non provata la falsità della firma della persona offesa in assenza di una perizia grafologica.

Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi. 1.Col primo è stata dedotta la manifesta illogicità di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe ignorato la tesi della parte civile, puntualmente rappresentata, secondo la quale gli imputati, quali esponenti della srl [OSCURATO:PERSONA], tramite le falsificazioni della firma della committente relative alla comunicazione inizio lavori ed a due contratti di subappalto, avevano inteso nascondere che la società Augusta era priva del durc: nell'atto di impugnazione si citano documenti e testimonianze ( Landi, Ruggiero e Troisi) dai quali l'assunto emergerebbe, come pure risulterebbe dimostrato che Smaldone non era nota ai subappaltatori e che la società Augusta non compariva negli atti del Comune quale incaricata dei lavori.

Per altro verso la motivazione è censurata, con riguardo alla ritenuta condivisione dei lavori tra committente ed appaltatore in base ad elementi di fatto indicati nell'atto di impugnazione - pagine da 7 a 11 - e con argomenti che la difesa censura. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la violazione di legge, poiché la Corte di appello aveva considerato non ravvisabile il delitto di falsità in atti pubblici.

Sostiene la ricorrente che il mancato richiamo in imputazione della norma ex art 76 dpr 445/2000 non incide sulla sostanza dell'imputazione, in quanto ci si trova in presenza di atti falsi depositati presso un ente pubblico; sotto il profilo sostanziale la falsità era funzionale all'elusione degli obblighi sul durc e si traduce nell'inquinamento della genuinità dei documenti di un ente pubblico. 3.Nel terzo motivo è stata rappresentata la violazione di legge processuale stabilita a pena di inammissibilità.

La difesa deduce che l'atto di appello presentato in favore degli imputati sarebbe inammissibile poiché il difensore, unico sottoscrittore, non era munito di procura speciale.

Infine, la ricorrente torna a censurare la motivazione riguardo alla consapevolezza della presenza in cantiere di più imprese, fondata sulla valutazione di un atto, comunicazione allo Spisal del 22 Settembre 2012, mai acquisito al processo - atto già citato nel primo motivo.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per alcuni aspetti inammissibile, è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo di ricorso si duole della manifesta illogicità di motivazione, deducendo esplicitamente la mancata considerazione della tesi della parte civile da parte dei Giudici di appello, tesi che in definitiva ora ripropone in questa fase.

Deve allora ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile per difetto di specificità "intrinseca", avuto riguardo alla sua struttura e formulazione il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Per altro verso, secondo la lezione esegetica di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1.1. A ben vedere le doglianze articolate dalla difesa incorrono in entrambi i difetti, posto che in particolare nella pagine da 7 ad 11 ma nell'intero testo del primo motivo si limitano a riproporre gli elementi di prova orali ( dichiarazioni di Landi, Ruggiero e Troisi) e documentali che la Corte d'Appello avrebbe frainteso e/o che sarebbero diversamente interpretabili nel senso auspicato dalla ricorrente.

Diversamente da quanto dedotto, alcuna illogicità, tantomeno manifesta, è ravvisabile nel costrutto argomentativo elaborato ed illustrato nel provvedimento impugnato, che ha dato conto, senza incorrere in evidenti fratture logiche e/o lacune argomentative, delle ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la tesi della falsità delle firme apposte sugli atti di cui in imputazione, in particolare valorizzando il contenuto di più atti, anche provenienti dalla medesima parte civile, ritenuti significativi della consapevolezza, in capo a Smaldone, della presenza delle ditte appaltatrice e sub-appaltatrice dei lavori ed osservando, a conforto dell'affermazione, che alcuna perizia grafica era stata effettuata nel giudizio di merito.

Su tale ultimo specifico versante motivazionale nulla deduce la difesa, non emergendo in particolare che, a sostegno della tesi di accusa pubblica e privata, sia stato richiesto nel corso del giudizio tale mezzo istruttorio.2.11 secondo motivo di ricorso censura la mancata qualificazione giuridica come atti pubblici della comunicazione inizio lavori del 13.4.2012, inviata agli uffici pubblici di cui in imputazione ed avente ad oggetto la designazione come ditta esecutrice dei lavori della ditta Troisi, e della comunicazione del 19.6.2012, indirizzata al Comune di Pontecagnano, con la quale l'ente territoriale aveva avuto notizia del subentro quale ditta esecutrice della [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Preliminarmente è opportuno precisare che appare pacifico che il terzo documento descritto in imputazione, contratto di subappalto del 27 Marzo 2012, non è mai stato depositato in Comune - come riconosce lo stesso atto di impugnazione - e non forma oggetto di alcuna doglianza.

2.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, in presenza di decisioni di segno opposto, è opportuno porre in luce che il Tribunale ha ritenuto la falsità delle firme apposte apparentemente dalla parte civile, in considerazione del disconoscimento delle stesse da parte di Smaldone e della ritenuta acquisizione probatoria per la quale costei non conosceva né la ditta Troisi, né la subentrante Midat. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, qualificato gli atti su cui erano apposte le sottoscrizioni giudicate false come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art 47 dpr 445/2000, sanzionato ex art 76/3 medesima norma ed ha citato, a sostegno della tesi prescelta, una pronunzia di questa Corte,secondo la quale integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso. (Sez. 2, Sentenza n. 53044 del 06/12/2016 Ud. (dep. 14/12/2016 ) Rv. 269503.

La critica ora in esame, concentrata sulla qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello, è strettamente collegata a quella di cui al primo motivo, avendo come presupposto la ritenuta falsità delle firme e, pertanto, avendo il Giudice di appello valutato non provata la falsificazione delle firme di Smaldone, con argomentazione che la difesa - come già scritto - non è riuscita ad intaccare, la censura appare di per sé inaccoglibile, in quanto fondata su una premessa fattuale plausibilmente ritenuta assente. 2.3 II Collegio, peraltro, osserva che tale qualificazione giuridica appare errata, alla luce della normativa di riferimento.

Invero, l'art 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,(intitolato dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') recita al comma 1: l'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo

38. Il precedente articolo 38 pone come condizione di validità di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, che siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica.

Nella fattispecie in esame tale modalità certamente non è stata adoperata poiché l'in sé del processo è costituito proprio dalla mancata identificazione del soggetto che ha presentato le comunicazioni.

Deve, ancora, escludersi l'ipotesi di istanza o dichiarazione inviate per via telematica, le quali - a tenore del comma terzo della medesima disposizione - sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, poiché tale modalità di trasmissione non emerge né dalla sentenza impugnata, né dall'atto di ricorso.

2.4. E' appena il caso di annotare che le modalità di sottoscrizione previste dalla normativa erroneamente ritenuta applicabile dal Tribunale, che razionalmente presuppongono l'identificazione dell'interessato con le modalità ivi descritte, sono finalizzate a prevenire possibili anomalie e/o falsificazioni circa l'identità dei soggetti interessati.

Sul punto l'argomentazione del primo Giudice risulta, oltre che sbagliata in diritto, altresì lacunosa in quanto si è ritenuto di qualificare come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art 47 dpr 445/2000, sanzionato ex art 76/3 medesima norma, le sottoscrizioni - secondo l'imputazione solo apparentemente riferibili a Smaldone ma false - senza esaminare il profilo della evidentissima inosservanza delle regole circa la presentazione delle stesse, dato informativo interpretabile in senso opposto a quello accolto dal Tribunale e - per altro verso - senza trarre dal mancato rispetto di tali modalità alcun elemento di argomentazione a sostegno della tesi della falsità giudicata integrata. 2.5.La Corte territoriale ha negato in radice la qualità di atti pubblici ai due documenti oggetto di imputazione, puntualizzando correttamente che il contratto di appalto del 27 marzo 2012 (pure oggetto di imputazione ) non era mai stato depositato al Comune, come ora la stessa ricorrente riconosce.

Per quanto riguarda gli altri due documenti, definiti mere comunicazioni, si tratterebbe di atti aventi natura privata, mancando qualunque elemento formale o sostanziale in tal senso, in assenza di riferimenti formali alla disciplina normativa e, per il sub appalto, trattandosi della semplice notizia del subentro di una nuova ditta a proseguire i lavori.

La pronunzia appare in armonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità documentale, secondo il quale va escluso che una scrittura privata o un altro documento "ah origine" non costituente atto pubblico possa essere considerato tale, in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter occorrente per il provvedimento finale.

Con riferimento specifico alla comunicazione di inizio lavori questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini, e di consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere; ( in proposito: Sez. 3, n. 19110 del 9/4/2013, Vani, oltre che Sez 3 1456 del 2018, entrambe non mass.).

Risulta,quindi,evidente che la comunicazione di inizio lavori - come esattamente opinato dalla Corte territoriale - è un atto del privato senza alcuna valenza probatoria privilegiata,i1 cui contenuto può essere oggetto di specifica verifica sulla effettiva situazione di fatto, verifica finalizzata a controllare la corrispondenza con il permesso a costruire dei lavori realizzati con quelli autorizzati ed, in seguito, il completamento dell'attività edilizia alla scadenza del termine assegnato.

2.6. A confutazione della esatta tesi adottata dalla Corte d'appello la ricorrente parte civile, con l'attuale impugnazione asserisce, invero confusamente, che si tratterebbe di comunicazioni di dichiarazione di volontà ed attestazioni di verità per certificare i requisiti di legge in un procedimento amministrativo e per eseguire i controlli sulla loro effettiva sussistenza.

Si tratta di argomentazione del tutto generica e, pertanto, inidonea a sovvertire il corretto inquadramento giuridico operato dai Giudici di appello; né a sanare la fragilità della deduzione difensiva vale la citazione della pronunzia di questa Corte (Sez. 5 , Sentenza n. 15901 del 15/02/2021 Ud. (dep. 27/04/2021) Rv. 281041 che si riferisce ad una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti e che riguarda le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atti la cui ricorrenza, per le ragioni già espresse,è da escludere nella fattispecie. 3.Le doglianze di cui al terzo motivo appaiono inammissibili.

Per quanto riguarda la comunicazione allo Spisal del 23 Settembre 2012,sulla cui valutazione poggerebbe la pronunzia impugnata, atto che invece, non sarebbe stato acquisito al processo, è necessario e sufficiente osservare che l'enunciazione difensiva appare assertiva ed il dato che la sentenza di primo grado non farebbe riferimento all'atto citato per nulla significativo, atteso che la Corte di appello è, ovviamente, legittimata a esaminare elementi probatori eventualmente non ponderati dal Giudice di primo grado.

Ma quel che più rileva è che, nel discorso giustificativo al vaglio, la ponderazione dell'atto ipt non appare determinante, essendo solo uno dei dati scrutinati dal Giudice per giungere alla conclusione assolutoria, né la difesa con la presente impugnazion4e deduce la decisività. 3.1.Quanto all'argomento della mancanza di procura speciale da parte dell'imputato al fine della proposizione dell'appello ad opera del difensore, va osservato che lo stesso motivo, per come articolato, risulta inammissibile, essendo contraddittorio, poiché in definitiva asserisce che l'atto di appello è stato proposto anche dagli imputati, puntualizzando di ricavare il dato dalla nomina a difensore di fiducia, sulla quale sarebbero apposte firme illeggibili, essendo agevole osservare che la censura appare in tal modo affidata ad una mera opinione della difesa circa la dedotta illeggibilità delle firme.

La deduzione, oltre che intrinsecamente generica per l'incoerenza ora rilevata, risulta, altresì, aspecifica, in quanto non corredata da alcun allegato, impedendo, quindi al Collegio di effettuarne la necessaria verifica.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere rigettato e la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità il primo di direttore lavori e la seconda di titolare della ditta appaltatrice, per tre distinte condotte di cui agli artt 476-482 cp, consistite nella apposizione di false firme della committente dei lavori, di cui la società aveva l'appalto, su atti indirizzati al Comune. La Corte salernitana ha rilevato la prescrizione dei reati ed, ai soli fini civilistici, ha assolto gli imputati perché i fatti non sussistono, revocando le statuizioni civili. Inoltre, ha ritenuto errata la qualificazione di atti pubblici attribuita dal Tribunale alle comunicazioni indirizzate al Comune, neppure configurabili, come implicitamente avrebbe fatto il primo Giudice, ai sensi dell'art 483 cp in relazione a dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per assenza di ogni elemento formale e sostanziale in tal senso; infine ha giudicato non provata la falsità della firma della persona offesa in assenza di una perizia grafologica. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi. 1.Col primo è stata dedotta la manifesta illogicità di motivazione. La Corte territoriale avrebbe ignorato la tesi della parte civile, puntualmente rappresentata, secondo la quale gli imputati, quali esponenti della srl [OSCURATO:PERSONA], tramite le falsificazioni della firma della committente relative alla comunicazione inizio lavori ed a due contratti di subappalto, avevano inteso nascondere che la società Augusta era priva del durc: nell'atto di impugnazione si citano documenti e testimonianze ( Landi, Ruggiero e Troisi) dai quali l'assunto emergerebbe, come pure risulterebbe dimostrato che Smaldone non era nota ai subappaltatori e che la società Augusta non compariva negli atti del Comune quale incaricata dei lavori. Per altro verso la motivazione è censurata, con riguardo alla ritenuta condivisione dei lavori tra committente ed appaltatore in base ad elementi di fatto indicati nell'atto di impugnazione - pagine da 7 a 11 - e con argomenti che la difesa censura. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la violazione di legge, poiché la Corte di appello aveva considerato non ravvisabile il delitto di falsità in atti pubblici. Sostiene la ricorrente che il mancato richiamo in imputazione della norma ex art 76 dpr 445/2000 non incide sulla sostanza dell'imputazione, in quanto ci si trova in presenza di atti falsi depositati presso un ente pubblico; sotto il profilo sostanziale la falsità era funzionale all'elusione degli obblighi sul durc e si traduce nell'inquinamento della genuinità dei documenti di un ente pubblico. 3.Nel terzo motivo è stata rappresentata la violazione di legge processuale stabilita a pena di inammissibilità. La difesa deduce che l'atto di appello presentato in favore degli imputati sarebbe inammissibile poiché il difensore, unico sottoscrittore, non era munito di procura speciale. Infine, la ricorrente torna a censurare la motivazione riguardo alla consapevolezza della presenza in cantiere di più imprese, fondata sulla valutazione di un atto, comunicazione allo Spisal del 22 Settembre 2012, mai acquisito al processo - atto già citato nel primo motivo.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per alcuni aspetti inammissibile, è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo di ricorso si duole della manifesta illogicità di motivazione, deducendo esplicitamente la mancata considerazione della tesi della parte civile da parte dei Giudici di appello, tesi che in definitiva ora ripropone in questa fase. Deve allora ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile per difetto di specificità "intrinseca", avuto riguardo alla sua struttura e formulazione il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Per altro verso, secondo la lezione esegetica di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1. A ben vedere le doglianze articolate dalla difesa incorrono in entrambi i difetti, posto che in particolare nella pagine da 7 ad 11 ma nell'intero testo del primo motivo si limitano a riproporre gli elementi di prova orali ( dichiarazioni di Landi, Ruggiero e Troisi) e documentali che la Corte d'Appello avrebbe frainteso e/o che sarebbero diversamente interpretabili nel senso auspicato dalla ricorrente. Diversamente da quanto dedotto, alcuna illogicità, tantomeno manifesta, è ravvisabile nel costrutto argomentativo elaborato ed illustrato nel provvedimento impugnato, che ha dato conto, senza incorrere in evidenti fratture logiche e/o lacune argomentative, delle ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la tesi della falsità delle firme apposte sugli atti di cui in imputazione, in particolare valorizzando il contenuto di più atti, anche provenienti dalla medesima parte civile, ritenuti significativi della consapevolezza, in capo a Smaldone, della presenza delle ditte appaltatrice e sub-appaltatrice dei lavori ed osservando, a conforto dell'affermazione, che alcuna perizia grafica era stata effettuata nel giudizio di merito. Su tale ultimo specifico versante motivazionale nulla deduce la difesa, non emergendo in particolare che, a sostegno della tesi di accusa pubblica e privata, sia stato richiesto nel corso del giudizio tale mezzo istruttorio.2.11 secondo motivo di ricorso censura la mancata qualificazione giuridica come atti pubblici della comunicazione inizio lavori del 13.4.2012, inviata agli uffici pubblici di cui in imputazione ed avente ad oggetto la designazione come ditta esecutrice dei lavori della ditta Troisi, e della comunicazione del 19.6.2012, indirizzata al Comune di Pontecagnano, con la quale l'ente territoriale aveva avuto notizia del subentro quale ditta esecutrice della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Preliminarmente è opportuno precisare che appare pacifico che il terzo documento descritto in imputazione, contratto di subappalto del 27 Marzo 2012, non è mai stato depositato in Comune - come riconosce lo stesso atto di impugnazione - e non forma oggetto di alcuna doglianza. 2.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, in presenza di decisioni di segno opposto, è opportuno porre in luce che il Tribunale ha ritenuto la falsità delle firme apposte apparentemente dalla parte civile, in considerazione del disconoscimento delle stesse da parte di Smaldone e della ritenuta acquisizione probatoria per la quale costei non conosceva né la ditta Troisi, né la subentrante Midat. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, qualificato gli atti su cui erano apposte le sottoscrizioni giudicate false come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art 47 dpr 445/2000, sanzionato ex art 76/3 medesima norma ed ha citato, a sostegno della tesi prescelta, una pronunzia di questa Corte,secondo la quale integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso. (Sez. 2, Sentenza n. 53044 del 06/12/2016 Ud. (dep. 14/12/2016 ) Rv. 269503. La critica ora in esame, concentrata sulla qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello, è strettamente collegata a quella di cui al primo motivo, avendo come presupposto la ritenuta falsità delle firme e, pertanto, avendo il Giudice di appello valutato non provata la falsificazione delle firme di Smaldone, con argomentazione che la difesa - come già scritto - non è riuscita ad intaccare, la censura appare di per sé inaccoglibile, in quanto fondata su una premessa fattuale plausibilmente ritenuta assente. 2.3 II Collegio, peraltro, osserva che tale qualificazione giuridica appare errata, alla luce della normativa di riferimento. Invero, l'art 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,(intitolato dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') recita al comma 1: l'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. Il precedente articolo 38 pone come condizione di validità di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, che siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica. Nella fattispecie in esame tale modalità certamente non è stata adoperata poiché l'in sé del processo è costituito proprio dalla mancata identificazione del soggetto che ha presentato le comunicazioni. Deve, ancora, escludersi l'ipotesi di istanza o dichiarazione inviate per via telematica, le quali - a tenore del comma terzo della medesima disposizione - sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, poiché tale modalità di trasmissione non emerge né dalla sentenza impugnata, né dall'atto di ricorso. 2.4. E' appena il caso di annotare che le modalità di sottoscrizione previste dalla normativa erroneamente ritenuta applicabile dal Tribunale, che razionalmente presuppongono l'identificazione dell'interessato con le modalità ivi descritte, sono finalizzate a prevenire possibili anomalie e/o falsificazioni circa l'identità dei soggetti interessati. Sul punto l'argomentazione del primo Giudice risulta, oltre che sbagliata in diritto, altresì lacunosa in quanto si è ritenuto di qualificare come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art 47 dpr 445/2000, sanzionato ex art 76/3 medesima norma, le sottoscrizioni - secondo l'imputazione solo apparentemente riferibili a Smaldone ma false - senza esaminare il profilo della evidentissima inosservanza delle regole circa la presentazione delle stesse, dato informativo interpretabile in senso opposto a quello accolto dal Tribunale e - per altro verso - senza trarre dal mancato rispetto di tali modalità alcun elemento di argomentazione a sostegno della tesi della falsità giudicata integrata. 2.5.La Corte territoriale ha negato in radice la qualità di atti pubblici ai due documenti oggetto di imputazione, puntualizzando correttamente che il contratto di appalto del 27 marzo 2012 (pure oggetto di imputazione ) non era mai stato depositato al Comune, come ora la stessa ricorrente riconosce. Per quanto riguarda gli altri due documenti, definiti mere comunicazioni, si tratterebbe di atti aventi natura privata, mancando qualunque elemento formale o sostanziale in tal senso, in assenza di riferimenti formali alla disciplina normativa e, per il sub appalto, trattandosi della semplice notizia del subentro di una nuova ditta a proseguire i lavori. La pronunzia appare in armonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità documentale, secondo il quale va escluso che una scrittura privata o un altro documento "ah origine" non costituente atto pubblico possa essere considerato tale, in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter occorrente per il provvedimento finale. Con riferimento specifico alla comunicazione di inizio lavori questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini, e di consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere; ( in proposito: Sez. 3, n. 19110 del 9/4/2013, Vani, oltre che Sez 3 1456 del 2018, entrambe non mass.). Risulta,quindi,evidente che la comunicazione di inizio lavori - come esattamente opinato dalla Corte territoriale - è un atto del privato senza alcuna valenza probatoria privilegiata,i1 cui contenuto può essere oggetto di specifica verifica sulla effettiva situazione di fatto, verifica finalizzata a controllare la corrispondenza con il permesso a costruire dei lavori realizzati con quelli autorizzati ed, in seguito, il completamento dell'attività edilizia alla scadenza del termine assegnato. 2.6. A confutazione della esatta tesi adottata dalla Corte d'appello la ricorrente parte civile, con l'attuale impugnazione asserisce, invero confusamente, che si tratterebbe di comunicazioni di dichiarazione di volontà ed attestazioni di verità per certificare i requisiti di legge in un procedimento amministrativo e per eseguire i controlli sulla loro effettiva sussistenza. Si tratta di argomentazione del tutto generica e, pertanto, inidonea a sovvertire il corretto inquadramento giuridico operato dai Giudici di appello; né a sanare la fragilità della deduzione difensiva vale la citazione della pronunzia di questa Corte (Sez. 5 , Sentenza n. 15901 del 15/02/2021 Ud. (dep. 27/04/2021) Rv. 281041 che si riferisce ad una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti e che riguarda le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atti la cui ricorrenza, per le ragioni già espresse,è da escludere nella fattispecie. 3.Le doglianze di cui al terzo motivo appaiono inammissibili. Per quanto riguarda la comunicazione allo Spisal del 23 Settembre 2012,sulla cui valutazione poggerebbe la pronunzia impugnata, atto che invece, non sarebbe stato acquisito al processo, è necessario e sufficiente osservare che l'enunciazione difensiva appare assertiva ed il dato che la sentenza di primo grado non farebbe riferimento all'atto citato per nulla significativo, atteso che la Corte di appello è, ovviamente, legittimata a esaminare elementi probatori eventualmente non ponderati dal Giudice di primo grado. Ma quel che più rileva è che, nel discorso giustificativo al vaglio, la ponderazione dell'atto ipt non appare determinante, essendo solo uno dei dati scrutinati dal Giudice per giungere alla conclusione assolutoria, né la difesa con la presente impugnazion4e deduce la decisività. 3.1.Quanto all'argomento della mancanza di procura speciale da parte dell'imputato al fine della proposizione dell'appello ad opera del difensore, va osservato che lo stesso motivo, per come articolato, risulta inammissibile, essendo contraddittorio, poiché in definitiva asserisce che l'atto di appello è stato proposto anche dagli imputati, puntualizzando di ricavare il dato dalla nomina a difensore di fiducia, sulla quale sarebbero apposte firme illeggibili, essendo agevole osservare che la censura appare in tal modo affidata ad una mera opinione della difesa circa la dedotta illeggibilità delle firme. La deduzione, oltre che intrinsecamente generica per l'incoerenza ora rilevata, risulta, altresì, aspecifica, in quanto non corredata da alcun allegato, impedendo, quindi al Collegio di effettuarne la necessaria verifica. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere rigettato e la
Sentenza Cassazione n. 37864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris